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Cassazione Penale, Ordinanza n. 05190/2026 del 09/02/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Nel giudizio di merito, la Corte d'appello aveva accolto la richiesta di concordato sui motivi di appello ex art. 599-bis c.p.p. e aveva rideterminato la pena per i delitti in materia di stupefacenti contestati all'imputato. In cassazione la difesa ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione, sostenendo che vi fosse stato un vizio nella formazione del consenso al concordato per travisamento dei fatti, in particolare sulla quantità di stupefacente sequestrata: nel ricorso si assumeva che il quantitativo fosse di grammi 68 e non di 820,527. La censura, nella sostanza, mirava a incidere sulla corretta ricostruzione del fatto e, indirettamente, sulla sua qualificazione giuridica.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che, essendo stata la sentenza di appello emessa all'esito di concordato ex art. 599-bis c.p.p., sono deducibili in sede di legittimità solo i vizi inerenti alla formazione della volontà di adesione al concordato, al consenso del procuratore generale e alla difformità tra accordo e pronuncia, mentre sono precluse le doglianze su motivi rinunciati, anche se rilevabili d'ufficio, compresa la qualificazione giuridica del fatto e l'insussistenza delle cause di non punibilità ex art. 129 c.p.p., salvo il caso di pena illegale. Nel caso concreto, inoltre, il preteso travisamento del dato quantitativo non risultava dalla sentenza impugnata, sicché la doglianza era comunque insussistente. All'inammissibilità è seguita la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 599-bis c.p.p.

    La richiesta di concordato sui motivi di appello consente alla Corte d'appello di decidere in camera di consiglio sulla base dell'accordo delle parti, con rinuncia agli altri motivi; tale scelta produce un effetto preclusivo anche in cassazione sui motivi rinunciati.

  • art. 589 c.p.p.

    Richiamato quale forma procedurale per la richiesta delle parti nel concordato in appello.

  • art. 129 c.p.p.

    La mancata valutazione delle cause di proscioglimento non è deducibile in cassazione quando sia intervenuta rinuncia ai motivi di appello nell'ambito del concordato, salvo il caso della pena illegale.

  • art. 73, comma 4, d.P.R. 309/1990

    Norma incriminatrice posta a base della condanna per i fatti di detenzione/cessione di stupefacente in lieve entità.

  • art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90

    Richiamato solo come eventuale approdo della doglianza sul quantitativo di droga, ma la censura è ritenuta comunque inammissibile e insussistente.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, comporta la condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

  • art. 1, comma 56, l. n. 103 del 2017

    Ha reintrodotto il c.d. patteggiamento in appello mediante l'art. 599-bis c.p.p., attribuendo alla rinuncia ai motivi un effetto preclusivo anche nel giudizio di legittimità.

  • l. n. 103 del 2017

    È richiamata come fonte della riforma che ha introdotto il nuovo concordato in appello.

Massime di principio

  • Nel concordato in appello ex art. 599-bis c.p.p. la parte che aderisce all'accordo rinuncia ai motivi di appello non coltivati e non può poi riproporre in cassazione doglianze attinenti a tali motivi, neppure se rilevabili d'ufficio, salvo il limite della pena illegale.
  • Sono deducibili in cassazione contro la sentenza resa ex art. 599-bis c.p.p. soltanto i vizi che investono la formazione della volontà di adesione al concordato, il consenso del pubblico ministero e la difformità tra accordo e decisione del giudice.
  • La rinuncia ai motivi di appello nel concordato comprende anche le censure sulla qualificazione giuridica del fatto, sulle aggravanti e sull'insussistenza delle cause di non punibilità ex art. 129 c.p.p., perché il potere dispositivo delle parti limita la cognizione del giudice e preclude la riproposizione delle questioni in sede di legittimità.
  • La doglianza di travisamento dei fatti è inammissibile se il dato asseritamente travisato non risulta dalla sentenza impugnata e, in ogni caso, non può essere utilizzata per aggirare la preclusione derivante dalla rinuncia ai motivi di appello.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioImpugnazioni
RamiStupefacentiProcesso penale
SottomaterieLieve entità
IstitutiInutilizzabilità della prova

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