Cassazione Penale, Ordinanza n. 20891/2026 del 05/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Gli imputati erano stati ritenuti responsabili nei giudizi di merito del reato di detenzione e trasporto, finalizzati alla cessione a terzi, di 17,900 kg di hashish suddivisi in 182 panetti. Con il ricorso per cassazione, la difesa ha dedotto: 1) con riferimento a uno degli imputati, vizio di motivazione per il mancato riconoscimento della connivenza non punibile; 2) violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al riconoscimento dell'aggravante dell'ingente quantità per entrambi; 3) omessa motivazione sul diniego delle circostanze attenuanti generiche per entrambi. La Corte ha ritenuto i motivi sostanzialmente diretti a sollecitare una diversa valutazione del fatto e delle prove, non consentita in sede di legittimità, e ha valorizzato la motivazione della Corte di merito su consapevolezza, partecipazione al trasporto, modalità di occultamento e gravità del fatto.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi, rilevando che la sentenza impugnata era sorretta da motivazione congrua e logica su tutti i profili censurati. In particolare, ha ritenuto non censurabile il giudizio di merito sulla consapevolezza degli imputati circa la presenza dello stupefacente, sulla partecipazione al trasporto, sulla configurabilità dell'aggravante dell'ingente quantità desunta dalle modalità di occultamento e dalla consistenza del carico, nonché sul diniego delle attenuanti generiche fondato su gravità del fatto e mancanza di resipiscenza. Conseguentemente ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 ciascuno alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 73, comma 4, d.P.R. 309/1990
Norma contestata come base della responsabilità per detenzione e trasporto di hashish a fini di cessione; la Corte non mette in discussione la qualificazione giuridica, ma considera infondate le censure difensive sulla prova della consapevolezza e sull'aggravante dell'ingente quantità.
art. 80 d.P.R. 309/1990
Richiamato nella formulazione del capo d'imputazione come riferimento all'aggravante dell'ingente quantità; la Corte ne conferma la corretta applicazione in base alla consistenza e alle modalità di occultamento della sostanza.
art. 133 c.p.
Richiamato per affermare che, ai fini delle circostanze attenuanti generiche, il giudice può valorizzare anche un solo elemento ritenuto prevalente, senza dover esaminare analiticamente tutti i parametri rilevanti.
art. 62-bis c.p.
Norma implicita nel diniego delle circostanze attenuanti generiche; la Corte ritiene sufficiente la motivazione fondata su gravità del fatto e assenza di resipiscenza.
art. 616 c.p.p.
Base della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende a seguito della declaratoria di inammissibilità.
Massime di principio
- In sede di legittimità non sono proponibili censure che mirino a ottenere una nuova valutazione del fatto o delle prove, quando la sentenza di merito sia sorretta da motivazione logica e coerente.
- La connivenza non punibile non è configurabile quando dagli atti emerga la consapevole partecipazione dell'imputato alle operazioni materiali di trasporto della sostanza stupefacente.
- L'aggravante dell'ingente quantità può essere desunta in via logica dalle modalità di occultamento, dal peso, dal volume e dalla consistenza complessiva del carico, se tali dati rendono evidente la notevole dimensione della partita.
- Ai fini del riconoscimento o del diniego delle attenuanti generiche, il giudice di merito può valorizzare anche un solo elemento dell'art. 133 c.p. ritenuto decisivo e non è tenuto a un esame congiunto di tutti i parametri astrattamente rilevanti.
- La mancata resipiscenza e l'assenza di un concreto contributo alla ricostruzione del fatto possono legittimare il diniego delle attenuanti generiche.
- La determinazione della pena è insindacabile in cassazione quando sia frutto di valutazione non arbitraria e sorretta da un percorso argomentativo non manifestamente illogico.
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