Salta al contenuto
Regolamento

Regolamento (UE) 2017/1943

Regolamento delegato (UE) 2017/1943 della Commissione, del 14 luglio 2016, che integra la direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulle informazioni e i requisiti per l'autorizzazione delle imprese di investimento (Testo rilevante ai fini del SEE. )

Normativa europea32017R1943

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento stabilisce un elenco armonizzato di informazioni e documenti che un richiedente deve presentare per ottenere l’autorizzazione come impresa di investimento. L’obiettivo è consentire all’autorità competente di valutare in modo completo reputazione, solidità finanziaria, assetto proprietario, governance, organizzazione interna e capacità di rispettare i requisiti prudenziali e di condotta previsti dalla MiFID II. Sono inoltre previste regole specifiche per le imprese dirette da una sola persona fisica e criteri per verificare l’idoneità degli azionisti qualificati e l’assenza di ostacoli alla vigilanza efficace.

Norme tecniche di regolamentazione sulle informazioni da presentare e sui requisiti per ottenere l’autorizzazione come impresa di investimento ai sensi della direttiva 2014/65/UE (MiFID II).

Ambito di applicazione

Si applica ai soggetti che chiedono l’autorizzazione come imprese di investimento ai sensi del titolo II della direttiva 2014/65/UE, nei confronti dell’autorità competente dello Stato membro d’origine. Riguarda le informazioni da fornire sulla sede centrale e, per alcuni profili, anche su succursali e agenti collegati; copre inoltre i requisiti relativi a capitale, azionisti con partecipazione qualificata, organo di gestione, organizzazione interna e, in casi specifici, imprese di investimento costituite come persone fisiche o persone giuridiche dirette da un’unica persona fisica. Si applica direttamente negli Stati membri a decorrere dalla data prevista dall’articolo 93, paragrafo 1, secondo comma, della direttiva 2014/65/UE; è testo rilevante ai fini del SEE.

Regolamento delegato (UE) 2017/1943 sulla documentazione per l’autorizzazione delle imprese di investimento

Il regolamento integra la direttiva 2014/65/UE (MiFID II) stabilendo le norme tecniche di regolamentazione sulle informazioni che il richiedente deve presentare all’autorità competente per ottenere l’autorizzazione come impresa di investimento. La finalità è consentire una valutazione completa e uniforme di reputazione, struttura proprietaria, solidità finanziaria, governance, organizzazione interna e capacità di conformità ai requisiti prudenziali e di condotta. Le premesse sottolineano l’esigenza di informazioni precise sin dalla domanda iniziale, con facoltà dell’autorità di chiedere integrazioni durante l’istruttoria.

Ambito di applicazione

Il regolamento si applica ai soggetti che chiedono l’autorizzazione ai sensi del titolo II della direttiva 2014/65/UE. Le informazioni richieste coprono la sede centrale dell’impresa e, per alcune categorie di dati, anche succursali nazionali e agenti collegati. Il testo disciplina anche i casi particolari di imprese di investimento costituite come persone fisiche o come persone giuridiche dirette da un’unica persona fisica, oltre alla valutazione degli azionisti o soci con partecipazione qualificata.

Informazioni generali sulla domanda

La domanda deve contenere i dati identificativi del richiedente: denominazione legale ed eventuali denominazioni commerciali, forma giuridica, indirizzo della sede centrale e, per le imprese già esistenti, della sede legale, recapiti e numero di identificazione nazionale, se disponibile. Devono essere indicati i servizi e le attività di investimento, i servizi accessori e gli strumenti finanziari che saranno offerti, nonché se l’impresa deterrà strumenti finanziari o fondi dei clienti, anche temporaneamente. Vanno inoltre depositate le copie dei documenti societari e la prova dell’iscrizione nel registro nazionale delle imprese, ove applicabile.

Capitale, fonti di finanziamento e mezzi di trasferimento

Il richiedente deve descrivere in modo dettagliato le fonti di capitale disponibili e, se necessario, presentare elementi probatori. Le informazioni riguardano l’uso di risorse finanziarie private, l’accesso a fonti patrimoniali e mercati finanziari, gli strumenti finanziari emessi o da emettere, gli accordi e contratti relativi al capitale raccolto e i fondi presi a prestito o da prendere a prestito, con indicazione dei prestatori, delle condizioni, delle scadenze, dei pegni e delle garanzie. È richiesta anche l’indicazione delle modalità e della rete utilizzata per il trasferimento delle risorse finanziarie all’impresa. Se pertinente, i tipi di capitale devono essere ricondotti alle categorie del regolamento (UE) n. 575/2013, in particolare capitale primario di classe 1, aggiuntivo di classe 1 o classe 2.

Azionisti e partecipazioni qualificate

Per gli azionisti o soci con partecipazione qualificata, diretta o indiretta, devono essere indicati identità, entità della partecipazione e, nel caso di catene partecipative, il soggetto intermedio e il detentore finale. Il richiedente deve fornire la documentazione prevista per i candidati acquirenti nell’ambito delle acquisizioni o degli aumenti di partecipazioni qualificate, secondo il regolamento delegato (UE) 2017/1946. Se l’azionista fa parte di un gruppo, occorre allegare un organigramma che evidenzi attività principali, entità regolamentate, autorità di vigilanza competenti e rapporti tra componenti finanziarie e non finanziarie del gruppo. Quando il titolare della partecipazione qualificata non è una persona fisica, la documentazione deve comprendere anche i membri dell’organo di gestione e il direttore generale o figure equivalenti.

Organo di gestione, persone che dirigono l’attività e reputazione

Il regolamento richiede una raccolta molto ampia di informazioni sui membri dell’organo di gestione e sulle persone che dirigono di fatto l’attività. Devono essere forniti dati personali, funzioni da svolgere, curriculum con istruzione e formazione, esperienza professionale, referenze e lettere di raccomandazione, precedenti penali, procedure civili e amministrative rilevanti, azioni disciplinari, eventuali rifiuti o revoche di autorizzazioni/licenze, destituzioni da incarichi di fiducia, valutazioni pregresse di reputazione ed esperienza, interessi e legami con altri soggetti del gruppo o con azionisti e titolari di funzioni chiave, oltre al tempo dedicato all’incarico, alle risorse destinate alla formazione e agli incarichi di amministratore già ricoperti. È inoltre richiesta l’indicazione del personale degli organismi interni di gestione e controllo.

Informazioni finanziarie e solidità economica

Per le imprese di nuova costituzione il richiedente deve presentare previsioni economico-finanziarie per i primi tre esercizi, con stati patrimoniali previsionali, conti economici previsionali, ipotesi sottostanti e spiegazioni dei dati, oltre ai calcoli dei requisiti patrimoniali e di liquidità ai sensi del regolamento (UE) n. 575/2013 e alla previsione del coefficiente di solvibilità per il primo anno. Le imprese già attive devono presentare i bilanci obbligatori degli ultimi tre esercizi, con eventuali relazioni dei revisori, relazioni annuali e ulteriori documenti depositati presso il registro o altra autorità competente. È inoltre richiesta un’analisi dell’ambito della vigilanza consolidata e dell’eventuale perimetro di consolidamento post-autorizzazione.

Organizzazione interna, controlli, esternalizzazioni e risk management

Il programma delle attività iniziali deve coprire i successivi tre anni e descrivere attività regolamentate e non regolamentate, distribuzione geografica e politiche di marketing e promozione, inclusi mercati target, lingue dei materiali e canali distributivi. Devono essere fornite informazioni sui revisori, sulla struttura organizzativa e sui sistemi di controllo interno, sulle risorse umane e tecniche assegnate, sulla tutela degli strumenti finanziari e dei fondi dei clienti e sull’eventuale depositario incaricato. Il richiedente deve indicare anche come intende soddisfare i requisiti prudenziali e di condotta, lo stato di adesione a un sistema di indennizzo degli investitori, le funzioni esternalizzate e i contratti con fornitori esterni, le misure per prevenire e gestire conflitti di interesse, gli accordi di product governance, i sistemi di monitoraggio e back-up, le soluzioni per negoziazione algoritmica e accesso elettronico diretto, i sistemi di compliance, internal audit e gestione dei rischi, le procedure antiriciclaggio e antiterrorismo, i piani di continuità operativa, le politiche di registrazione e conservazione e il manuale procedurale.

Regole particolari per imprese dirette da un’unica persona fisica

Nel caso di impresa di investimento persona fisica, o di persona giuridica diretta da un’unica persona fisica, l’autorizzazione è subordinata a requisiti specifici: la persona deve essere facilmente contattabile con breve preavviso, deve dedicare tempo sufficiente alla funzione e l’assetto organizzativo deve prevedere un sostituto in grado di assumere immediatamente tutte le funzioni in caso di impedimento. Il sostituto deve possedere onorabilità ed esperienza adeguate e, per le imprese persona fisica, deve essere disponibile ad assistere i curatori e le autorità competenti in caso di liquidazione. Per tale sostituto si applicano, in sostanza, le medesime informazioni previste per le persone che dirigono l’attività.

Valutazione degli azionisti qualificati e dei presidi prudenziali

L’autorità competente deve verificare che la domanda garantisca una gestione sana e prudente, valutando l’idoneità dei candidati azionisti e soci con partecipazione qualificata. I criteri includono reputazione ed esperienza di chi dirigerà l’impresa, reputazione e solidità finanziaria dei partecipanti qualificati, capacità dell’impresa di rispettare i requisiti prudenziali della direttiva 2014/65/UE e, se del caso, delle direttive 2002/87/CE e 2013/36/UE, nonché l’assenza di ragionevoli sospetti di riciclaggio o finanziamento del terrorismo o di un aumento di tale rischio per effetto dell’autorizzazione.

Ostacoli alla vigilanza efficace

Ai fini dell’articolo 10 della direttiva 2014/65/UE, una struttura di gruppo può costituire ostacolo all’esercizio delle funzioni di vigilanza quando sia troppo complessa e poco trasparente, presenti una distribuzione geografica delle entità che comprometta il controllo, oppure includa attività tali da impedire una valutazione efficace dell’idoneità degli azionisti qualificati o dell’influenza degli stretti legami sull’impresa di investimento.

Entrata in vigore e applicazione

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica dalla medesima data prevista per l’entrata in applicazione della direttiva 2014/65/UE. In quanto regolamento, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.

Disposizioni principali

Informazioni generali della domanda

Il richiedente deve indicare denominazione, forma giuridica, sede centrale e, se esistente, sede legale, recapiti e numero di identificazione nazionale; deve inoltre specificare, se del caso, le informazioni sulle succursali nazionali e sull’eventuale ricorso ad agenti collegati. Va presentato l’elenco dei servizi e attività di investimento, dei servizi accessori e degli strumenti finanziari che saranno offerti, nonché l’indicazione circa la detenzione di strumenti finanziari e fondi dei clienti. Devono essere allegate le copie dei documenti societari e la prova dell’iscrizione nel registro nazionale delle imprese, ove applicabile.

Informazioni sul capitale e sulle fonti di finanziamento

Il richiedente deve fornire informazioni e, se del caso, elementi comprovanti le fonti di capitale disponibili. Le informazioni comprendono l’uso di risorse finanziarie private, l’accesso a fonti patrimoniali e mercati finanziari, gli accordi relativi al capitale raccolto, i dettagli sui fondi presi a prestito e sulle relative condizioni, nonché le modalità di trasferimento delle risorse finanziarie all’impresa. Per i tipi di capitale raccolto rileva, se pertinente, la classificazione ai sensi del regolamento (UE) n. 575/2013 (capitale primario di classe 1, aggiuntivo di classe 1 o classe 2).

Informazioni sugli azionisti e sui partecipanti qualificati

Devono essere indicati i titolari di partecipazioni qualificate dirette e indirette, con l’importo della partecipazione e, per le partecipazioni indirette, l’identità dell’intermediario e del detentore finale. Per tali soggetti va prodotta la documentazione richiesta ai candidati acquirenti per l’acquisizione e gli aumenti di partecipazioni qualificate, secondo il regolamento delegato (UE) 2017/1946. Se l’azionista fa parte di un gruppo, va fornito un organigramma del gruppo con le principali attività, le entità regolamentate, le autorità di vigilanza competenti e i rapporti tra entità finanziarie e non finanziarie. Se il detentore della partecipazione qualificata non è una persona fisica, la documentazione deve comprendere anche i membri dell’organo di gestione e il direttore generale o soggetti equivalenti.

Informazioni sull’organo di gestione e sulle persone che dirigono l’attività

Per membri dell’organo di gestione e persone che dirigono di fatto l’attività devono essere forniti dati personali, funzione svolta, curriculum vitae con istruzione, formazione ed esperienza professionale, documentazione su reputazione ed esperienza, precedenti penali e informazioni su procedimenti o azioni rilevanti, rifiuti o revoche di autorizzazioni/licenze, eventuali destituzioni da incarichi di fiducia o lavorativi, precedenti valutazioni di idoneità, interessi e rapporti finanziari e non finanziari con altri esponenti, esiti di valutazioni interne, tempo minimo dedicato alla funzione, risorse destinate alla formazione e elenco degli incarichi di amministratore ricoperti. È inoltre richiesto l’indicazione del personale degli organismi interni di gestione e di controllo.

Informazioni finanziarie e previsioni economiche

Il richiedente deve presentare previsioni individuali e, se del caso, di gruppo e subconsolidate per i primi tre esercizi, incluse previsioni di stato patrimoniale e conto economico, ipotesi di pianificazione e spiegazioni delle cifre, oltre ai calcoli dei requisiti patrimoniali e di liquidità ai sensi del regolamento (UE) n. 575/2013 e alla previsione del coefficiente di solvibilità per il primo anno. Le imprese già attive devono presentare i bilanci degli ultimi tre esercizi, con eventuali relazioni dei revisori, relazioni annuali, allegati e altri documenti depositati presso il registro o altra autorità competente. È richiesta anche un’analisi dell’ambito della vigilanza consolidata e dei soggetti del gruppo che ne faranno parte dopo l’autorizzazione.

Informazioni sull’organizzazione, governance e controlli interni

Deve essere presentato un programma delle attività iniziali per i successivi tre anni, con indicazione delle attività regolamentate e non regolamentate, della distribuzione geografica e delle attività di marketing e promozione, compresi mercati, lingue dei materiali e canali distributivi. Vanno fornite informazioni sui revisori, sulla struttura organizzativa e sui sistemi di controllo interno, comprese le risorse assegnate, la salvaguardia degli strumenti finanziari e dei fondi dei clienti, la conformità ai requisiti prudenziali e di condotta, lo status di adesione a un sistema di indennizzo degli investitori, l’esternalizzazione di funzioni o servizi, le misure sui conflitti di interesse e sulla product governance, i sistemi di monitoraggio e back-up, i controlli per negoziazione algoritmica e accesso elettronico diretto, i sistemi di compliance, internal audit e risk management, le procedure antiriciclaggio e antiterrorismo, i piani di continuità operativa, le politiche di registrazione e conservazione e il manuale delle procedure.

Ambito delle informazioni e ripartizione per sede centrale/succursali

Le informazioni di cui agli articoli 1 e 6 riguardano la sede centrale, le succursali e gli agenti collegati dell’impresa. Le informazioni di cui agli articoli da 2 a 5 riguardano la sede centrale.

Regole speciali per imprese dirette da una sola persona fisica

L’autorità competente può autorizzare una persona fisica o una persona giuridica diretta da un’unica persona fisica solo se quest’ultima è facilmente contattabile con breve preavviso, dedica tempo sufficiente alla funzione, e l’assetto organizzativo prevede un sostituto immediato capace di assumere tutte le funzioni in caso di impedimento. Il sostituto deve avere onorabilità ed esperienza adeguate e, per le imprese persone fisiche, deve essere disponibile ad assistere i curatori e le autorità in caso di liquidazione. Per tale persona vanno forniti i dati e le informazioni previste per l’organo di gestione ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, lettere a), c), d), e) ed f).

Valutazione degli azionisti qualificati e della sana e prudente gestione

L’autorità competente deve valutare se la domanda offra sufficienti garanzie per una gestione sana e prudente, tenendo conto della reputazione e dell’esperienza della persona che dirigerà l’attività, della reputazione e solidità finanziaria dei candidati azionisti o soci con partecipazione qualificata, della capacità dell’impresa di rispettare i requisiti prudenziali previsti dall’articolo 15 della direttiva 2014/65/UE e, se del caso, dalle direttive 2002/87/CE e 2013/36/UE, nonché dell’esistenza di sospetti o rischi di riciclaggio o finanziamento del terrorismo.

Ostacoli all’esercizio efficace della vigilanza

La struttura del gruppo è considerata ostacolo alla vigilanza quando risulti complessa e non sufficientemente trasparente, presenti ubicazioni geografiche problematiche delle entità del gruppo o comprenda attività che impediscano all’autorità competente di valutare efficacemente l’idoneità degli azionisti qualificati o l’influenza degli stretti legami sull’impresa di investimento.

Entrata in vigore e applicazione

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica dalla stessa data di applicazione prevista per la direttiva 2014/65/UE all’articolo 93, paragrafo 1, secondo comma. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.

Come è indicizzato

Materieservizi finanziarimercati degli strumenti finanziarivigilanza prudenzialeantiriciclaggiogovernance societaria

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.