Cassazione Penale, Sentenza n. 4199/2025 del 31/01/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Cakabay Mehmet ha impugnato la sentenza del 27/12/2024 che disponeva la consegna all'Autorità giudiziaria austriaca in esecuzione del Mandato di arresto europeo (emesso il 27/11/2024 da "Public Prosecutor di Eseinstadt with approvai of the General Court") per reati di traffico di stupefacenti commessi nel febbraio 2016. Con il ricorso (depositato il 3/01/2025) deduceva: 1) vizi di motivazione e violazione di legge (art. 18-bis, comma 1, lett. b), legge n. 69/2005 e art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b ed e) ) per aver escluso che i fatti fossero commessi in tutto o in parte in Italia; 2) violazione dell'art. 19, comma 2, legge n. 69/2005 perché la Corte territoriale non avrebbe subordinato la consegna alla condizione che l'interessato fosse ricondotto in Italia per scontare l'eventuale pena.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per tardività: ai sensi dell'art. 22, comma 1, legge 22 aprile 2005, n. 69 (come modificato dal d.lgs. 2 febbraio 2021, n. 10) il termine per proporre ricorso è di cinque giorni dalla conoscenza legale della sentenza, avvenuta con la lettura in udienza del 27/12/2024 (alla quale il ricorrente era presente). Il ricorso, presentato il 3/01/2025 (decorsi i termini scaduti il 2/01/2025), è quindi tardivo. Conseguentemente il giudice ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende (art. 616 c.p.p.), e ha disposto gli adempimenti di cui all'art. 22, comma 5, legge n. 69/2005.
Norme richiamate
legge 22 aprile 2005, n. 69, art. 22, comma 1
Il termine per proporre il ricorso è di cinque giorni dalla conoscenza legale della sentenza; la lettura in udienza costituisce conoscenza legale anche se la parte è presente; il mancato rispetto del termine determina inammissibilità del ricorso.
d.lgs. 2 febbraio 2021, n. 10 (modifica art. 22 L. n. 69/2005)
La modifica ha fissato il termine breve di cinque giorni per l'impugnazione, fatto richiamato dalla Corte per dichiarare l'inammissibilità.
legge 22 aprile 2005, n. 69, art. 19, comma 2
Norma evocata dal ricorrente per sostenere che la consegna dovrebbe poter essere subordinata alla condizione del rientro in Italia per l'espiazione della pena; nella decisione di merito la Corte territoriale non avrebbe valutato tale condizione, ma la Cassazione non ha esaminato il punto per via dell'inammissibilità procedurale.
art. 18-bis, comma 1, lett. b), legge n. 69/2005
Rinvocato dal ricorrente come disciplina rilevante per la valutazione della territorialità delle condotte oggetto del Mandato di arresto europeo; la Corte suprema non ha esaminato la fondatezza della censura per inammissibilità.
art. 606, comma 1, lett. b) ed e), c.p.p.
Richiamati come norme processuali che individuano i motivi di impugnazione per vizio di motivazione e violazione di legge; non sono stati valutati nel merito a causa dell'inammissibilità del ricorso.
art. 616, comma 1, c.p.p.
Norma che consente la condanna alle spese processuali e al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende in caso di ricorso inammissibile, applicata dalla Corte nella decisione.
Massime di principio
- In materia di mandato di arresto europeo i termini processuali sono molto stringenti: il ricorso contro la decisione di consegna deve essere proposto entro 5 giorni dalla conoscenza legale della sentenza, che si considera avvenuta con la lettura in udienza anche se la parte è presente; il mancato rispetto del termine comporta l'inammissibilità.
- La presenza personale dell'interessato all'udienza equivale a conoscenza legale della decisione; non si può aspettare la comunicazione scritta per far decorrere i termini.
- Se si intendono sollevare questioni di territorialità o di condizioni particolari della consegna (p. es. art. 19, comma 2: subordinazione della consegna al rientro per espiazione della pena), tali eccezioni devono essere proposte tempestivamente e documentate nel ricorso principale, perché la Corte potrebbe non esaminare le censure se il ricorso è dichiarato inammissibile per vizi formali o termini.
- La censura sulla mancata valutazione di una specifica norma da parte della Corte territoriale può giustificare la richiesta di annullamento con rinvio, ma solo se il ricorso è ammissibile; altrimenti la questione rimane inesaminata.
- Il rischio di condanna alle spese e di pagamento alla Cassa delle ammende è concreto in caso di ricorso inammissibile: valutare sempre la tempestività e la fondatezza prima del deposito.
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