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Ordinanza

Ordinanza n. 3775/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 4

per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata (Sezione Prima), 8 gennaio 2025 n.7, resa tra le parti.

Giustizia amministrativa202502613

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IVOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: sentenza del TAR Basilicata n. 7 dell'8 gennaio 2025, nell'ambito di una controversia riguardante il regime autorizzatorio degli scarichi di acque meteoriche e di raffreddamento di un impianto di gestione di rifiuti

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Nel giudizio di appello era stata disposta una verificazione tecnica sui quesiti relativi al regime delle autorizzazioni degli scarichi di acque meteoriche e di raffreddamento riferiti a impianti di gestione dei rifiuti. L'Università La Sapienza di Roma aveva inizialmente individuato il Dipartimento di ingegneria astronautica, elettrica ed energetica; il relativo Direttore, rilevata la carenza di competenze specifiche, aveva delegato il Direttore del Dipartimento DICEA di Ingegneria civile e ambientale, il quale aveva indicato come verificatore un professore dotato delle competenze tecniche pertinenti. La Provincia di Matera si è opposta alla designazione, sostenendo che il professore fosse stato nominato dall'Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione quale componente di un comitato tecnico-scientifico incaricato di valutare la proposta della Carta nazionale delle aree idonee al deposito dei rifiuti radioattivi elaborata da Sogin, con possibile riferimento all'area di Trisaia di Rotondella oggetto del procedimento. L'opposizione è stata sostanzialmente ricondotta a una contestazione di imparzialità e all'istanza di ricusazione ai sensi dell'art. 51 c.p.c., applicabile nel processo amministrativo in forza dell'art. 20 c.p.a.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha confermato la delega al Direttore del Dipartimento DICEA e, quindi, la designazione del professore quale verificatore. Ha ritenuto che la partecipazione al Comitato tecnico-scientifico nominato da ISIN non integrasse alcuna delle ipotesi di ricusazione previste dall'art. 51 c.p.c. Il Comitato svolge infatti funzioni di alta consulenza nei confronti di ISIN, nell'ambito della valutazione della proposta della Carta nazionale delle aree idonee, mentre le funzioni del professore non risultano direttamente esercitate nell'interesse o sotto la direzione di Sogin, ma derivano dalla nomina di un ente specialistico, effettuata anche a garanzia dell'imparzialità e dell'indipendenza dei componenti. È stato inoltre disposto che le operazioni peritali inizino entro il 30 giugno 2026, restando ferme le ulteriori disposizioni dell'ordinanza istruttoria precedente. La trattazione della causa è stata rinviata a un'udienza da fissarsi dal Presidente titolare della Sezione.

Norme richiamate

  • art. 51 c.p.c.

    Le circostanze dedotte dalla Provincia non rientrano nelle ipotesi tipiche di ricusazione applicabili al verificatore.

  • art. 20 c.p.a.

    Rende applicabile, nel processo amministrativo, la disciplina della ricusazione prevista dall'art. 51 c.p.c.

  • d.lgs. n. 31/2010

    funzioni che tale Ente deve svolgere ai sensi del D.lgs. n. 31/2010

    È richiamato quale fondamento delle funzioni di ISIN e della nomina del Comitato tecnico-scientifico incaricato della valutazione relativa alla localizzazione del deposito nazionale dei rifiuti radioattivi.

Massime di principio

  • La partecipazione di un esperto a un organo tecnico-scientifico nominato da un ente pubblico, incaricato di svolgere funzioni di alta consulenza su una proposta formulata da una parte del giudizio, non determina di per sé la ricusabilità dell'esperto quando l'organo operi in posizione di autonomia e indipendenza e non risulti un rapporto diretto di rappresentanza, dipendenza o assistenza nei confronti della parte.
  • Le ipotesi di ricusazione del verificatore, applicabili nel processo amministrativo mediante il richiamo alla disciplina dell'art. 51 c.p.c., devono essere ricondotte alle fattispecie tipiche previste dalla legge e non possono fondarsi soltanto su una generica contestazione dell'imparzialità o sull'esistenza di competenze professionali maturate in procedimenti amministrativi connessi per materia.
  • Quando il dipartimento universitario inizialmente individuato per una verificazione non possiede le competenze tecniche necessarie, è ammissibile la delega interna a un diverso dipartimento della stessa università dotato di specifica competenza, purché sia confermata dal giudice incaricante.

Come è indicizzato

MaterieIstruttoria processualeRifiuti
RamiProcesso amministrativoAmbiente
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

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