Cassazione Penale, Sentenza n. 35920/2022 del 23/09/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Pascu impugna la sentenza di appello che lo ha ritenuto responsabile del reato di ricettazione. I motivi principali sono: (1) nullità dell'accertamento tecnico compiuto dalla Sezione Investigazioni Scientifiche sul cassetto portamonete, per mancato avviso all'indagato e al difensore ai sensi degli artt. 359 e 360 c.p.p.; (2) carenza dell'elemento soggettivo (dolo eventuale) necessario per la ricettazione: le tracce (impronte digitali e profilo genotipico dai guanti) non proverebbero in modo certo la consapevolezza dell'accettazione del rischio che la cosa provenisse da reato; (3) mancata e contraddittoria motivazione: dalla sola presenza di tracce all'interno del furgone non si può ricavare in modo univoco il possesso o la detenzione del bene richiesti dall'art. 648 c.p.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso in parte fondato. Il primo motivo (nullità dell'accertamento per mancato avviso) è stato dichiarato inammissibile come manifestamente infondato, perché il ricorrente non ha dimostrato che al momento degli accertamenti vi fosse una iscrizione nel registro degli indagati o indizi di reità tali da imporre l'avviso. Il terzo motivo (vizio di motivazione sulla prova della condotta materiale: possesso/detenzione) è stato invece ritenuto fondato: la Corte di appello ha errato valorizzando come sufficiente la mera presenza di impronte/DNA sul veicolo per ritenere acquisito il possesso o la detenzione del bene, facendo ricorso a congetture non supportate da elementi oggettivi ulteriori. Per tale ragione la sentenza impugnata è stata annullata e la causa è stata rinviata ad altra sezione della Corte di appello per nuovo giudizio alla luce dei rilievi formulati. Conseguentemente la valutazione sull'elemento soggettivo (secondo motivo) dovrà essere riesaminata in sede di rinvio dopo la corretta ricostruzione della condotta materiale.
Norme richiamate
art. 359 cod. proc. pen.
Norma richiamata insieme all'art. 360 in tema di accertamenti tecnici irripetibili e formalità di avviso; dalla sentenza emerge che l'avviso è obbligatorio solo se vi è già un iscritto nel registro degli indagati o se il soggetto è al momento raggiunto da indizi di reità
art. 360 cod. proc. pen.
Prevede le formalità di avviso relative agli accertamenti tecnici irripetibili; la Corte afferma che l'obbligo di avviso sussiste quando il P.M. procede in presenza di un nominativo già iscritto nel registro degli indagati o quando il soggetto sia raggiunto da indizi di reità
art. 648 cod. pen.
Definisce il reato di ricettazione: per la sua configurabilità è necessario che l'agente abbia conseguito il possesso o la detenzione del bene (autonoma disponibilità materiale); la sentenza chiarisce che la sola presenza di tracce biologiche o dattiloscopiche sul luogo non è di per sé sufficiente a provare tale elemento materiale
art. 23, comma 8, d.l. n. 137/2020
Norma citata quale riferimento procedurale alla trattazione dell'udienza; nella decisione è richiamata a fini processuali e non incide sul merito delle questioni sostanziali
Massime di principio
- L'avviso relativo a un accertamento tecnico irripetibile deve essere comunicato quando il soggetto è già iscritto nel registro degli indagati o quando al momento dell'accertamento risulta raggiunto da indizi di reità; in assenza di tali presupposti la mancata comunicazione non determina automaticamente la nullità invocata dall'interessato
- La presenza di impronte digitali o di profili genetici su un veicolo dimostra la presenza della persona sul veicolo, ma non prova automaticamente il possesso o la detenzione del bene: per la ricettazione è necessario dimostrare l'autonoma disponibilità materiale del bene, con elementi oggettivi univoci
- Il giudice di merito non può fondare una condanna su congetture o mere possibilità: le conclusioni probatorie devono poggiare su elementi oggettivi e non su massime di esperienza travisate in convinzioni soggettive
- Nella valutazione procesuale è corretto esaminare prima la condotta materiale (possesso/detenzione) e poi l'elemento psicologico (dolo eventuale); se il primo elemento non è provato in maniera univoca, anche la ricostruzione del dolo può risultare incerta
- In caso di motivazione carente o illogica sulla materialità del fatto, la Cassazione può annullare e rinviare il procedimento per nuovo giudizio, demandando alla Corte territoriale di integrare la motivazione con elementi obiettivi
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