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Cassazione Civile, Ordinanza n. 03884/2024 del 12/02/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

L’Agenzia delle entrate impugnava la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio che aveva confermato l’annullamento di un avviso di accertamento IRES per l’anno d’imposta 2008. L’accertamento contestava alla società di avere trattato la plusvalenza derivante da un’operazione di sale and lease back immobiliare come imponibile in modo frazionato, imputandola alla durata del leasing (18 anni), mentre secondo l’Ufficio essa avrebbe dovuto concorrere integralmente al reddito nell’esercizio 2008, anno della vendita dell’immobile. Con l’unico motivo di ricorso la ricorrente deduceva violazione e falsa applicazione degli artt. 85 TUIR e 2425-bis c.c., sostenendo che, ai fini fiscali, la vendita e la successiva locazione finanziaria del medesimo bene dovessero essere considerate separatamente, attribuendo rilievo decisivo all’effetto traslativo immediato e alla conseguente realizzazione della plusvalenza nell’anno della cessione.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondato il ricorso. Ha affermato che, in tema di reddito d’impresa, le plusvalenze derivanti dalla cessione di un bene in forza di contratto di sale and lease back devono essere contabilizzate ripartendo la somma finanziata in funzione della durata del contratto di locazione finanziaria, secondo il principio contabile IAS 17 e il criterio della prevalenza della sostanza sulla forma, recepito dal diritto interno tramite il regolamento CE n. 1606/2002, l’art. 83 TUIR e l’art. 2425-bis, comma 4, c.c. Ha quindi rigettato il ricorso dell’Agenzia. Le spese di legittimità sono state compensate, in ragione del consolidarsi dell’orientamento giurisprudenziale solo successivamente alla proposizione del ricorso e della presenza, all’epoca, di incertezza normativa oggettiva. È stato inoltre escluso l’addebito dell’ulteriore contributo unificato per la parte pubblica ammessa alla prenotazione a debito.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3

    la censura è stata proposta come vizio di violazione e falsa applicazione di legge

  • art. 85 TUIR

    invocato dall’Agenzia a sostegno dell’imputazione integrale della plusvalenza nell’esercizio di realizzazione

  • art. 2425-bis c.c.

    richiamato come norma che, in combinazione con i principi contabili internazionali, impone la ripartizione della plusvalenza lungo la durata del leasing

  • art. 83 TUIR

    richiamato come norma che recepisce nel sistema tributario il rilievo dei principi contabili internazionali

  • regolamento CE n. 1606 del 2002

    richiamato quale fonte del recepimento dei principi contabili internazionali fondati sulla prevalenza della sostanza sulla forma

  • art. 86, comma 4, primo periodo, TUIR

    richiamato nel passaggio sulle ragioni dell’incertezza normativa oggettiva in ordine all’imputazione temporale delle plusvalenze da sale and lease back

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    ritenuto non applicabile alla parte pubblica soccombente ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato

Massime di principio

  • Nelle operazioni di sale and lease back immobiliare, la plusvalenza da cessione del bene strumentale non va necessariamente imputata per intero nell’esercizio della vendita, ma può dover essere ripartita lungo la durata del contratto di leasing, secondo la sostanza economica dell’operazione.
  • Ai fini fiscali, la qualificazione di un’operazione complessa non può arrestarsi alla sola forma della compravendita, se la disciplina contabile e tributaria interna recepisce il criterio della prevalenza della sostanza sulla forma.
  • L’art. 2425-bis c.c. e i principi contabili internazionali possono orientare l’imputazione temporale delle plusvalenze d’impresa anche in assenza di una espressa deroga fiscale, quando il sistema tributario li richiami o li recepisca.
  • In presenza di un quadro normativo e giurisprudenziale non ancora stabilizzato al momento dell’instaurazione del giudizio, può giustificarsi la compensazione delle spese di legittimità.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributi
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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