Sentenza del 29/03/2018 n. 2088 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Accertamento, liquidazione e controlli - Revisione della rendita degli immobili
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente contestava la validità e la sufficienza della motivazione dell'avviso di accertamento con cui era stata rivista la rendita catastale dell'immobile ai sensi dell'art. 1, comma 335, della legge n. 311 del 2004. In particolare, sosteneva che l'avviso fosse illegittimo perché non riportava le specifiche caratteristiche tipologiche dell'immobile utilizzate per giustificare il nuovo classamento.
La decisione
La censura è stata respinta. L'avviso di accertamento deve ritenersi adeguatamente motivato quando richiama l'atto generale con cui è stata disposta la revisione dei parametri della microzona e descrive le caratteristiche della microzona interessata. Non è necessario che indichi anche le specifiche caratteristiche tipologiche del singolo immobile, purché il contribuente sia posto in condizione di comprendere la ragione del riclassamento e di difendersi efficacemente. L'esito, secondo il principio richiamato dalla sentenza della Cassazione civile, Sezione V, n. 9629 del 13 giugno 2012, è quindi favorevole all'Amministrazione.
Norme richiamate
Art. 1, comma 335, legge n. 311 del 2004
La norma consente la revisione del classamento e della rendita catastale degli immobili situati in microzone caratterizzate da uno scostamento significativo tra i valori medi di mercato e i valori catastali, sulla base di una revisione dei relativi parametri. L'atto di riclassamento è sufficientemente motivato se richiama l'atto generale di revisione della microzona e ne illustra le caratteristiche, senza dover necessariamente specificare le caratteristiche tipologiche del singolo immobile.
Massime di principio
- In materia di riclassamento catastale fondato sulla revisione di una microzona, la motivazione dell'avviso può essere considerata sufficiente anche mediante il rinvio all'atto generale che ha disposto la revisione e l'indicazione delle caratteristiche della microzona.
- Non è sempre necessario che l'Amministrazione descriva nell'avviso ogni caratteristica specifica dell'immobile, se il quadro motivazionale consente comunque al contribuente di comprendere la ragione del nuovo classamento e di contestarlo.
- Il contribuente può contestare l'avviso quando il rinvio all'atto generale è generico, non accessibile o non consente di individuare il nesso tra la revisione della microzona e il riclassamento del singolo immobile.
- La motivazione deve comunque permettere una difesa effettiva: il semplice richiamo astratto alla legge o alla revisione della microzona, privo di elementi concreti, potrebbe non essere sufficiente.
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