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Regolamento

Regolamento (UE) 2017/586

Regolamento delegato (UE) 2017/586 della Commissione, del 14 luglio 2016, che integra la direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sullo scambio di informazioni tra le autorità competenti ai fini della cooperazione nelle attività di vigilanza, nelle verifiche in loco e nelle indagini (Testo rilevante ai fini del SEE. )

Normativa europea32017R0586

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento delegato definisce quali informazioni possono essere scambiate tra autorità competenti nell'ambito della cooperazione prevista da MiFID II. L'obiettivo è rendere effettiva la vigilanza transfrontaliera su imprese di investimento, mercati regolamentati, fornitori di servizi di comunicazione dati, enti creditizi e soggetti non autorizzati. Il testo individua in modo analitico le categorie informative rilevanti, dalle informazioni societarie e autorizzative fino ai profili di governance, reputazione, conformità e sanzioni. L'applicazione è coordinata con la data di efficacia della direttiva 2014/65/UE.

Norme tecniche di regolamentazione sul contenuto minimo dello scambio di informazioni tra autorità competenti ai fini della cooperazione in vigilanza, verifiche in loco e indagini nel settore MiFID II.

Ambito di applicazione

Si applica allo scambio di informazioni tra autorità competenti degli Stati membri ai sensi dell'articolo 80 della direttiva 2014/65/UE (MiFID II) quando cooperano in attività di vigilanza, verifiche in loco e indagini. Riguarda informazioni riferite a imprese di investimento, gestori del mercato, fornitori di servizi di comunicazione dati, enti creditizi che prestano servizi o svolgono attività di investimento, nonché qualsiasi altra persona fisica o giuridica, o entità/associazione priva di personalità giuridica, incluse persone che prestano servizi di investimento senza autorizzazione. Si applica dal medesimo momento previsto per la direttiva 2014/65/UE, ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri; ha anche rilevanza per il SEE.

Scambio di informazioni tra autorità competenti ai fini di MiFID II

Il regolamento delegato (UE) 2017/586 integra la direttiva 2014/65/UE stabilendo il perimetro delle informazioni che le autorità competenti possono scambiarsi per cooperare in materia di vigilanza, verifiche in loco e indagini. La ratio, richiamata nei considerando, è consentire un controllo efficace e coerente dei mercati e degli operatori finanziari, anche attraverso la circolazione di dati sufficientemente ampi sulla struttura, l'autorizzazione, la governance, la reputazione e la condotta dei soggetti vigilati.

Ambito soggettivo e finalità

L'ambito operativo riguarda i flussi informativi tra l'autorità competente richiedente e quella interpellata ex articolo 80 della direttiva 2014/65/UE. Le informazioni possono concernere imprese di investimento, gestori del mercato e fornitori di servizi di comunicazione dati autorizzati, enti creditizi che prestano servizi o attività di investimento e, più in generale, qualsiasi altra persona fisica o giuridica, ovvero entità o associazione senza personalità giuridica. Il regolamento include anche i soggetti che prestano servizi di investimento senza la necessaria autorizzazione, così da agevolare l'attività di contrasto agli operatori abusivi.

Informazioni relative alle imprese di investimento, ai mercati e ai fornitori di servizi di dati

Per i soggetti di cui all'articolo 1, lettera a), l'articolo 2 consente di scambiare un set molto ampio di informazioni. Rientrano, in particolare:

  • dati di base e documenti costitutivi, tra cui denominazione, sede, recapiti, numero di identificazione nazionale ed estratti dei registri;
  • informazioni sulla procedura di autorizzazione, se non già presenti nel registro ESMA;
  • dati sui membri dell'organo di gestione e sulle persone che dirigono di fatto l'attività, inclusi ruolo, curriculum, esperienza professionale e struttura di gestione;
  • elementi utili a verificare l'idoneità e la reputazione, comprese informazioni su precedenti penali, procedimenti, sanzioni, provvedimenti disciplinari, dinieghi o revoche di autorizzazioni, licenziamenti o allontanamenti da incarichi fiduciari;
  • informazioni sugli azionisti e soci con partecipazioni qualificate, inclusi l'elenco dei titolari, l'organigramma del gruppo e i documenti necessari alla valutazione dell'idoneità;
  • struttura organizzativa, requisiti operativi, politiche di conformità e di gestione del rischio, prevenzione dei conflitti di interesse ex articolo 23 MiFID II, product governance per gli strumenti finanziari creati per la distribuzione, obblighi derivanti dalla direttiva 97/9/CE e requisiti dell'articolo 16 MiFID II;
  • informazioni sulle autorizzazioni concesse ai sensi degli articoli 5-10 della direttiva 2014/65/UE e su quelle relative ai mercati regolamentati e ai fornitori di servizi di comunicazione dati ai sensi degli articoli 44-46 e 59-63;
  • deroghe concesse o negate per la classificazione di clienti come professionali ai sensi dell'allegato II;
  • sanzioni e misure di esecuzione, incluse quelle irrogate all'entità o ai suoi esponenti;
  • precedenti operativi, di comportamento e di conformità, nonché verbali o resoconti interni conservati per le ispezioni;
  • qualsiasi altra informazione necessaria ai fini della cooperazione.

Succursali di imprese di paesi terzi

Il regolamento prevede un caso specifico per le imprese di paese terzo che, in base all'articolo 39, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2014/65/UE, debbano aprire una succursale in uno Stato membro. L'autorità competente di un altro Stato membro può chiedere all'autorità che vigila la succursale le informazioni ricevute dalle autorità dello Stato d'origine sull'autorizzazione dell'apertura, comprese quelle utili a verificare il rispetto del regolamento (UE) n. 600/2014 e le risposte fornite dall'organo di gestione o dalle persone che dirigono di fatto l'attività.

Enti creditizi e soggetti diversi dagli intermediari autorizzati

Per gli enti creditizi che prestano servizi di investimento o svolgono attività di investimento, l'articolo 3 consente di richiedere alcune delle informazioni già previste per gli intermediari, oltre a qualsiasi altro dato pertinente per verificare la conformità al regolamento (UE) n. 600/2014 o alle misure nazionali di recepimento di MiFID II. In ogni caso, è sempre possibile domandare qualunque informazione necessaria per la cooperazione in vigilanza, ispezioni e indagini.

Persone fisiche, persone giuridiche e operatori abusivi

L'articolo 4 disciplina lo scambio di informazioni sugli altri soggetti di cui all'articolo 1, lettera c). Per le persone fisiche sono richiesti almeno dati identificativi essenziali; per le persone giuridiche e per le entità senza personalità giuridica possono essere richiesti ulteriori documenti societari, i dati della sede, i recapiti, il numero di identificazione e l'elenco delle persone che dirigono di fatto l'attività. Per i soggetti che operano senza autorizzazione o registrazione, possono essere scambiate informazioni sulle attività svolte e sulle persone contattate in relazione all'offerta abusiva di servizi o attività di investimento.

Entrata in vigore e applicazione

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale e si applica dalla medesima data di decorrenza prevista per la direttiva 2014/65/UE all'articolo 93, paragrafo 1, secondo comma. Esso è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Disposizioni principali

Ambito soggettivo dello scambio

L'articolo 1 delimita le entità sulle quali possono vertere le informazioni scambiate tra autorità richiedente e autorità interpellata: imprese di investimento, gestori del mercato e fornitori di servizi di comunicazione dati autorizzati ai sensi della direttiva 2014/65/UE; enti creditizi autorizzati ai sensi della direttiva 2013/36/UE che prestano servizi o svolgono attività di investimento; e qualsiasi altra persona fisica o giuridica, oppure entità o associazione senza personalità giuridica.

Informazioni scambiabili su imprese di investimento, mercati e fornitori di dati

L'articolo 2 elenca in modo dettagliato le informazioni che possono essere richieste: dati identificativi e documenti costitutivi; elementi della procedura di autorizzazione; informazioni sui membri dell'organo di gestione e sulle persone che dirigono di fatto l'attività, compresi curriculum, esperienza e reputazione; informazioni sugli azionisti e soci con partecipazioni qualificate; struttura organizzativa, politiche di conformità e gestione del rischio, conflitti di interesse, product governance, obblighi derivanti dalla direttiva 97/9/CE e requisiti dell'articolo 16 MiFID II; autorizzazioni rilasciate ex articoli 5-10, 44-46 e 59-63 della direttiva 2014/65/UE; deroghe sulla classificazione dei clienti come professionali; sanzioni e misure esecutive; precedenti operativi, di comportamento e di conformità; nonché qualsiasi altra informazione necessaria alla cooperazione.

Succursali di imprese di paesi terzi

Sempre l'articolo 2, paragrafo 2, disciplina il caso in cui uno Stato membro imponga a un'impresa di paese terzo l'apertura di una succursale ai sensi dell'articolo 39, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2014/65/UE. In tal caso possono essere richieste informazioni ricevute dalle autorità dello Stato d'origine in merito all'autorizzazione della succursale, incluse quelle utili a verificare la conformità al regolamento (UE) n. 600/2014 e le risposte fornite dagli organi di gestione o dalle persone che dirigono di fatto l'attività.

Informazioni scambiabili sugli enti creditizi

L'articolo 3 consente di richiedere, per gli enti creditizi che prestano servizi o attività di investimento, le informazioni già previste per taluni profili degli intermediari e, in aggiunta, qualunque altra informazione utile alla vigilanza della conformità al regolamento (UE) n. 600/2014 e alle misure nazionali di recepimento di MiFID II, oltre a ogni ulteriore informazione necessaria per la cooperazione in vigilanza, verifiche in loco e indagini.

Informazioni su altri soggetti e sui fornitori non autorizzati

L'articolo 4 disciplina lo scambio di informazioni su persone fisiche, persone giuridiche e enti privi di personalità giuridica. Per le persone fisiche sono indicabili almeno nome, data e luogo di nascita, numero di identificazione nazionale, indirizzo e recapiti; per gli altri soggetti sono richiesti denominazione, sedi, recapiti, numero di identificazione, forma giuridica e elenco delle persone che dirigono di fatto l'attività. Il paragrafo 3 consente inoltre richieste specifiche sui soggetti che prestano servizi o attività di investimento senza autorizzazione, comprese le modalità dei servizi svolti e i contatti noti. Il paragrafo 4 amplia ulteriormente lo scambio a tutte le informazioni pertinenti ottenute in applicazione del regolamento (UE) n. 600/2014 o delle disposizioni di recepimento di MiFID II.

Entrata in vigore e decorrenza

L'articolo 5 prevede che il regolamento entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e si applichi dalla prima data indicata all'articolo 93, paragrafo 1, secondo comma, della direttiva 2014/65/UE. Il testo precisa inoltre la sua diretta applicabilità in tutti gli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiemercati finanziarivigilanza prudenzialecooperazione tra autoritàservizi di investimentoabusi e sanzioni regolamentari

Testo integrale

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