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Sentenza

Sentenza del 03/11/2016 n. 22223 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguardava l’avviso TARSU per il 2001. La CTR Abruzzo, con sentenza n. 53/04/11 del 28 ottobre 2011, aveva accolto solo in parte l’appello della società e respinto quello incidentale del Comune, ritenendo imponibili 80 mq adibiti a uffici e 25 mq destinati a imballaggio e spacchettamento, ed escludendo le altre superfici produttive. Il Comune ha censurato: la carenza di motivazione sull’esistenza di prove dell’avvio dei rifiuti al recupero; l’erronea equiparazione tra recupero dei rifiuti assimilati ed esenzione, sostenendo che spettasse al più una riduzione tariffaria; l’esclusione dalla tassa dei magazzini (2.246 mq coperti e 1.300 mq scoperti) per asserita assenza di rifiuti; e l’affermazione che il Comune non avesse istituito il servizio di raccolta. La questione comprendeva inoltre l’assimilazione comunale dei rifiuti speciali non pericolosi, l’effettiva attivazione e lo svolgimento del servizio nella zona dell’opificio e la prova delle superfici eventualmente non imponibili.

La decisione

La Cassazione ha accolto il ricorso del Comune nei limiti indicati, cassato la sentenza e rinviato ad altra sezione della CTR Abruzzo, anche per le spese del giudizio di legittimità. Ha chiarito che l’avvio al recupero di rifiuti assimilati non comporta, di per sé, l’esclusione delle superfici dalla TARSU: dà diritto, ricorrendone i presupposti, a una riduzione tariffaria commisurata ai quantitativi effettivamente recuperati. Le superfici adibite a magazzino o deposito sono in linea generale imponibili anche se si allega che non vi si producono rifiuti; l’eventuale assenza di produzione può rilevare, al più, ai fini di una riduzione, non dell’esenzione. In sede di rinvio dovranno essere verificati la documentazione relativa al recupero, la necessità di un servizio speciale per segatura e spezzoni di legno, l’istituzione e l’attivazione del servizio comunale nel 2001 e il suo concreto svolgimento nella zona, nonché l’esistenza e la legittimità della delibera di assimilazione, inclusi i quantitativi. La società deve fornire i dati e delimitare le aree per cui chiede l’esclusione dalla superficie imponibile. La decisione non definisce definitivamente l’importo dovuto, che dipende dagli accertamenti demandati al giudice di rinvio.

Norme richiamate

  • D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, art. 62, commi 1 e 3

    La tassa è dovuta per l'occupazione o la detenzione di locali ed aree scoperte a qualsiasi uso adibiti (....), esistenti nelle zone del territorio comunale in cui il servizio è istituito ed attivato o comunque reso in maniera continuativa nei modi previsti dagli artt. 58 e 59.

    La TARSU colpisce in via generale i locali e le aree occupati o detenuti nelle zone servite, qualunque sia l’uso. L’esclusione riguarda la porzione in cui, per caratteristiche strutturali e destinazione, si producono normalmente rifiuti speciali, tossici o nocivi il cui smaltimento è a carico del produttore; non è sufficiente la sola allegazione che in un magazzino non siano stati prodotti rifiuti.

  • D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, art. 59

    se il servizio di raccolta, sebbene istituito ed attivato, non è svolto nella zona di esercizio dell'attività dell'utente, o è effettuato in grave violazione delle prescrizioni del relativo regolamento, il tributo è dovuto in misura ridotta

    La riduzione presuppone un servizio istituito e attivato, ma non svolto nella zona dell’utente o svolto in grave violazione delle regole. Occorre distinguere l’esistenza formale del servizio dal suo concreto svolgimento nell’area interessata.

  • D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, art. 21, comma 2, lett. g)

    Pertanto, con riferimento alle annualità di imposta dal 1997 in poi, assumono decisivo rilievo le indicazioni proprie dai regolamenti comunali circa l'assimilazione dei rifiuti provenienti dalle attività economiche ai rifiuti urbani ordinari.

    Per le annualità dal 1997, l’assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi prodotti da attività economiche dipende dalle determinazioni contenute nei regolamenti comunali, adottate nell’ambito del potere attribuito ai Comuni. Nel caso concreto il giudice di rinvio deve verificare anche la delibera e i quantitativi interessati.

  • D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, art. 21, comma 7

    Va anche rilevato che l'esonero dalla privativa comunale, previsto appunto in caso di detto comprovato avviamento al recupero dall'art. 21, comma 7, del decreto Ronchi, determina non già la riduzione della superficie tassabile, prevista dal D.Lgs. n. 507 del 1993 , citato art. 62, comma 3, per il solo caso di produzione di rifiuti speciali (non assimilabili o non assimilati), bensì il diritto ad una riduzione tariffaria determinata in concreto - a consuntivo - in base a criteri di proporzionalità rispetto alla quantità effettivamente avviata al recupero

    Il produttore che dimostri di avere avviato al recupero rifiuti assimilati può sottrarsi alla privativa comunale per tale attività, ma ciò non riduce automaticamente la superficie imponibile né esenta dalla TARSU. Il beneficio è una riduzione tariffaria determinata a consuntivo e proporzionata alla quantità effettivamente recuperata.

  • D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, art. 49, comma 14

    sulla tariffa è applicato un coefficiente di riduzione proporzionale alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua detta attività.

    La riduzione collegata al recupero deve essere proporzionale ai quantitativi avviati e comprovata dall’attestazione del soggetto che svolge il recupero. La Cassazione richiama la disposizione quale criterio per quantificare la riduzione, pur rilevando che per il 2001 il Comune continuava ad applicare la TARSU.

  • D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, art. 7

    Il D.P.R. n. 158 del 1999, art. 7, prevede non già l'esenzione dall'imposta, ma soltanto una sua riduzione nel caso in cui i rifiuti speciali assimilati a quelli urbani (come quelli in esame) vengano avviati a recupero direttamente dal produttore, purchè il servizio sia istituito e sussista la possibilità dell'utilizzazione.

    L’avvio diretto al recupero dei rifiuti assimilati non dà luogo a esenzione, ma può comportare una riduzione, subordinata all’esistenza del servizio e alla possibilità di utilizzarlo.

  • D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, art. 70

    La disposizione è richiamata in relazione all’obbligo di denuncia del contribuente: chi domanda l’esclusione di determinate aree deve fornire all’amministrazione le informazioni necessarie a identificarle e delimitarle.

Massime di principio

  • Per la TARSU, la produzione di rifiuti speciali pericolosi può giustificare l’esclusione della superficie interessata nei presupposti dell’art. 62; per i rifiuti speciali non pericolosi assimilati ai rifiuti urbani, la regola è invece la tassazione, salvo specifici benefici previsti dalla disciplina applicabile.
  • L’avvio al recupero di rifiuti assimilati non equivale all’esenzione dalla tassa né all’esclusione automatica delle superfici: può fondare una riduzione proporzionata ai quantitativi effettivamente recuperati, se il recupero è documentato e ricorrono i presupposti del servizio.
  • Magazzini e depositi sono imponibili in quanto locali o aree occupati o detenuti; la mera affermazione che non vi si producano rifiuti non determina l’esenzione. Un’eventuale riduzione richiede una base normativa e un accertamento specifico.
  • Per sostenere l’esclusione di aree dalla superficie tassabile, spetta al contribuente indicare e delimitare le aree e fornire i dati necessari; la pretesa non può fondarsi su allegazioni generiche.
  • Nel valutare il servizio comunale, occorre distinguere tra sua istituzione e attivazione e suo concreto svolgimento nella zona dell’immobile. L’eventuale disservizio locale o grave irregolarità può comportare una riduzione, ma non coincide automaticamente con l’assenza del servizio in tutto il Comune.
  • Quando l’assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi dipende dal regolamento comunale, vanno verificati la disciplina effettivamente applicabile all’anno d’imposta, le categorie assimilate e gli eventuali limiti quantitativi.

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