Cassazione Penale, Ordinanza n. 32975/2025 del 07/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Resta ferma la condanna già pronunciata in appello per il reato di oltraggio a pubblico ufficiale.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che lo aveva condannato per oltraggio a pubblico ufficiale. Il ricorso censurava il giudizio di responsabilità, contestando in particolare la sussistenza degli elementi costitutivi del reato. La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo inammissibile perché, da un lato, riproponeva censure già esaminate e decise dai giudici di merito e, sostanzialmente, mirava a ottenere una nuova valutazione delle prove e una diversa ricostruzione dei fatti; dall'altro, risultava generico e non si confrontava in modo specifico con la motivazione della sentenza impugnata.
Norme richiamate
art. 341-bis c.p.
È la norma incriminatrice per la quale era intervenuta la condanna impugnata; la Corte non ne rilegge il contenuto, ma rileva che i motivi di ricorso non scalfiscono l'accertamento di responsabilità operato nei gradi di merito.
art. 616 c.p.p.
La dichiarazione di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- È inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a riprodurre censure già affrontate e disattese nei giudizi di merito, quando esso solleciti soltanto una nuova valutazione del materiale probatorio e una diversa ricostruzione dei fatti.
- Il motivo di ricorso deve confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza impugnata: una doglianza meramente assertiva o generica non è idonea a superare il vaglio di ammissibilità.
- Nel giudizio di legittimità non è consentito trasformare la Corte di cassazione in un ulteriore giudice del fatto mediante richieste di rivalutazione delle prove.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta, di regola, la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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