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Cassazione Civile, Ordinanza n. 00902/2023 del 13/01/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

L’Amministrazione finanziaria aveva irrogato al contribuente sanzioni per l’omessa indicazione, nel quadro RW del modello unico relativo all’anno d’imposta 2002, di investimenti detenuti all’estero e di trasferimenti verso l’estero. Il contribuente aveva impugnato l’atto e la C.T.P. aveva accolto il ricorso; la C.T.R. aveva confermato l’annullamento. In cassazione l’Agenzia deduceva un unico motivo di violazione e falsa applicazione delle norme sul raddoppio dei termini per l’accertamento, sostenendo che la C.T.R. aveva erroneamente escluso l’operatività del raddoppio. Secondo l’Ufficio, il raddoppio dei termini doveva applicarsi in base all’art. 43, terzo comma, d.P.R. n. 600/1973, nel testo ratione temporis vigente, perché per le violazioni che comportano obbligo di denuncia penale i termini si raddoppiano indipendentemente dall’effettiva presentazione della denuncia e dall’esito del procedimento penale. L’Agenzia richiamava inoltre la disciplina transitoria introdotta dall’art. 2 d.lgs. n. 128/2015 e dall’art. 1, comma 132, l. n. 208/2015, sostenendo che tali modifiche non incidevano sugli atti di irrogazione sanzioni già notificati prima dell’entrata in vigore del d.lgs. n. 128/2015, come quello in contestazione.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il motivo dell’Agenzia. Ha affermato che, ai fini del raddoppio dei termini di accertamento, l’unica condizione richiesta dalla disciplina applicabile era la sussistenza dell’obbligo di denuncia penale, senza che rilevassero l’effettiva presentazione della denuncia, l’inizio dell’azione penale o l’accertamento definitivo del reato. Ha inoltre osservato che, nel caso concreto, la denuncia penale risultava comunque prodotta in giudizio e inviata alla Procura in data 2 dicembre 2011, mentre l’atto sanzionatorio era stato notificato prima dell’entrata in vigore delle modifiche del 2015 che subordinano il raddoppio alla tempestività della denuncia. Per questo la Corte ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 43 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    Nel testo vigente ratione temporis, in caso di violazione che comporti obbligo di denuncia ai sensi dell’art. 331 c.p.p. per reati del d.lgs. n. 74/2000, i termini per l’accertamento sono raddoppiati; rileva l’obbligo di denuncia, non la sua effettiva presentazione o l’esito penale.

  • art. 57 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633

    Richiamato in via analogica dalla ricorrente e dalla Corte come norma coerente con il regime del raddoppio dei termini in materia IVA.

  • art. 2 d.lgs. 5 agosto 2015, n. 128

    Le modifiche introdotte hanno previsto, per il raddoppio dei termini, la necessità della presentazione della denuncia entro i termini ordinari, ma tale disciplina non incide sugli atti già notificati prima della sua entrata in vigore per effetto della clausola transitoria.

  • art. 1, comma 132, L. 28 dicembre 2015, n. 208

    Conferma il nuovo regime del raddoppio dei termini, ma non si applica agli atti già notificati prima dell’entrata in vigore della riforma, in forza della disciplina transitoria richiamata.

  • artt. 11 e 15 disp. prel. c.c.

    Richiamati dall’Agenzia a sostegno dell’interpretazione delle norme sulla successione di leggi nel tempo.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    Parametro del motivo di ricorso per cassazione dedotto come violazione o falsa applicazione di legge.

  • art. 331 c.p.p.

    Indicato come parametro dell’obbligo di denuncia penale che fa scattare il raddoppio dei termini.

  • d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74

    Richiamato come catalogo dei reati tributari per i quali l’obbligo di denuncia rileva ai fini del raddoppio dei termini.

  • art. 375, secondo comma, c.p.c.

    Norma processuale che ha consentito la trattazione in camera di consiglio.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Norma processuale che disciplina la trattazione camerale del ricorso.

  • art. 53 Cost.

    Richiamato dalla giurisprudenza citata come parametro costituzionale a sostegno della disciplina del raddoppio dei termini.

  • art. 112 Cost.

    Richiamato dalla giurisprudenza citata come parametro costituzionale a sostegno della disciplina del raddoppio dei termini.

Massime di principio

  • Ai fini del raddoppio dei termini per l’accertamento tributario, nella disciplina previgente alle modifiche del 2015, è sufficiente la sussistenza dell’obbligo di denuncia penale; non è invece necessaria la prova dell’effettiva presentazione della denuncia, né l’inizio dell’azione penale, né una pronuncia penale definitiva sul reato.
  • Le modifiche introdotte dal d.lgs. n. 128/2015 e dalla l. n. 208/2015, che subordinano il raddoppio alla tempestiva presentazione della denuncia entro i termini ordinari, non si applicano agli avvisi di accertamento e agli atti di irrogazione sanzioni già notificati prima della loro entrata in vigore, in forza della disciplina transitoria che fa salvi i relativi effetti.
  • Nel regime previgente il raddoppio opera anche in presenza di denuncia tardiva o archiviata, purché la violazione sia tale da far sorgere l’obbligo di denuncia penale per uno dei reati tributari considerati dalla legge.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributario
RamiTributi
IstitutiOnere della prova

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