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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 31131/2024 del 30/07/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La ricorrente impugna l'ordinanza che ha rigettato la richiesta di revoca del sequestro preventivo di un autocarro targato SA744456 disposto ai sensi dell'art. 256, comma 1, D.lgs. 152/2006 (ipotesi di trasporto illecito di rifiuti). Il primo motivo deduce violazione dell'art. 321, comma 1, c.p.p., sostenendo che è venuto meno il nesso di pertinenzialità tra il veicolo e il reato perché, successivamente ai fatti, è stata effettuata la comunicazione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali (iscrizione tra i mezzi della Sider Metalli), rendendo il mezzo idoneo ad usi leciti e annullando il pericolo di reiterazione. Contesta inoltre la supposizione che il figlio Jonut potrà riprendere il rapporto di lavoro con la Sider. Il secondo motivo denuncia omissione di motivazione sulla scusabilità dell'ignoranza della legge penale e sull'impossibilità oggettiva da parte della ricorrente e del figlio di verificare l'iscrizione del veicolo, sostenendo che tale obbligo era in capo all'impresa utilizzatrice (Sider Metalli).

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto che, pur riconoscendo la possibilità per il terzo interessato di dedurre in sede di riesame l'insussistenza del funus commissi delicti e del periculum in mora, nel caso concreto la sopravvenuta iscrizione del veicolo alla Sider Metalli e la successiva cessazione del rapporto di lavoro e del contratto di comodato hanno reso il veicolo non più riconducibile alla società. Dalla ricostruzione emerge un uso del mezzo da parte del figlio della ricorrente e di altri familiari, sicché sussiste ancora il pericolo che la libera disponibilità faciliti condotte della stessa specie (rischio di reiterazione). La buona fede o la scusabilità non sono risultate provate. Conseguentemente il ricorso è inammissibile; la ricorrente è condannata alle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p. e al versamento, in via equitativa, di euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende. Il Pubblico Ministero aveva chiesto il rigetto del ricorso.

Norme richiamate

  • D.lgs. 152/2006

    Norma richiamata quale fondamento del sequestro preventivo per il trasporto illecito di rifiuti; la Corte valuta se il veicolo sia strumentale al reato (nexus di pertinenzialità) e se permanga il pericolo di reiterazione.

  • Codice di procedura penale

    Richiamato in relazione ai motivi di impugnazione; la norma impone la necessità di motivazione sulla persistenza del periculum e del funus commissi delicti quando si valuta la revoca del sequestro; la Corte ritiene che la motivazione del tribunale sia coerente e sufficiente nel caso concreto.

  • Codice di procedura penale

    Norma applicata per l'imposizione delle spese processuali alla parte soccombente nel gravame cautelare; la ricorrente è condannata alle spese in base a questa disposizione.

  • Giurisprudenza della Cassazione

    Sez. 3 - Sentenza n. 10242 del 15/02/2024

    Richiamata per affermare che il terzo può dedurre in riesame anche l'insussistenza del funus commissi delicti e del periculum in mora, ma che tale possibilità non esonera dalla necessità di motivazione concreta e dall'esame del rischio di reiterazione.

  • Corte Costituzionale

    Sentenza n. 186 del 13/06/2000

    Citata in relazione alla valutazione dell'eventuale colpa nella presentazione del ricorso; la Corte ha ritenuto che non fosse ravvisabile colpa nella determinazione della causa di inammissibilità e perciò ha disposto un contributo equitativo alla Cassa delle Ammende.

Massime di principio

  • Un terzo interessato può proporre gravame cautelare reale e dedurre non solo la titolarità del bene ma anche l'insussistenza del nesso di pertinenzialità (funus) e del pericolo di reiterazione (periculum), ma ciò richiede motivazione e prova specifica.
  • La sopravvenuta regolarizzazione formale (es. iscrizione all'Albo) non è automaticamente sufficiente a far cadere il sequestro se nel frattempo sono cessati i presupposti che collegavano il mezzo alla società (cessato rapporto di lavoro, fine del comodato) o se permangono elementi che indicano uso autonomo del mezzo da parte di terzi.
  • La prova della scusabilità dell'ignoranza della legge penale o dell'impossibilità oggettiva di verificare adempimenti spettanti a terzi richiede elementi concreti e non può essere desunta in modo meramente ipotetico.
  • Il giudice valuta il rischio concreto di reiterazione tenendo conto delle modalità di utilizzo attuali e prospettiche del bene; ipotesi eventuali (es. futura riassunzione) possono essere considerate ma non sostituiscono una valutazione probatoria solida.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta generalmente condanna alle spese e può dar luogo a contributi equitativi (es. versamento alla Cassa delle Ammende) se il ricorso non è ritenuto presentato con colpa.
  • Prima di contestare un sequestro preventivo, è strategico documentare trasferimenti formali di titolo, cessazione dei rapporti che collegavano il bene all'attività illecita e prove sull'uso effettivo del bene per dimostrare l'assenza del periculum e del funus.

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