Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 01870/2025 del 15/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La condanna per il reato contestato resta dunque ferma, non essendo stata accolta alcuna doglianza sul merito della responsabilità.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorso è proposto dall'imputato avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna per resistenza a pubblico ufficiale. Le doglianze, per come riportate nell'ordinanza, censuravano l'affermazione di responsabilità con particolare riferimento all'elemento soggettivo del reato. La Corte di cassazione rileva però che tali censure sono generiche, perché si limitano a riprodurre rilievi già esaminati dal giudice di merito e non si confrontano con la motivazione della sentenza impugnata, la quale aveva illustrato in modo puntuale e logico la sussistenza dei presupposti della norma incriminatrice.

Norme richiamate

  • art. 337 c.p.

    La Corte richiama la norma incriminatrice solo per rilevare che la sentenza di merito aveva correttamente individuato i presupposti del reato di resistenza a pubblico ufficiale; il ricorso non si confronta con tale apparato argomentativo.

  • art. 616 c.p.p.

    È la base della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a riproporre censure già dedotte in appello, senza confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza impugnata.
  • La contestazione dell'elemento soggettivo del reato deve misurarsi con gli accertamenti di merito e con l'apparato argomentativo del giudice di appello; una critica meramente assertiva o generica non è sufficiente.
  • Quando la sentenza impugnata dà conto in modo puntuale e logico della sussistenza dei presupposti del reato, la Cassazione non può essere investita di doglianze prive di reale specificità.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniResistenza e oltraggio a pubblico ufficiale
RamiProcesso penaleReati contro la PA
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.