Cassazione Penale, Ordinanza n. 25860/2026 del 10/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
I ricorrenti impugnano la sentenza della Corte di appello di Palermo che ha confermato la condanna pronunciata dal G.U.P. del Tribunale di Trapani per il reato di cui all'art. 73 d.P.R. 309/1990. Nel primo motivo, proposto nell'interesse di entrambi, deducono violazione di legge e vizio di motivazione per il mancato riconoscimento dell'ipotesi lieve di cui al comma 5 dell'art. 73, sostenendo che la condotta avrebbe dovuto essere riqualificata in senso meno grave. Nel secondo motivo, proposto per uno dei ricorrenti, si contesta il diniego delle attenuanti generiche. Nel terzo motivo, proposto nell'interesse dell'altra ricorrente, si censura l'affermazione di responsabilità, sostenendo che ella si sarebbe limitata ad accompagnare il convivente nel viaggio, senza una condotta attiva idonea a integrare il concorso nel reato. Nel quarto motivo, sempre nell'interesse di tale ricorrente, si deduce la mancata applicazione dell'esimente di cui all'art. 384 c.p. La Corte rileva che le censure sono per lo più aspecifiche, reiterative o generiche e che pretendono una rivalutazione del merito non consentita in cassazione.
La decisione
La Corte di cassazione dichiara inammissibili entrambi i ricorsi. Condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Conferma quindi la condanna già pronunciata nei gradi di merito per il reato di cui all'art. 73 d.P.R. 309/1990, senza riconoscere né l'ipotesi lieve del comma 5 né le attenuanti generiche richieste da uno dei ricorrenti, e senza accogliere la doglianza sulla pretesa estraneità al concorso dell'altra ricorrente né quella sull'esimente ex art. 384 c.p.
Norme richiamate
art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
L'ipotesi lieve è configurabile solo quando la condotta presenti minima offensività, da valutarsi complessivamente sulla base di dato qualitativo e quantitativo, mezzi, modalità e circostanze dell'azione; se uno degli indici è negativamente assorbente, le altre considerazioni non incidono sul giudizio.
art. 384 c.p.
L'esimente è di applicazione specifica e non può essere invocata in modo generico e avulso dal caso concreto; la doglianza che non si confronti con la motivazione della sentenza è inammissibile.
art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
La lieve entità richiede una valutazione complessiva della fattispecie concreta in relazione a tutti gli indici sintomatici previsti dalla norma.
Massime di principio
- Ai fini dell'applicazione dell'ipotesi lieve in materia di stupefacenti, il giudice deve compiere una valutazione complessiva di tutti gli indici normativi; la presenza di un indice negativamente assorbente, come un notevole dato quantitativo o una concreta capacità diffusiva, può da sola escludere la lieve entità.
- In cassazione non è consentito sollecitare una nuova valutazione del merito quando la sentenza impugnata ha già esaminato in modo logico e coerente i dati fattuali rilevanti.
- Il diniego delle attenuanti generiche è adeguatamente motivato quando il giudice richiami gli elementi ritenuti decisivi o preponderanti, senza necessità di confutare singolarmente tutti i dati favorevoli addotti dalle parti.
- La partecipazione concorsuale può essere desunta anche da elementi indiretti e dal complesso delle circostanze concrete; la mera allegazione di un ruolo passivo, se non confrontata con la motivazione di merito, non basta a scardinare l'affermazione di responsabilità.
- Una censura sull'applicazione di un'esimente deve essere specifica e ancorata al caso concreto; la mera deduzione dell'omessa applicazione della norma, senza confronto con la decisione impugnata, integra motivo inammissibile.
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