Cassazione Penale, Ordinanza n. 09890/2026 del 16/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché fondato su una questione nuova, non prospettata nei precedenti gradi di merito e quindi non deducibile per la prima volta in sede di legittimità. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, come previsto dall'art. 616 c.p.p.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso per cassazione è stato proposto nell'interesse dell'imputato avverso la sentenza della Corte di appello di Roma del 20 febbraio 2025. Dal testo emerge solo che i motivi di ricorso introducevano una questione non dedotta in appello e proposta per la prima volta in sede di legittimità, dunque non consentita in cassazione ai sensi dell'art. 606, comma 3, c.p.p. Non sono indicati nel provvedimento i fatti di merito né il reato contestato.
Norme richiamate
art. 606, comma 3, c.p.p.
La Corte ribadisce che in sede di legittimità non possono essere dedotte questioni nuove, cioè non sollevate nei gradi di merito, quando ciò comporti l'introduzione di un tema non esaminato in appello.
art. 616 c.p.p.
All'inammissibilità del ricorso conseguono le statuizioni sulle spese processuali e sulla somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione non è consentito introdurre per la prima volta questioni di merito non dedotte nei precedenti gradi di giudizio.
- L'inammissibilità del ricorso per cassazione comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, nei casi previsti, al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
- La deduzione di motivi nuovi in sede di legittimità, quando non preceduti da analoga contestazione in appello, rende il ricorso non scrutinabile nel merito.
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