Cassazione Penale, Ordinanza n. 04651/2025 del 05/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (parte civile)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Palermo del 9 aprile 2024. Il primo motivo censurava la decisione sotto il profilo fattuale, chiedendo sostanzialmente una nuova valutazione del merito e delle prove già acquisite, in particolare delle dichiarazioni della parte civile e di un teste indicato negli atti. Il secondo motivo deduceva la mancata acquisizione di un dato documentale, ma senza indicare quale fosse la sua decisività né spiegare in che modo il vizio procedimentale avesse inciso sulla motivazione della sentenza impugnata. La Corte ha ritenuto entrambe le censure non idonee a superare i limiti del sindacato di legittimità.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che il primo motivo chiedeva una rivalutazione del fatto e delle prove, attività preclusa in sede di legittimità, e che il controllo sulla motivazione ex art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p. è limitato alla verifica della presenza di una motivazione giuridicamente apprezzabile, non manifestamente illogica e coerente. Quanto al secondo motivo, ha osservato che il ricorrente non aveva indicato la decisività del documento non acquisito né il concreto rilievo del vizio sulla motivazione. Ne sono derivate la condanna al pagamento delle spese processuali, al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende e alla rifusione delle spese di difesa della parte civile liquidate in euro 2.000 oltre accessori.
Norme richiamate
art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.
"il controllo sulla motivazione rimesso al giudice di legittimità è circoscritto, ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., alla sola verifica dell'esposizione delle ragioni giuridicamente apprezzabili che l'hanno determinata, dell'assenza di manifesta illogicità dell'esposizione"
Il sindacato della Cassazione sulla motivazione non consente una nuova valutazione del merito o delle prove, ma solo il controllo esterno sulla coerenza logica e giuridica della decisione impugnata.
art. 616 c.p.p.
La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi per escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito sollecitare una rinnovata valutazione del materiale probatorio o degli accertamenti di fatto compiuti dal giudice di merito.
- Il vizio di motivazione è deducibile in cassazione solo nei limiti della manifesta illogicità, della carenza di giustificazione giuridicamente apprezzabile o dell'omesso esame di specifici elementi indicati nel ricorso.
- Chi deduce la mancata acquisizione di un documento deve indicarne specificamente la decisività e spiegare in che modo il vizio abbia inciso sulla motivazione della decisione impugnata; in difetto, il motivo è inammissibile.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso determina la condanna alle spese processuali e, salvo assenza di colpa, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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