Ordinanza n. 140/2026 - Venezia, Sezione 3
per l’annullamento del provvedimento in data 26 novembre 2025, notificato alla signora -OMISSIS- in pari data, con cui la Prefettura di -OMISSIS- ha dichiarato la cessazione delle misure di accoglienza concesse alle ricorrenti, intimando alle stesse di lasciare immediatamente la struttura di accoglienza presso la quale erano ospitate, nonché di ogni altro atto, conseguente e presupposto, procedimentale e/o finale;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento prefettizio di cessazione delle misure di accoglienza e intimazione a lasciare immediatamente la struttura
Esito
Favorevole al ricorrente (richiedenti asilo)
Prevale il privato
La controversia
Le ricorrenti hanno impugnato il provvedimento prefettizio del 26 novembre 2025 con cui era stata dichiarata la cessazione delle misure di accoglienza, contestandone la legittimità e chiedendone la sospensione cautelare. Il TAR, sulla base delle ulteriori circostanze rappresentate nella memoria del 21 febbraio 2026, ha ravvisato sia il periculum in mora sia il fumus boni iuris. In particolare, il provvedimento risulta fondato sull’art. 23, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 142/2015, in relazione al rifiuto delle ricorrenti di trasferirsi in un diverso centro di accoglienza. Il giudice ha ritenuto rilevante la sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea del 18 dicembre 2025, causa C-184/24, relativa all’interpretazione dell’art. 20, paragrafo 1, lett. a), della direttiva 2013/33/UE.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda cautelare e ha sospeso l’efficacia del provvedimento prefettizio impugnato. Ha ritenuto sussistente il periculum in mora, alla luce delle circostanze rappresentate dalle ricorrenti, e il fumus boni iuris, poiché la cessazione integrale delle condizioni materiali di accoglienza, disposta in ragione del rifiuto del trasferimento, appare incompatibile con l’interpretazione dell’art. 20, paragrafo 1, lett. a), della direttiva 2013/33/UE fornita dalla CGUE nella sentenza del 18 dicembre 2025, causa C-184/24. Secondo tale interpretazione, la normativa nazionale non può consentire la revoca di tutte le condizioni materiali di accoglienza per tale rifiuto, ferma la possibilità di applicare una sanzione, quale la riduzione delle condizioni materiali di accoglienza. Il TAR ha quindi ritenuto erroneamente applicato l’art. 23, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 142/2015. La trattazione del merito è stata fissata al 1° luglio 2026; la decisione sulle spese della fase cautelare è stata rinviata al merito, anche in considerazione dell’ammissione delle ricorrenti al patrocinio a spese dello Stato.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Disciplina la tutela cautelare nel processo amministrativo; la domanda cautelare è stata accolta mediante sospensione dell’atto impugnato.
art. 23, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 142/2015
È stato ritenuto erroneamente applicato nella parte in cui ha consentito la cessazione integrale delle misure materiali di accoglienza in conseguenza del rifiuto delle ricorrenti di trasferirsi in un diverso centro.
art. 20, paragrafo 1, lett. a), direttiva 2013/33/UE
«osta alla normativa di uno Stato membro in forza della quale l’autorità competente può revocare tutte le condizioni materiali di accoglienza a un richiedente protezione internazionale che rifiuti il suo trasferimento in un centro di accoglienza diverso da quello in cui risiede, fatta salva la facoltà di applicare allo stesso una sanzione, come in particolare la riduzione delle condizioni materiali di accoglienza ...»
La disposizione, secondo la CGUE, impedisce la revoca totale delle condizioni materiali di accoglienza per il rifiuto del trasferimento, pur consentendo l’applicazione di una sanzione, inclusa la riduzione delle condizioni materiali di accoglienza.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
Richiamato quale fondamento dell’oscuramento delle generalità delle ricorrenti a tutela dei diritti o della dignità degli interessati.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati, insieme alla normativa nazionale sulla protezione dei dati personali, a fondamento dell’oscuramento delle generalità delle ricorrenti.
Massime di principio
- La revoca integrale delle condizioni materiali di accoglienza non può essere disposta nei confronti di un richiedente protezione internazionale per il solo rifiuto di trasferirsi in un centro diverso da quello in cui risiede, ferma la possibilità di applicare una sanzione, compresa la riduzione delle condizioni materiali di accoglienza, nel rispetto del diritto dell’Unione europea.
- Quando un provvedimento di cessazione dell’accoglienza è fondato sul rifiuto del trasferimento del richiedente in altra struttura, il giudice amministrativo deve verificare la compatibilità della misura con l’art. 20, paragrafo 1, lett. a), della direttiva 2013/33/UE come interpretato dalla Corte di giustizia dell’Unione europea.
- Sussiste il fumus boni iuris della domanda cautelare quando l’amministrazione abbia disposto la cessazione totale dell’accoglienza mediante un’interpretazione della normativa nazionale incompatibile con un vincolante principio interpretativo della Corte di giustizia dell’Unione europea.
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