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Ordinanza

Ordinanza n. 237/2026 - Catanzaro, Sezione 2

per l'annullamento con il ricorso principale: - della determinazione del Responsabile Settore 2 - Lavori pubblici e Sviluppo del Territorio del Comune di Rogliano del 27 maggio 2025, n. 108 Registro Generale n. 297, recante l’aggiudicazione definitiva della gara per l’affidamento dei lavori di “Messa in sicurezza di infrastrutture viarie – Realizzazione ponte in loc. Cutura- Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Decreto del 19 maggio 2023 – Investimenti relativi ad opere pubbliche di messa in sicurezza degli edifici e del territorio (articolo 1, comma 139 e seguenti, della legge 30 dicembre 2018, n. 145). Annualità 2023 – 2024 – 2025. CUP F57H22002500001 CIG: B678C0099B”; - della determinazione del Responsabile della CUC Agorà del 24 maggio 2025, n. 39 Reg. Gen., recante comunicazione delle risultanze della gara suddetta e trasmissione della proposta di aggiudicazione; - di tutti gli atti e verbali della procedura di gara e segnatamente dei verbali di gara n. 1 del 15 maggio 2025 (seduta pubblica), n. 2 e n. 3 del 19 maggio 2025 (seduta pubblica), n. 4 del 23 maggio 2025 (seduta riservata) e n. 5 del 24 maggio 2025 (seduta pubblica e aggiudicazione), nella parte in cui non escludono dalla gara l’impresa Nuova Demar S.r.l., assegnandole invece il miglior punteggio e indicandola quale prima classificata, e collocando la ricorrente al secondo posto; nonché di ogni altro atto premesso, connesso o consequenziale siccome lesivo degli interessi di parte ricorrente, ancorché non conosciuto; onde ottenere l’aggiudicazione in favore della ricorrente, con conseguente stipula contrattuale, ovvero subentro nel contratto eventualmente nelle more stipulato. con il ricorso incidentale: 1) di tutti i verbali di gara, ivi compresi i verbali di gara n. 1 del 15 maggio 2025 (seduta pubblica), n. 2 e n. 3 del 19 maggio 2025 (seduta pubblica), n. 4 del 23 maggio 2025 (seduta riservata) e n. 5 del 24 maggio 2025 (seduta pubblica e aggiudicazione), nella parte in cui la Calcestruzzi Veltri S.r.l. non è stata esclusa dalla procedura e comunque nella parte in cui la predetta impresa è risultata assegnataria di punteggi per l’offerta tecnica tali da farla risultare seconda graduata con un punteggio per l’offerta tecnica pari a 71,017 ed un punteggio finale complessivo pari a 88,768; 2) di ogni altro atto, nota o provvedimento di gara, ivi comprese, per quanto di ragione ed ove occorrente, la determinazione del Comune di Rogliano del 27 maggio 2025, n. 108 (RG297), nonché la determinazione della C.U.C. del 24 maggio 2025, n. 39, nella sola parte in cui non è stata esclusa la Calcestruzzi Veltri S.r.l. o comunque nella sola parte in cui sono stati richiamati i menzionati verbali di gara con le risultanze ed i punteggi ivi riportati, inerenti la suddetta società; 3) di ogni altro atto anteriore, preordinato, connesso e conseguenziale che, comunque, possa ledere gli interessi della ricorrente incidentale.

Giustizia amministrativa202500811

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Calabria - Catanzaro, Sez. IIOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: aggiudicazione definitiva della gara per lavori di messa in sicurezza di infrastrutture viarie e realizzazione di un ponte, nonché gli atti e verbali di gara

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

La ricorrente principale, classificatasi seconda, ha impugnato l’aggiudicazione definitiva e gli atti della procedura sostenendo che l’impresa Nuova Demar S.r.l., risultata prima classificata, avrebbe dovuto essere esclusa e che le valutazioni dell’offerta tecnica e i punteggi attribuiti fossero illegittimi. Ha chiesto l’aggiudicazione in proprio favore, la stipula del contratto o il subentro. La ricorrente incidentale Nuova Demar S.r.l. ha contestato, a sua volta, la mancata esclusione della Calcestruzzi Veltri S.r.l. e l’attribuzione a quest’ultima di punteggi tecnici che ne hanno determinato il secondo posto. Le censure riguardano, in particolare, la qualificazione delle proposte come migliorie o varianti, le differenze tra i progetti, le incoerenze tra computi metrici non estimativi e relazioni tecniche, la corrispondenza di voci abbreviate all’elenco prezzi e il possibile effetto rivelatore dell’offerta economica derivante da cifre contenute nella scheda riepilogativa. Il Collegio ha rilevato che la controversia investe valutazioni tecniche del seggio di gara, il cui sindacato giudiziale è limitato ai casi di manifesto travisamento, macroscopico errore di fatto, illogicità, irragionevolezza manifesta, palese inattendibilità o evidente insostenibilità.

La decisione

Il TAR non ha definito il merito dei ricorsi principale e incidentale. Ha affermato che la valutazione della coerenza delle migliorie e la distinzione tra migliorie ammissibili e varianti inammissibili rientrano nella discrezionalità tecnica del seggio di gara e sono sindacabili soltanto nei limiti dell’errore manifesto o dell’illogicità evidente; il giudice non può sostituire la propria valutazione tecnica a quella dell’amministrazione, né accogliere censure fondate sulla sola opinabilità del giudizio. Ritenendo tuttavia necessaria un’adeguata istruttoria, ha disposto una verificazione ai sensi dell’art. 66 c.p.a., affidata al Direttore del Dipartimento di Ingegneria Civile, dell’Energia, dell’Ambiente e dei Materiali dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria, o a un docente esperto da lui individuato. La verificazione dovrà esaminare le differenze tra il progetto a base di gara e quello dell’aggiudicataria, l’eventuale alterazione di struttura, funzione o tipologia del progetto, le incoerenze dei computi metrici e delle relazioni tecniche di entrambe le imprese, la corrispondenza delle voci all’elenco prezzi e l’eventuale rivelazione dell’offerta economica. Sono stati fissati i termini per la bozza, le osservazioni delle parti e la relazione definitiva. La trattazione nel merito è stata differita all’udienza pubblica del 1° luglio 2026.

Norme richiamate

  • art. 66 c.p.a.

    Consente al giudice amministrativo di disporre una verificazione quando la decisione richiede un accertamento tecnico; nel caso concreto è stata utilizzata per esaminare le caratteristiche dei progetti, la coerenza degli elaborati tecnici e il possibile disvelamento dell’offerta economica.

Massime di principio

  • La valutazione della coerenza delle migliorie e la distinzione tra varianti inammissibili e migliorie ammissibili appartengono alla discrezionalità tecnica della commissione o del seggio di gara e sono sindacabili dal giudice amministrativo soltanto in presenza di manifesto travisamento dei fatti, macroscopici errori, illogicità o irragionevolezza manifesta.
  • Il giudice amministrativo non può sostituire la propria valutazione tecnica a quella dell’organo di gara quando quest’ultima non risulti erronea o illogica; le censure fondate sulla mera opinabilità della soluzione tecnica sono inammissibili perché sollecitano un sindacato sostitutivo.
  • Per sconfessare una valutazione tecnica della stazione appaltante è necessario dimostrarne la palese inattendibilità o l’evidente insostenibilità, non essendo sufficiente prospettare una diversa ricostruzione tecnica astrattamente possibile.
  • Quando la decisione di una controversia su una gara pubblica dipende da accertamenti tecnici relativi ai progetti e agli elaborati delle offerte, il giudice può disporre una verificazione ex art. 66 c.p.a., sottoponendo all’organo verificatore quesiti circoscritti e pertinenti alle questioni controverse.

Come è indicizzato

MaterieOfferta e valutazioneRito appalti e sorte del contrattoIstruttoria processuale
RamiContratti pubbliciProcesso amministrativo
SottomateriePrincipio di equivalenza
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaEccesso di potereDifetto di istruttoriaOnere della prova e principio dispositivo

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