Cassazione Penale, Sentenza n. 9209/2023 del 06/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione per cassazione avverso la conferma della condanna per omesso versamento dell'IVA per gli anni d'imposta 2013 e 2014, contestando la mancata applicazione dell'art. 45 c.p. (scriminante della forza maggiore). Il ricorrente ha dedotto che una crisi di liquidità determinata da crediti insoluti (oltre il 40% del fatturato) aveva reso impossibile il versamento, avendo inoltre intrapreso azioni giudiziarie per il recupero dei crediti e procedure per il graduale abbattimento del debito tributario.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto la sentenza di merito e la decisione d'appello conformi e motivate: il ricorrente non ha assolto l'onere di allegazione richiesto per far valere la scriminante della forza maggiore, ossia dimostrare che l'impossibilità di versare derivava da fatti non imputabili e che erano state adottate, senza successo, tutte le misure idonee (anche attingendo al patrimonio personale o ricorrendo al credito bancario). La Corte ha dato rilievo anche alle consistenti disponibilità patrimoniali emerse in sede di esecuzione del sequestro preventivo, elementi che indebolivano la tesi della impossibilità. Conseguentemente, il ricorso è stato rigettato e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 45 cod. pen.
L'art. 45 c.p. (forza maggiore come scriminante) è interpretato nel senso che l'omissione dell'obbligazione tributaria può essere giustificata solo quando derivi da fatti non imputabili all'imprenditore e da cause indipendenti dalla sua volontà, tali da rendere impossibile adempiere nonostante l'adozione di tutte le misure ragionevoli per reperire la liquidità necessaria.
Cass. Sez. 3, n. 8352 del 24/06/2014 (Schirosi)
Sez. 3, n. 8352 del 24/06/2014, dep. 2015, Schirosi, Rv. 263128 - 01
Affermata la limitata applicabilità della scriminante della forza maggiore in caso di omesso versamento IVA quando la mancanza di provvista sia frutto di scelte di politica imprenditoriale o del normale rischio d'impresa.
Cass. Sez. 3, n. 12906 del 13/11/2018 (Canella)
Sez. 3, n. 12906 del 13/11/2018, dep. 2019, Canella, Rv. 276546 - 01
Ha precisato che l'omesso versamento IVA richiede la scelta consapevole di non versare e che la mera difficoltà finanziaria non esclude il reato, salvo che l'imprenditore dimostri di aver tentato invano tutte le misure utili, incluse le soluzioni di credito e l'utilizzo di risorse personali.
Cass. Sez. 3, n. 10813 del 06/02/2014
Sez. 3, n. 10813 del 6/2/2014
Riconosce che la destinazione delle risorse a debiti ritenuti più urgenti rientra nel rischio d'impresa e non giustifica automaticamente l'omissione dell'adempimento fiscale.
Cass. Sez. 3, n. 5467 del 05/12/2013
Sez. 3, n. 5467 del 5/12/2013
Sostiene l'onere dell'imprenditore di provare di aver adottato senza successo tutte le misure necessarie per reperire la liquidità, ivi comprese azioni gravanti sul patrimonio personale e il ricorso al credito.
Cass. Sez. 7, ord. n. 42154 del 14/10/2022 (Panizza)
Sez. 7, ord. n. 42154 del 14/10/2022, Panizza
Ribadisce il principio che l'onere di allegazione e prova grava sull'imputato che invoca la forza maggiore; va dimostrato in concreto che tutte le misure possibili sono state esperite senza esito e che comunque le soluzioni alternative non avrebbero consentito il pagamento.
Massime di principio
- Per invocare la scriminante della forza maggiore (art. 45 c.p.) in ipotesi di omesso versamento IVA occorre provare non solo la crisi di liquidità ma che essa derivava da eventi non imputabili all'imprenditore e che sono state adottate senza successo tutte le misure idonee a reperire liquidità (uso di risorse personali, ricorso al credito, riorganizzazione delle priorità di pagamento).
- La mera esistenza di crediti insoluti, anche se rilevanti rispetto al fatturato (es. >40%), non basta di per sé a escludere la responsabilità penale: l'onere probatorio rimane a carico dell'imputato.
- Documentare azioni giudiziarie per il recupero dei crediti e procedure rateali verso il fisco è utile ma non decisivo: va dimostrato che tali iniziative non potevano comunque consentire il versamento e che non esistevano altre soluzioni praticabili.
- La valutazione della forza maggiore è concreta e comparativa: il giudice verifica se l'imprenditore ha fatto tutto il possibile, compreso attingere al patrimonio personale o ricorrere al credito, e se tali sforzi sono stati inefficaci per cause non imputabili a lui.
- Se nei procedimenti cautelari o esecutivi emergono disponibilità patrimoniali significative, ciò può indebolire la tesi della impossibilità di versamento e rafforzare la prospettazione di consapevolezza e scelta di non adempiere.
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