Cassazione Civile, Ordinanza n. 24082/2026 del 27/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La lite nasce da un avviso di accertamento con cui l’Ufficio ha recuperato a tassazione, per l’anno 2011, una plusvalenza dichiarata come derivante da cessione di partecipazioni sociali, ritenendo che l’operazione fosse abusiva ai sensi dell’art. 10-bis L. 212/2000. In concreto, dopo un preliminare di acquisto di un immobile da parte di una società, fu costituita una nuova società immobiliare da più soggetti, furono rivalutate le quote con imposta sostitutiva e poi le partecipazioni furono cedute a una terza società che finanziava l’intera operazione. Il contribuente ha impugnato la decisione della CTR proponendo due motivi: con il primo ha denunciato la nullità della sentenza di primo grado per difetto di motivazione e la conseguente erroneità della decisione di appello che aveva respinto tale eccezione; con il secondo ha dedotto la violazione dell’art. 10-bis L. 212/2000, sostenendo che l’operazione era sorretta da valide ragioni economiche e non costituiva abuso del diritto, anche in considerazione della prassi amministrativa che ammette la circolazione indiretta di beni immobili tramite cessione di partecipazioni.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il primo motivo, perché il vizio di motivazione della sentenza di primo grado non può essere fatto valere in cassazione contro la sentenza d’appello, che ha effetto sostitutivo. Ha invece accolto il secondo motivo: ha ritenuto che la CTR avesse qualificato in modo non corretto l’operazione come abusiva, senza valorizzare adeguatamente dati decisivi emersi in atti, quali la necessità di costituire una società per partecipare alla gara, la possibile normale logica economica dell’operazione, le attività successive di gestione e valorizzazione dell’immobile, la mancata verifica della coincidenza tra compagini sociali e l’assenza di accertamenti sufficienti su un uso distorto degli strumenti negoziali. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, per nuovo esame dei fatti e dei profili economici e giuridici rilevanti, oltre che per le spese.
Norme richiamate
art. 10-bis L. 212/2000
"configurano abuso del diritto una o più operazioni prive di sostanza economica che, pur nel rispetto formale delle norme fiscali, realizzano essenzialmente vantaggi fiscali indebiti"
La norma identifica l’abuso del diritto come uso distorto, privo di sostanza economica, di strumenti giuridici formalmente leciti ma diretti essenzialmente a conseguire vantaggi fiscali indebiti; richiede la verifica sia della mancanza di sostanza economica sia della prevalenza del fine fiscale.
art. 67, comma 1, lett. b), d.P.R. 917/1986
È richiamato come parametro impositivo delle plusvalenze da cessione di immobili, rispetto al quale l’Amministrazione ha ritenuto indebitamente sostituito il più favorevole regime delle plusvalenze da cessione di partecipazioni.
art. 5 L. 28 dicembre 2001, n. 48
È richiamato quale base del regime agevolato di tassazione delle plusvalenze da cessione di partecipazioni rivalutate, prorogato per il 2011 dal d.l. n. 70/2011.
d.l. 13 maggio 2011, n. 70, conv. dalla L. 12 luglio 2011, n. 106
È richiamato perché ha prorogato per il 2011 il regime di rivalutazione delle partecipazioni detenute da persone fisiche non in regime d’impresa, con imposta sostitutiva.
artt. 111 Cost.
È richiamato nel primo motivo come parametro della motivazione dei provvedimenti giurisdizionali.
art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. 546/1992
È richiamato nel primo motivo quale norma sulla motivazione della sentenza tributaria.
art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.
È richiamato nel primo motivo come norma sulla struttura della sentenza e sulla motivazione.
art. 118 disp. att. c.p.c.
È richiamato nel primo motivo quale regola sulla motivazione della sentenza.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
È il parametro del ricorso per cassazione invocato per denunciare violazione di legge.
art. 380-bis.1 c.p.c.
È richiamato per la trattazione in camera di consiglio con deposito di conclusioni scritte del Procuratore Generale.
art. 1401 c.c.
È richiamato per la nomina del contraente nel contratto per persona da nominare.
art. 1404 c.c.
È richiamato per gli effetti della nomina nel contratto per persona da nominare.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione contro la sentenza d’appello non è deducibile, come vizio autonomo, la nullità o il difetto di motivazione della sentenza di primo grado, poiché la decisione di appello ha effetto sostitutivo e le doglianze sulla sentenza originaria si convertono in motivi di gravame.
- Ai fini dell’abuso del diritto tributario, non basta rilevare il vantaggio fiscale ottenuto: occorre accertare che l’operazione, valutata nel suo complesso, sia priva di sostanza economica e che lo scopo fiscale sia essenziale o prevalente rispetto alle eventuali ragioni extrafiscali.
- La prova dell’abuso richiede un accertamento concreto sulle modalità di uso degli strumenti negoziali, sulla loro coerenza con la normale logica di mercato e sull’eventuale presenza di valide ragioni economiche, organizzative o gestionali alternative o concorrenti.
- La costituzione di una società ad hoc non è, da sola, indice sufficiente di abuso: occorre verificare se essa sia imposta o giustificata da vincoli procedurali, da esigenze organizzative o da attività successive che rendano l’assetto societario coerente con l’operazione economica.
- L’Amministrazione finanziaria deve provare il disegno elusivo e le modalità attuative; il contribuente, a sua volta, deve allegare e supportare l’esistenza di ragioni economiche alternative o concorrenti idonee a giustificare l’operazione.
- La mera vicinanza temporale tra gli atti negoziali non è sufficiente a integrare l’abuso del diritto, se l’operazione risulta spiegabile in termini di mercato e di effettiva utilità economica.
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