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Cassazione Penale, Ordinanza n. 12864/2026 del 08/04/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso per difetto di specificità, osservando che l'impugnazione deve consistere in una critica argomentata al provvedimento impugnato. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorso è stato proposto nell'interesse dell'imputato avverso la sentenza della Corte d'appello di Napoli del 14/03/2025. L'unico motivo deduceva violazione di legge e manifesta illogicità della motivazione in punto di giudizio di responsabilità, dunque contestando la conferma della colpevolezza. La Corte di cassazione ha però rilevato che la censura era formulata in modo generico e aspecifico, privo delle ragioni di diritto e dei dati di fatto richiesti dall'art. 581, comma 1, c.p.p.; il ricorrente si limitava ad affermare apoditticamente un vizio del percorso logico-giuridico senza indicare puntualmente gli errori da sottoporre al controllo di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 581, comma 1, c.p.p.

    Il ricorso per cassazione deve contenere, a pena di inammissibilità, l'esposizione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ciascun motivo; una doglianza meramente assertiva e generica non è sufficiente.

  • Cassa delle ammende

    In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso viene disposta la condanna al pagamento della somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione il motivo di ricorso deve essere specifico e autosufficiente: occorre indicare con precisione le ragioni giuridiche e i dati fattuali posti a fondamento della censura.
  • Non è ammissibile un ricorso che si limiti ad affermare in modo astratto la sussistenza di un vizio di motivazione o di violazione di legge senza confrontarsi con la decisione impugnata e senza consentire al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi.
  • La funzione dell'impugnazione è quella di una critica argomentata al provvedimento impugnato; la mera riproposizione apodittica di dissenso rispetto alla condanna non integra un valido motivo di ricorso.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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