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Sentenza

Sentenza n. 357/2026 - Catanzaro, Sezione 1

per l'annullamento, previa rimessione in termini ex art.37 c.p.a.: - dell'informativa interdittiva antimafia n. -OMISSIS- del 10 luglio 2013, resa ai danni della ricorrente dalla Prefettura – U.T.G. di -OMISSIS-; - ove occorra, nei limiti esposti con il presente atto, dell'informativa liberatoria prot. n. -OMISSIS- del 17 aprile 2014; - di tutti gli atti a esse presupposti, connessi e conseguenti; nonché per la condanna ex art.30 c.p.a.: della Prefettura – U.T.G. di -OMISSIS- e dei soggetti che hanno rivestito la funzione di Prefetto di -OMISSIS-.t. e del Ministero dell'interno, in solido tra loro, al risarcimento dei danni subiti e subendi dalla ricorrente in conseguenza dell'adozione dei provvedimenti impugnati; in subordine per la condanna dei resistenti, in solido, al risarcimento dei danni subiti e subendi in conseguenza del mancato annullamento in autotutela dei provvedimenti impugnati, secondo quanto previsto dall'art. 21-nonies, c. 1, legge 7 agosto 1990, n. 241;

Giustizia amministrativa202301256

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Calabria - Catanzaro, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: informativa interdittiva antimafia del 10 luglio 2013 e informativa liberatoria del 17 aprile 2014, impugnata nella parte in cui non aveva disposto l'annullamento ex tunc dell'interdittiva

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al resistente (prefettura)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ha chiesto, previa rimessione in termini ai sensi dell'art. 37 c.p.a., l'annullamento dell'informativa interdittiva antimafia del 2013 e dell'informativa liberatoria del 2014, nonché il risarcimento dei danni derivanti dai provvedimenti. In via subordinata ha chiesto il risarcimento dei danni asseritamente derivanti dal mancato annullamento in autotutela dell'interdittiva. La ricorrente ha dedotto che, al momento dell'adozione degli atti, era sottoposta a sequestro penale e amministrata da amministratori giudiziari, sicché la mancata impugnazione tempestiva sarebbe dipesa da un grave impedimento di fatto non imputabile alla società. Ha inoltre invocato oggettive ragioni di incertezza interpretativa, con riguardo ai rapporti tra interdittiva antimafia, amministrazione giudiziaria e incentivi GSE. Nel merito ha sostenuto che l'interdittiva fosse illegittima perché adottata in assenza di esigenze cautelari e preventive e di concreti indici di infiltrazione mafiosa, deducendo violazione degli artt. 83, comma 3, lettera b), 84, 85 e 91 d.lgs. 159/2011, dell'art. 321 c.p.p., degli artt. 3, 41 e 97 Cost., illogicità, carenza motivazionale, sviamento, difetto di istruttoria e insussistenza dei presupposti. Quanto all'informativa liberatoria, ha lamentato l'omessa adozione dell'annullamento in autotutela dell'interdittiva. La domanda risarcitoria subordinata è stata fondata sul richiamo all'art. 21-nonies, comma 1, l. 241/1990 e alle responsabilità connesse al mancato annullamento del provvedimento illegittimo.

La decisione

Il TAR ha respinto l'istanza di rimessione in termini. Ha qualificato l'art. 37 c.p.a. come norma eccezionale e di stretta interpretazione, applicabile soltanto in presenza di oscurità del quadro normativo, oscillazioni giurisprudenziali, comportamenti ambigui dell'amministrazione, caso fortuito o forza maggiore. La sottoposizione della società ad amministrazione giudiziaria non è stata ritenuta un impedimento di fatto non imputabile: gli amministratori giudiziari agivano in nome e per conto della medesima società e le loro decisioni, inclusa la mancata impugnazione, erano imputabili alla persona giuridica. Neppure è stata riconosciuta un'oggettiva incertezza giuridica, poiché già nel 2014 era chiaro che il GSE considerava l'interdittiva ostativa alla riattivazione degli incentivi; la società avrebbe quindi dovuto impugnare tempestivamente l'atto, anche in via prudenziale. Inoltre, dopo il dissequestro del 2014 e, comunque, dopo l'annullamento della confisca, la società avrebbe potuto agire, ma non si è attivata con l'immediatezza richiesta. La successiva sentenza del Consiglio di Stato non ha eliminato l'impedimento né chiarito la questione dell'indispensabilità dell'annullamento dell'interdittiva. Conseguentemente, le domande di annullamento e la domanda risarcitoria principale sono state dichiarate inammissibili per tardività. È stata invece esaminata e respinta la domanda risarcitoria subordinata. Il TAR ha affermato che l'azione risarcitoria per mancato esercizio dell'attività amministrativa presuppone la violazione di un'attività obbligatoria. L'annullamento d'ufficio ex art. 21-nonies l. 241/1990 è, in via generale, espressione di potere discrezionale e non costituisce oggetto di un obbligo della pubblica amministrazione in presenza di una mera istanza di riesame. Il richiamo dell'art. 21-nonies alle responsabilità connesse al mancato annullamento non può essere interpretato nel senso di fondare una responsabilità per il semplice rifiuto di attivare il procedimento di autotutela, salvo i casi eccezionali di autotutela doverosa. La disposizione può inoltre riferirsi all'ipotesi in cui l'amministrazione abbia discrezionalmente avviato il riesame e abbia poi omesso di annullare un atto illegittimo. Le spese sono state compensate in ragione della complessità e peculiarità della vicenda.

Norme richiamate

  • art. 37 c.p.a.

    La rimessione in termini è un rimedio eccezionale, applicabile in presenza di gravi impedimenti di fatto non imputabili alla parte o di oggettive ragioni di incertezza; cessato l'impedimento, la parte deve reagire con immediatezza.

  • art. 30, comma 2, c.p.a.

    Può essere chiesta la condanna al risarcimento del danno ingiusto derivante dall'illegittimo esercizio dell'attività amministrativa o dal mancato esercizio di quella obbligatoria.

    La responsabilità risarcitoria per mancato esercizio dell'attività amministrativa è configurabile soltanto quando l'attività omessa sia obbligatoria.

  • art. 21-nonies, comma 1, l. 241/1990

    Rimangono ferme le responsabilità connesse all'adozione e al mancato annullamento del provvedimento illegittimo.

    La disposizione non fonda, in via generale, una responsabilità per il rifiuto di attivare il procedimento di autotutela, poiché l'annullamento d'ufficio è normalmente discrezionale; può rilevare nei casi di autotutela doverosa o dopo che l'amministrazione abbia deciso di avviare il riesame e abbia omesso di annullare un atto illegittimo.

  • artt. 83, comma 3, lettera b), 84, 85 e 91 d.lgs. 159/2011

    Norme richiamate dalla ricorrente a sostegno delle censure contro l'informativa antimafia; le relative questioni di merito non sono state esaminate per l'inammissibilità derivante dalla tardività.

  • art. 321 c.p.p.

    Norma richiamata dalla ricorrente in relazione all'incidenza del sequestro penale sulla legittimità dell'interdittiva; la censura non è stata esaminata nel merito.

Massime di principio

  • La rimessione in termini ex art. 37 c.p.a. è un rimedio eccezionale e non può essere riconosciuta per la sola circostanza che una società fosse amministrata da amministratori giudiziari: le loro decisioni e omissioni processuali sono imputabili alla medesima persona giuridica rappresentata.
  • Anche quando un impedimento non imputabile abbia originariamente ostacolato l'impugnazione, la parte deve reagire con immediatezza dopo la cessazione dell'impedimento; non è ammissibile una rimessione in termini esercitata sine die a distanza di anni.
  • La rimessione in termini non può fondarsi sulla generica mancanza di chiarezza circa la condotta da tenere quando già risultava concretamente che l'atto amministrativo pregiudicava una posizione giuridica o un beneficio: in tale situazione grava sulla parte l'onere di impugnare tempestivamente, anche in via prudenziale.
  • L'annullamento d'ufficio ex art. 21-nonies l. 241/1990 è normalmente espressione di potere discrezionale; la presentazione di un'istanza di riesame non determina, di regola, un obbligo giuridico dell'amministrazione di attivare il procedimento di autotutela.
  • La responsabilità risarcitoria per mancato esercizio dell'attività amministrativa richiede la violazione di un'attività obbligatoria. Il richiamo alle responsabilità contenuto nell'art. 21-nonies non consente, in via generale, di imputare responsabilità all'amministrazione per il solo rifiuto di esercitare l'autotutela, salvo ipotesi di autotutela doverosa o di illegittima mancata eliminazione dell'atto dopo l'avvio del riesame.

Come è indicizzato

MaterieInterdittiva e informazione antimafiaTermini e notificazione del ricorsoDanno da provvedimento illegittimo
RamiAntimafia, sicurezza e ordine pubblicoProcesso amministrativoResponsabilità della pubblica amministrazione
SottomaterieEffetti sui contratti e sui titoli abilitativi
IstitutiDecadenza e tardivitàAutotutela decisoriaRisarcimento del danno da attività amministrativaTermini del procedimento

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