Sentenza n. 311/2026 - Pescara, Sezione 1
per l'annullamento del provvedimento Div. P.AS.I. cat. 6/F 19 del 20.11.2019 notificato in data 14.12.2019 con cui veniva decretato il diniego del porto d'armi ad uso sportivo.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di rinnovo della licenza di porto di fucile a uso sportivo
Esito
Favorevole al resistente (autorità di pubblica sicurezza)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il diniego di rinnovo della licenza, deducendo violazione dell'art. 39 TULPS, violazione dell'art. 3 l. 241/1990 ed eccesso di potere per travisamento dei fatti, arbitrarietà e incoerenza. Ha sostenuto che l'Amministrazione avesse fondato il diniego su un unico episodio, senza adeguata istruttoria e motivazione, e che la denuncia penale non potesse assumere rilievo in assenza di condanna o di altro accertamento definitivo. L'episodio riguardava un'aggressione commessa dal ricorrente nei confronti di un infermiere, dopo un diverbio sorto in relazione alle cure prestate al padre del ricorrente; il procedimento penale si era concluso per estinzione del reato conseguente alla remissione della querela.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso, rilevando anzitutto che il provvedimento era stato adottato ai sensi dell'art. 43 TULPS, e non dell'art. 39 TULPS. L'art. 43 consente di rifiutare la licenza a chi non possa provare la buona condotta o non dia affidamento di non abusare delle armi. Il giudice ha ritenuto adeguatamente giustificato il giudizio prognostico di inaffidabilità, fondato sulla gravità della condotta: il ricorrente si era recato presso l'abitazione dell'infermiere e lo aveva aggredito fisicamente, cagionandogli lesioni giudicate guaribili in quindici giorni. La condotta, valutata come una spedizione punitiva estranea al contesto ospedaliero, evidenziava l'assenza di freni inibitori e giustificava il timore di un futuro abuso delle armi. L'estinzione del reato per remissione della querela non equivaleva all'accertamento dell'assenza del fatto o della non colpevolezza. Il giudizio amministrativo di affidabilità ha natura preventiva e non punitiva, è distinto da quello penale e può fondarsi anche su fatti non sfociati in una condanna o in una misura di pubblica sicurezza. Il provvedimento è stato quindi ritenuto immune dai vizi dedotti. Il ricorrente è stato condannato alle spese, liquidate in euro 2.000 oltre accessori.
Norme richiamate
art. 43 R.D. 773/1931 (TULPS)
la licenza può essere ricusata “a chi non può provare la sua buona condotta o non dà affidamento di non abusare delle armi”
La disposizione legittima il diniego della licenza sulla base di una valutazione preventiva di affidabilità e del rischio di abuso delle armi, anche in assenza di una condanna penale.
art. 39 R.D. 773/1931 (TULPS)
La norma era stata invocata dal ricorrente, ma il TAR ha chiarito che il provvedimento impugnato era stato adottato ai sensi dell'art. 43 TULPS.
art. 3 l. 241/1990
La censura di violazione dell'obbligo di motivazione è stata ritenuta infondata, poiché il provvedimento risultava fondato sulla gravità dell'aggressione e sul conseguente giudizio di inaffidabilità.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Ha costituito il presupposto, insieme all'art. 10 del regolamento europeo citato, per l'oscuramento delle generalità e dei dati identificativi delle parti.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
È stato richiamato quale ulteriore fondamento dell'oscuramento dei dati personali contenuti nella decisione.
Massime di principio
- Il diniego o il rifiuto della licenza di porto d'armi può fondarsi, ai sensi dell'art. 43 TULPS, su un giudizio preventivo di inaffidabilità o di possibile abuso, senza che sia necessario un accertamento di responsabilità penale per fatti commessi mediante armi.
- La valutazione amministrativa sull'affidabilità del titolare o richiedente una licenza di porto d'armi è distinta dalla valutazione penale: ha finalità preventiva e può tenere conto di condotte non sfociate in una condanna penale o in una misura di pubblica sicurezza.
- L'estinzione del reato per remissione della querela non comporta, ai fini del giudizio amministrativo di affidabilità previsto dall'art. 43 TULPS, l'accertamento dell'assenza del fatto o della non colpevolezza dell'interessato.
- La gravità e la dinamica di un'aggressione personale, soprattutto quando realizzata recandosi presso l'abitazione della vittima e al di fuori del contesto originario del diverbio, possono sostenere il giudizio prognostico di inaffidabilità nell'uso delle armi.
- Il giudizio prognostico dell'autorità di pubblica sicurezza in materia di porto d'armi è ampiamente discrezionale e il sindacato giurisdizionale esclude vizi di legittimità quando la valutazione sia collegata a fatti specifici, gravi e adeguatamente rappresentati.
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