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Parere

Parere n. 1360/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 1

Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con istanza sospensiva, proposto da Celestino De Luca, Claudio De Luca, contro Comune di Furci, per l’annullamento del silenzio rigetto serbato sulla istanza di accertamento di conformità di opere edilizie abusive presentata in data 10 maggio 2022.

Giustizia amministrativa202300246

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IRicorso straordinario al Presidente della Repubblica

Impugnazione del silenzio-rigetto formatosi sull’istanza di accertamento di conformità ex art. 36 d.P.R. n. 380/2001 presentata il 10 maggio 2022

Esito

RIGETTO

Prevale l’amministrazione

La questione giuridica

I ricorrenti hanno impugnato, anche con istanza cautelare, il silenzio-rigetto formatosi sull’istanza di accertamento di conformità relativa a due manufatti abusivi, sostenendo che la domanda potesse essere presentata anche dopo la scadenza del termine previsto dall’art. 36 d.P.R. n. 380/2001 e che sussistesse la doppia conformità urbanistica ed edilizia, sia al momento della realizzazione sia al momento della domanda. L’unico motivo dedotto riguarda la violazione e falsa applicazione dell’art. 36 d.P.R. n. 380/2001 e l’eccesso di potere per difetto di istruttoria e difetto dei presupposti. Il Comune e il Ministero hanno chiesto il rigetto del ricorso e dell’istanza cautelare.

Il parere

Il Consiglio di Stato ha ritenuto il ricorso infondato e ne ha disposto il rigetto. L’istanza di accertamento di conformità, presentata il 10 maggio 2022, era stata proposta oltre il termine di novanta giorni decorrente dalla notificazione dell’ordinanza di demolizione del 12 marzo 2018, notificata il 21 marzo 2018. Tale termine è stato qualificato come perentorio, con conseguente tardività e improponibilità della domanda di sanatoria. Il Collegio ha inoltre rilevato che non risultavano superate le ragioni poste a sostegno del provvedimento impugnato, tra cui la mancanza di autorizzazione sismica, l’assenza della certificazione dei materiali utilizzati, l’ubicazione degli interventi e, per uno dei manufatti, la collocazione in fascia di rispetto stradale. L’istanza cautelare è stata assorbita dal rigetto del ricorso.

Osservazioni

Art. 36 d.P.R. n. 380/2001 - Termine per la presentazione dell’istanza

Il termine di novanta giorni decorrente dall’ordinanza di demolizione, entro il quale può essere richiesto il permesso in sanatoria ai sensi dell’art. 36 d.P.R. n. 380/2001, è perentorio. La domanda presentata dopo la sua definitiva scadenza è tardiva e non può essere validamente esaminata.

Art. 36 d.P.R. n. 380/2001 - Doppia conformità

La dedotta conformità dell’intervento alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente al momento della realizzazione e al momento della domanda non consente di superare la tardività dell’istanza, quando questa sia stata presentata oltre il termine perentorio previsto dalla disposizione.

Presupposti edilizi e strutturali delle opere

La mancanza di autorizzazione sismica, l’assenza della certificazione dei materiali utilizzati, l’ubicazione degli interventi e la collocazione di uno dei manufatti in fascia di rispetto stradale costituiscono elementi che confermano l’assenza dei vizi denunciati dai ricorrenti.

Norme richiamate

  • art. 36 d.P.R. n. 380/2001

    In caso di interventi realizzati in assenza di permesso di costruire, o in difformità da esso, ovvero in assenza di segnalazione certificata di inizio attività nelle ipotesi di cui all'articolo 23, comma 1, o in difformità da essa, fino alla scadenza dei termini di cui agli articoli 31, comma 3, 33, comma 1, 34, comma 1, e comunque fino all’irrogazione delle sanzioni amministrative, il responsabile dell’abuso, o l’attuale proprietario dell’immobile, possono ottenere il permesso in sanatoria se l’intervento risulti conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione dello stesso, sia al momento della presentazione della domanda.

    Il termine per la presentazione dell’istanza di accertamento di conformità è perentorio; la domanda non può essere proposta dopo il definitivo decorso dei novanta giorni dall’ingiunzione di demolizione e ripristino.

  • art. 31, comma 3, d.P.R. n. 380/2001

    È richiamato dall’art. 36 d.P.R. n. 380/2001 quale termine rilevante per la presentazione dell’istanza di sanatoria.

  • art. 33, comma 1, d.P.R. n. 380/2001

    È richiamato dall’art. 36 d.P.R. n. 380/2001 quale termine rilevante per la presentazione dell’istanza di sanatoria.

  • art. 34, comma 1, d.P.R. n. 380/2001

    È richiamato dall’art. 36 d.P.R. n. 380/2001 quale termine rilevante per la presentazione dell’istanza di sanatoria.

Massime di principio

  • Il termine di novanta giorni decorrente dalla notificazione dell’ingiunzione di demolizione, entro il quale può essere presentata l’istanza di accertamento di conformità ai sensi dell’art. 36 d.P.R. n. 380/2001, ha natura perentoria.
  • La sussistenza della doppia conformità urbanistica ed edilizia non rende ammissibile un’istanza di accertamento di conformità presentata dopo la definitiva scadenza del termine previsto dall’art. 36 d.P.R. n. 380/2001.
  • Nel valutare la legittimità del silenzio-rigetto formatosi su un’istanza di sanatoria edilizia, assumono rilievo anche gli ulteriori elementi ostativi relativi alla sicurezza sismica, alla certificazione dei materiali e alla localizzazione dell’intervento, compresa la presenza di vincoli derivanti da fasce di rispetto stradale.

Rigetto del ricorso straordinario in materia di accertamento di conformità edilizia

Il Consiglio di Stato, Sezione Prima, ha esaminato un ricorso straordinario proposto da due proprietari di opere edilizie abusive contro il Comune di Furci, con istanza cautelare, avverso il silenzio-rigetto formatosi sulla domanda di accertamento di conformità presentata ai sensi dell’art. 36 d.P.R. n. 380/2001.

Premesse e vicenda amministrativa

Il Comune aveva emesso il 12 marzo 2018 un’ordinanza di demolizione riguardante due manufatti: un annesso all’abitazione e una tettoia destinata in parte a fienile e in parte a rimessa di mezzi agricoli. L’inottemperanza all’ordine di demolizione era stata accertata dalla Polizia municipale nell’ottobre 2018. Nel novembre 2021 il Comune aveva comunicato la data di esecuzione d’ufficio, concedendo successivamente una proroga inderogabile sino al 31 marzo 2022.

Il 10 maggio 2022 i ricorrenti avevano presentato istanza di accertamento di conformità. Secondo la prospettazione dei ricorrenti, l’inerzia comunale aveva determinato il silenzio-rigetto previsto dall’art. 36, comma 3, d.P.R. n. 380/2001.

Motivo di ricorso

L’unico motivo dedotto concerneva la violazione e falsa applicazione dell’art. 36 d.P.R. n. 380/2001, nonché l’eccesso di potere per difetto di istruttoria e difetto dei presupposti.

I ricorrenti sostenevano:

  • che l’istanza di sanatoria potesse essere presentata anche dopo la scadenza dei termini indicati dall’art. 36;
  • che gli interventi possedessero la doppia conformità richiesta dalla norma, risultando conformi alla disciplina urbanistica ed edilizia sia al momento della realizzazione sia al momento della domanda.

Il Comune resistente e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti avevano chiesto il rigetto sia dell’istanza cautelare sia del ricorso.

Termine per la domanda di sanatoria

Il Collegio ha rilevato che l’ordinanza di demolizione era stata notificata il 21 marzo 2018, mentre l’istanza di accertamento di conformità era stata presentata il 10 maggio 2022. La domanda risultava quindi proposta ben oltre il termine di novanta giorni decorrente dall’ordinanza di demolizione.

Secondo il Consiglio di Stato, il termine previsto dall’art. 36 d.P.R. n. 380/2001 è perentorio. Ne consegue che, decorso definitivamente il termine di novanta giorni dall’ingiunzione di demolizione e di ripristino dello stato dei luoghi, la sanatoria non può più essere richiesta ai sensi della disposizione.

Il Collegio ha richiamato il costante orientamento della giurisprudenza amministrativa, menzionando anche il precedente del Consiglio di Stato, Sezione Seconda, 11 novembre 2025.

Ulteriori ragioni ostative

Il Consiglio di Stato ha aggiunto che non risultavano superate le ragioni poste a sostegno del provvedimento impugnato. In particolare, sono stati considerati rilevanti:

  • la mancanza dell’autorizzazione sismica;
  • l’assenza della certificazione dei materiali utilizzati;
  • l’ubicazione degli interventi;
  • la collocazione di uno dei manufatti in fascia di rispetto stradale.

Tali elementi hanno indotto il Collegio a escludere la sussistenza dei vizi denunciati dai ricorrenti.

Conclusioni

Il ricorso è stato ritenuto infondato nel merito e la Sezione ha espresso parere per il suo rigetto. L’istanza cautelare non ha quindi condotto ad alcuna misura sospensiva, risultando assorbita dall’esito negativo del ricorso.

Come è indicizzato

MaterieSanatoria e condono edilizioAbusi edilizi e sanzioniTermini del procedimento e silenzioRicorso straordinario al Presidente della Repubblica
RamiEdiliziaProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
SottomaterieOrdinanza di demolizioneDecorso del tempo e affidamento del responsabile
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneTermini del procedimentoDecadenza e tardivitàTutela cautelare

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