Cassazione Penale, Sentenza n. 42041/2022 del 08/11/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La parte civile (De Vincentis) ha proposto ricorso per cassazione, limitato agli effetti civili, avverso la sentenza di proscioglimento/assoluzione in appello di Concetta Lisone relativa a un sinistro stradale del 20/06/2013. Il ricorso articolava due motivi: (1) censura della valutazione del Tribunale secondo cui la De Vincentis avrebbe concorso nella causazione del sinistro e, quindi, della ritenuta responsabilità a suo carico; la ricorrente sostiene che la velocità eccessiva della Lisone andava comunque ritenuta e che i gravi danni ai veicoli provano tale condotta imprudente; (2) contestazione della valutazione di imprevedibilità della condotta della vittima (entrata nello stop) e della ricostruzione della dinamica operata dal Tribunale, con argomentazioni tecniche su punti d'urto, marce innestate e spostamenti dei veicoli che a suo avviso dimostrerebbero la responsabilità della Lisone.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che i motivi proposti attaccassero esclusivamente la ricostruzione di merito (dinamica dell'incidente) e quindi fossero preclusi in sede di legittimità rispetto a sentenze d'appello relative a reati di competenza del giudice di pace, per i quali il ricorso è consentito solo per eccesso di potere o per violazione di legge sostanziale o processuale (art. 606, comma 2-bis c.p.p. e 39-bis D.Lgs. 274/2000). Inoltre il primo motivo è stato ritenuto privo di specificità. Per tali ragioni il ricorso è stato dichiarato inammissibile; la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e alla somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende; le spese del giudizio di legittimità sono state dichiarate compensate tra le parti.
Norme richiamate
art. 616 c.p.p.
Richiamato nella requisitoria del Pubblico Ministero in relazione alle statuizioni conseguenti alla dichiarazione di inammissibilità (conseguenze procedurali e dispositive previste per la fase di cassazione).
art. 606, comma 2-bis c.p.p.
Interpretato nel senso che il ricorso per cassazione contro sentenze d'appello pronunciate in materie di competenza del giudice di pace è limitato: non è ammesso un sindacato di merito sulla ricostruzione fattuale ma solo censure per eccesso di potere o violazione di norme sostanziali o processuali.
art. 39-bis D.Lgs. 274/2000
Richiama il regime speciale di impugnabilità per le decisioni del giudice di pace, confermando i limiti al sindacato di merito in cassazione.
art. 541, comma 2 c.p.p.
Applicato per giustificare la compensazione integrale delle spese del giudizio di legittimità fra le parti, in considerazione del comportamento difensivo che non ha dato apporto decisivo alla decisione della Corte.
Sentenza Corte Costituzionale 13 giugno 2000, n. 186
Richiamata per stabilire il criterio applicabile alla condanna alla Cassa delle ammende: la somma può essere irrogata anche se non sussistono elementi per ritenere che il ricorso sia stato proposto con colpa grave nella determinazione della causa di inammissibilità; il giudice ha comunque ritenuto equo infliggere Euro 3.000,00.
Massime di principio
- In cassazione non è possibile rinnovare il sindacato di merito sulla dinamica dei fatti quando si impugna una sentenza d'appello relativa a reati di competenza del giudice di pace: il ricorso deve limitarsi a censure di diritto (eccesso di potere o violazione di norme sostanziali o processuali).
- I motivi di ricorso devono essere specifici e motivati: la mera trascrizione di passaggi di sentenze di grado inferiore senza un proprio apporto argomentativo determina l'inammissibilità per difetto di specificità.
- Chi propone ricorso infondato o inammissibile in cassazione può essere condannato alle spese e anche a una somma in favore della Cassa delle ammende; tuttavia, se non sussiste colpa grave la somma può essere contenuta (es. Euro 3.000,00).
- La prospettazione di questioni tecniche o ricostruzioni fattuali (es. dinamica dell'incidente, valutazioni sulla velocità, punto d'urto, marce innestate) va svolta nei gradi di merito e, in cassazione, va trasformata in censure di illegittimità di diritto ove possibile (es.: illogicità manifesta della motivazione, travisamento dei fatti con indicazione precisa degli elementi omessi).
- Le spese di cassazione possono essere compensate fra le parti se il comportamento processuale di entrambe non ha agevolato una decisione netta a favore di una parte (art. 541, comma 2 c.p.p.).
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 8 nov 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 42001/2022 del 08/11/2022
- Sentenza penale · 8 nov 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 42002/2022 del 08/11/2022
- Sentenza penale · 8 nov 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 42004/2022 del 08/11/2022
- Sentenza penale · 8 nov 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 42005/2022 del 08/11/2022
- Sentenza penale · 8 nov 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 42006/2022 del 08/11/2022
- Sentenza penale · 8 nov 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 42007/2022 del 08/11/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →