Ordinanza n. 2106/2026 - Napoli, Sezione 7
per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia: a) del provvedimento del 30.06.2026 (doc. 1), notificato a mezzo pec in pari data, con il quale il Responsabile dell’Area VIII – Demanio, ha invitato e diffidato la società ricorrente a liberare le aree demaniali marittime occupate entro 60 giorni, provvedendo allo sgombero di arredi, attrezzature e manufatti, con avvertenza che in mancanza sarebbero stati adottati i necessari e conseguenziali provvedimenti repressivi; b) della Deliberazione della Giunta Comunale n. 56 del 1.04.2025 (doc. 2), richiamata nel provvedimento impugnato sub a) quale atto di indirizzo dell’Area VIII – Demanio, nella parte in cui risulti lesiva per la ricorrente; c) della Deliberazione della Giunta Comunale n. 74 del 7.05.2026 (doc. 3), nella parte in cui l’Amministrazione la ritenga fonte di obblighi conformativi o restitutori a carico dei concessionari demaniali, sebbene il PAD non sia stato ancora approvato (allo stato solo adottato); d) di ogni altro atto, agli stessi preordinato, presupposto, connesso conseguente e/o collegato.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diffida a liberare aree demaniali marittime occupate e a rimuovere arredi, attrezzature e manufatti entro 60 giorni, con avvertenza di successivi provvedimenti repressivi; nonché atti comunali presupposti e connessi
Esito
Favorevole al ricorrente (concessionario demaniale)
Prevale il privato
La controversia
La società ricorrente ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare, la diffida del Responsabile dell'Area VIII – Demanio del 30 giugno 2026, con cui le è stato intimato di liberare entro 60 giorni le aree demaniali marittime occupate e di sgomberarle da arredi, attrezzature e manufatti. Sono state inoltre impugnate, nella parte ritenuta lesiva, la deliberazione della Giunta comunale n. 56 del 1° aprile 2025, richiamata quale atto di indirizzo, e la deliberazione n. 74 del 7 maggio 2026, contestata in quanto ritenuta fonte di obblighi conformativi o restitutori benché il PAD risultasse soltanto adottato e non ancora approvato, oltre agli atti presupposti, connessi e conseguenti. Il Comune ha eccepito preliminarmente l'inammissibilità del ricorso per asserita carenza di lesività della diffida. Il TAR ha rilevato che le questioni dedotte sono complesse e tecniche e richiedono un esame proprio della fase di merito, senza definire in sede cautelare l'eccezione preliminare.
La decisione
Il TAR ha accolto l'istanza cautelare. Ha ritenuto sussistente il periculum in mora, poiché il rilascio dell'area e il ripristino dello stato dei luoghi dovevano essere effettuati entro il 29 agosto 2026, nel pieno della stagione balneare, con conseguente pregiudizio grave e irreparabile per la società. Nel bilanciamento degli interessi contrapposti, considerando inoltre che la diffida riguardava arredi, attrezzature e manufatti di facile rimozione, ha disposto la sospensione temporanea dell'efficacia del provvedimento impugnato fino al 30 settembre 2026, quindi sino alla conclusione della stagione balneare. La decisione non definisce il merito né l'eccezione di inammissibilità, rimessa alla fase di cognizione piena. È stata demandata al Presidente della Sezione la fissazione dell'udienza di merito. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
Disciplina la tutela cautelare collegiale; sulla base di tale disposizione il TAR ha accolto la domanda cautelare e sospeso temporaneamente l'efficacia dell'atto impugnato.
Massime di principio
- In presenza di un ordine di rilascio e ripristino di un'area demaniale da eseguire durante la stagione balneare, il rischio di perdita dell'attività stagionale può integrare un pregiudizio grave e irreparabile ai fini della tutela cautelare, purché il giudice valuti anche la consistenza concreta delle opere e dei beni da rimuovere.
- Quando le questioni dedotte e l'eccezione preliminare di inammissibilità richiedono un esame complesso e tecnico non adeguatamente definibile nella fase cautelare, il giudice può concedere una sospensione temporanea dell'atto, rinviando la piena valutazione al giudizio di merito.
- Nel bilanciamento cautelare degli interessi, la sospensione dell'efficacia di un provvedimento può essere limitata temporalmente fino alla conclusione della stagione balneare, anziché essere disposta senza termine, quando tale misura assicura una tutela proporzionata del ricorrente e salvaguarda l'interesse pubblico.
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