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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 131/2022 del 05/01/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava l'ordinanza collegiale che aveva confermato gli arresti domiciliari, deducendo tre motivi principali: (1) difetto di autonoma valutazione da parte del G.i.p. sui gravi indizi e sulle esigenze cautelari; (2) difetto o apparente motivazione del provvedimento in ordine alle esigenze cautelari, con particolare riguardo al tempo trascorso dalla commissione dei reati e all'uso, da parte del Tribunale, di precedenti estinti; (3) insufficienza e vizio di motivazione circa la gravità indiziaria, sostenendo che i gravi indizi sarebbero stati fondati solo sul mancato rinvenimento di cespiti e non su artifici o elementi concreti idonei a dimostrare la bancarotta fraudolenta.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto i motivi generici e non dotati della necessaria specificità e puntuale contestazione dell'iter argomentativo del provvedimento impugnato. Ha inoltre affermato che, anche se la motivazione collegiale poteva apparire in parte apparente, dal provvedimento del G.i.p. emergeva un compendio indiziario analiticamente espresso (trasferimenti simulati, distrazioni di beni, distruzione/occultamento di scritture contabili, uso di soggetti compiacenti) e che il Tribunale aveva adeguatamente valutato le esigenze cautelari (rischio di reiterazione), potendo legittimamente tener conto anche di precedenti estinti ai fini della concreta pericolosità. Per questi motivi il ricorso è stato respinto e il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 309 cod. proc. pen.

    Disciplina il riesame della misura cautelare da parte del Tribunale; la Corte richiama che il Tribunale del riesame può confermare il provvedimento impugnato anche per ragioni non espresse nella motivazione originaria.

  • art. 606, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.

    Rinvio alla norma che indica i motivi di ricorso per cassazione; qui citata per inquadrare le censure di nullità e vizio di motivazione dedotte dal ricorrente.

  • art. 292, comma 2, lett. c-bis) cod. proc. pen.

    Richiama l'obbligo di autonoma valutazione da parte del giudice ai fini della validità della motivazione cautelare; la Corte precisa che tale autonoma valutazione richiede una decisione che dimostri conoscenza degli atti e, se occorre, una rielaborazione critica degli elementi.

  • art. 274, lett. c) cod. proc. pen.

    Criterio delle esigenze cautelari (pericolo di reiterazione): la Corte ha ritenuto corretta la valutazione del Tribunale secondo cui, per la natura e le modalità delle condotte e l'attuale partecipazione in compagini imprenditoriali, sussisteva un rischio concreto e attuale di reiterazione.

  • art. 445, comma 2 cod. proc. pen.

    Norma sull'estinzione degli effetti penali per il decorso dei termini dopo patteggiamento o simili; la Corte osserva che un precedente estinto non è automaticamente irrilevante ai fini della valutazione del pericolo di reiterazione.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Prevede la condanna alle spese processuali e misure per responsabilità processuale; applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese e a una somma di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende per l'inammissibilità manifesta del ricorso.

  • art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.

    Norma richiamata ai fini del limite di illustrazione dei motivi dedotti in cassazione (limiti di esposizione dei motivi di ricorso nell'atto).

Massime di principio

  • Per contestare efficacemente una misura cautelare in Cassazione è necessario un atto di impugnazione specifico e puntuale: le deduzioni generiche non sono ammissibili.
  • Il tribunale del riesame può confermare un provvedimento anche sulla base di argomentazioni diverse da quelle adottate dal giudice di primo grado, purché il complesso probatorio consenta la verifica in sede di legittimità.
  • L'obbligo di 'autonoma valutazione' del giudice cautelare implica una motivazione che dimostri conoscenza critica degli atti: tuttavia la Corte può comunque esaminare la correttezza dei presupposti sostanziali anche se la motivazione collegiale appare carente, quando dal materiale probatorio emerga comunque il compendio indiziario richiesto.
  • Precedenti estinti (per effetto di estinzione degli effetti penali) possono comunque essere valutati come indicatori del pericolo di reiterazione e non sono automaticamente esclusi dalla ponderazione delle esigenze cautelari.
  • Le censure sulla gravità indiziaria richiedono una precisa e puntuale confutazione degli elementi fattuali ed investigativi esposti dal giudice; una contestazione meramente assertiva o generica non è sufficiente.

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