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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 28276/2023 del 30/06/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnano la conferma delle condanne pronunciate in abbreviato per i reati di estorsione (art. 629 c.p.) e ricettazione (art. 648 c.p.). Le censure dedotte dai difensori contestano: omissione, insufficienza e contraddittorietà della motivazione in ordine a due possibili ricostruzioni della vicenda; l'inconfigurabilità del reato di ricettazione per mancata prova del dolo; la mancata considerazione della cronologia degli eventi (telefonate e pubblicazione Facebook della persona offesa); l'insussistenza della minaccia necessaria per l'estorsione poiché, secondo i difensori, non vi sarebbe stata violenza né intimidazione e la consegna dei documenti sarebbe avvenuta spontaneamente e/o in cambio di una regalia non costrittiva. I difensori lamentano anche che la Corte d'appello avrebbe mutato la motivazione rispetto al primo grado senza consentire ai ricorrenti di impugnare la nuova motivazione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi. Ha ritenuto infondate le censure relative all'assenza di minaccia: la richiesta di denaro per la restituzione della refurtiva integra l'estorsione in quanto costituisce una minaccia implicita, posto che la vittima è posta davanti all'alternativa di pagare o perdere definitivamente il bene. Ha ritenuto parimenti fondata la valutazione del dolo della ricettazione sulla base della testimonianza della persona offesa, ritenuta attendibile, che riportava dichiarazioni degli imputati del tipo "hanno pagato trenta euro" e la richiesta di "un regalo a piacere" per restituire i documenti/oggetti. Ha altresì respinto l'eccezione relativa alla diversa conformazione della motivazione in appello, affermando che il sindacato di legittimità non garantisce una duplicazione integrale del giudizio e che il giudice d'appello può riformulare la motivazione nell'ambito della devoluzione. I ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria di euro 3.000,00.

Norme richiamate

  • art. 629 cod. pen.

    La Corte interpreta la fattispecie di estorsione nel senso che la richiesta di denaro quale corrispettivo per la restituzione di beni illecitamente sottratti integra la "minaccia implicita" sufficiente alla realizzazione del reato, anche se non vi è minaccia esplicita o segni esteriori di intimidazione.

  • art. 648 cod. pen.

    Per la ricettazione la Corte richiede la prova del dolo diretto o certo; ritiene che dichiarazioni della persona offesa e ammissioni-testuali degli imputati (es.: "abbiamo pagato trenta euro" e la richiesta di "un regalo a piacere") possano costituire elemento idoneo a fondare la responsabilità per ricettazione.

  • D.L. n. 137/2020 art. 23, comma 8

    Norma procedurale utilizzata per procedere a trattazione con contraddittorio cartolare (assenza di udienza pubblica), riferita dal provvedimento.

  • D.L. n. 198/2022 art. 8

    Ulteriore norma procedurale richiamata per la modalità di trattazione con contraddittorio cartolare.

Massime di principio

  • La richiesta di denaro per la restituzione di beni illecitamente sottratti configura estorsione tramite minaccia implicita, anche in assenza di minacce esplicite o segni esteriori di intimidazione; il consenso apparente della vittima non esclude il reato se è conseguenza della costrizione implicita.
  • Per la ricettazione è necessario provare la coscienza e volontà di trarre profitto da beni di provenienza illecita; non sono richiesti elementi tipici oltre alla prova, valutabile nel complesso, della consapevolezza (dichiarazioni della P.O., ammissioni, modalità di acquisizione della refurtiva).
  • La Corte d'appello può riformulare la motivazione alla luce della devoluzione e della rilettura del materiale probatorio e la modifica della motivazione in appello non è di per sé sufficiente a rendere ammissibile il ricorso in Cassazione, salvo violazioni gravi di diritto.
  • Le doglianze difensive relative a carenze motivazionali devono evidenziare aporie, omissioni o illogicità manifeste per essere accolte in sede di legittimità; valutazioni congrue e articolate dei giudici di merito resistono al sindacato di Cassazione.
  • In situazioni analoghe la difesa deve puntare a far emergere elementi oggettivi (incongruenze temporali, assenza di atti o dichiarazioni che dimostrino la consapevolezza illecita, testimonianze che smentiscano la versione della P.O.) per scalfire la ricostruzione basata su dichiarazioni della persona offesa.

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