Sentenza del 26/02/2018 n. 433 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte
Raddoppio dei termini nell'accertamento.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeÈ stato affermato che il raddoppio dei termini presuppone unicamente l'obbligo di denuncia penale per uno dei reati previsti dal D.Lgs. n. 74/2000 e non anche l'effettiva presentazione della denuncia. Pertanto, ai fini della verifica della tempestività dell'accertamento, rileva la sussistenza astratta dell'obbligo di denuncia, non la prova che la denuncia sia stata concretamente inoltrata.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava l'applicabilità del raddoppio dei termini per l'accertamento previsto dagli artt. 43, comma 3, del DPR n. 600/1973 e 57, comma 3, del DPR n. 633/1972, nei testi vigenti ratione temporis. Il punto era stabilire se il raddoppio richiedesse l'effettiva presentazione della denuncia penale per uno dei reati tributari previsti dal D.Lgs. n. 74/2000 oppure fosse sufficiente che, sulla base degli elementi disponibili, sussistesse l'obbligo di presentarla ai sensi dell'art. 331 c.p.p.
Norme richiamate
Art. 43, comma 3, DPR n. 600/1973
Raddoppio dei termini per l'accertamento delle imposte sui redditi nei casi in cui sussista l'obbligo di denuncia penale.
Nel testo applicabile ratione temporis, la norma è stata interpretata nel senso che il raddoppio opera quando emerge un obbligo di denuncia per un reato tributario, senza necessità che la denuncia sia stata effettivamente presentata.
Art. 57, comma 3, DPR n. 633/1972
Raddoppio dei termini per l'accertamento dell'IVA nei casi in cui sussista l'obbligo di denuncia penale.
La disposizione segue la medesima logica dell'art. 43 del DPR n. 600/1973: è sufficiente l'obbligo di denuncia relativo a uno dei reati tributari rilevanti.
Art. 331 c.p.p.
Obbligo di denuncia da parte dei pubblici ufficiali e degli incaricati di pubblico servizio.
Il presupposto del raddoppio è individuato nell'obbligo giuridico di denuncia, valutato in relazione agli elementi conosciuti dall'Amministrazione, e non nell'effettiva trasmissione della denuncia all'autorità giudiziaria.
D.Lgs. n. 74/2000
Il raddoppio dei termini è collegato alla possibile configurazione di uno dei reati tributari previsti dal decreto, purché sussistano gli elementi che rendono obbligatoria la denuncia penale.
Corte Costituzionale, sentenza n. 247/2011
Ha ritenuto compatibile con i principi costituzionali il raddoppio fondato sull'obbligo di denuncia, chiarendo che non è necessario l'effettivo esercizio dell'azione penale.
Corte di Cassazione, sentenza n. 1117/2016
Ha confermato che il presupposto del raddoppio è l'obbligo di denuncia per un reato tributario e non la concreta presentazione della denuncia.
Massime di principio
- Per valutare la validità di un accertamento notificato oltre il termine ordinario, occorre verificare se, al momento dell'accertamento, i fatti fossero astrattamente riconducibili a un reato tributario tale da imporre la denuncia penale.
- La mancata presentazione della denuncia non esclude automaticamente il raddoppio dei termini: ciò che conta è l'esistenza dell'obbligo di denuncia, non il suo concreto adempimento.
- Il raddoppio non dovrebbe fondarsi su una contestazione penale meramente ipotetica o priva di elementi oggettivi; devono emergere circostanze idonee a rendere configurabile uno dei reati previsti dal D.Lgs. n. 74/2000.
- La disciplina applicabile deve essere individuata considerando la versione delle norme vigente nel periodo di riferimento, poiché il regime del raddoppio dei termini è stato modificato nel tempo.
- In una controversia analoga, il contribuente deve contestare specificamente l'assenza dei presupposti sostanziali dell'obbligo di denuncia, mentre non è normalmente sufficiente sostenere soltanto che la denuncia non sia stata effettivamente presentata.
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