Cassazione Penale, Sentenza n. 22241/2026 del 16/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano la sentenza di condanna per bancarotta fraudolenta patrimoniale (artt. 110 c.p., art. 216, 219 e 223 legge fallimentare) e, per taluni, anche per bancarotta documentale: Ferrentino censura di essere stata nominata amministratrice solo nel 2013 e quindi incapace di ostacolare distrazioni precedenti, contesta il dolo e il nesso causale nella bancarotta patrimoniale e la ricostruzione documentale (nonché il diniego delle attenuanti generiche). Volpe e Lamberti chiedono la riqualificazione dei fatti nel reato tributario (art. 11 d.lgs. 10/3/2000, n.74), sostengono la carenza di offensività rispetto ai creditori commerciali (dato che l'unico credito ammesso era dell'Erario), lamentano travisamento della prova e chiedono rivalutazione del trattamento sanzionatorio e del riconoscimento delle attenuanti generiche; in aggiunta sono state dedotte questioni procedurali (inediticità di motivi, efficacia della rinuncia ai motivi d'appello condizionata a un accordo).
La decisione
La Corte di legittimità ha rigettato tutti i ricorsi. Ha confermato la qualificazione dei fatti come bancarotta fraudolenta patrimoniale (anche se il credito ammesso al passivo risulta essere in prevalenza o esclusivamente dell'Erario), ha ritenuto provata la qualità di amministratori di fatto per i ricorrenti sulla base degli indici probatori raccolti e ha dichiarato inammissibili o infondati vari motivi (tra cui motivi inediti in cassazione, motivi vaghi o richieste di riqualificazione non consentite in sede di legittimità). Il diniego delle attenuanti generiche e la determinazione della pena sono stati ritenuti valutazioni di merito insindacabili in cassazione, purché motivate, e la condanna alle spese processuali è stata confermata (art. 616 c.p.p.).
Norme richiamate
Codice penale, art. 110
concorso di persone nel reato
Usato per imputare la responsabilità in concorso tra i soggetti per le condotte di bancarotta; la Corte ha ritenuto sussistente il concorso fra gli imputati
Legge fallimentare, art. 216 (e relativa numerazione interna)
art. 216, primo comma, n.1 e n.2; quarto comma per le pene accessorie
Norma centrale per la bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale: la Corte l'ha applicata ritenendo la natura fraudolenta delle distrazioni e la responsabilità degli amministratori di fatto; le pene accessorie sono state fissate nella durata della pena principale
Legge fallimentare, art. 219
Richiamata nella contestazione del titolo di reato (bancarotta) in relazione alle specifiche fattispecie contestate
Legge fallimentare, art. 223
Richiamata nell'imputazione come parte delle fattispecie di bancarotta contestate
D.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, art. 11 (ora art. 85 d.lgs. n.173/2024)
art. 11 del d.lgs. 74/2000 (richiamato dai ricorrenti per riqualificazione)
La Corte ha escluso che la riqualificazione dei fatti in reato tributario potesse essere pronunciata in sede di legittimità; ha sottolineato la diversità strutturale e la specialità reciproca tra reato fallimentare e tributario, ritenendo infondata l'esclusiva applicazione della fattispecie tributaria
Codice di procedura penale, art. 606, comma 3
Applicato per dichiarare inammissibili i motivi 'inediti' in Cassazione (ossia non dedotti in appello)
Codice di procedura penale, art. 599-bis
art. 599-bis c.p.p. (procura speciale con facoltà di rinuncia condizionata)
La Corte ha rilevato che la rinuncia ai motivi di appello pattuita era condizionata all'accordo con il pubblico ministero; caduto l'accordo, la rinuncia perde efficacia e i motivi originari rivivono
Codice penale, art. 62-bis
circostanze attenuanti generiche
La valutazione sull'esistenza o meno delle attenuanti è giudizio di merito e non sindacabile in Cassazione se congruamente motivato; la Corte ha ritenuto corretta la decisione del giudice di merito di negarle in presenza della gravità del danno e dell'assenza di segnali di resipiscenza
Codice penale, artt. 132 e 133
artt. 132 e 133 c.p. (criteri di determinazione della pena)
Riferiti per affermare la discrezionalità del giudice di merito nella determinazione della pena e l'insindacabilità in cassazione salvo arbitrarietà; nel caso la pena è stata calibrata verso i minimi e adeguatamente motivata
Codice di procedura penale, art. 616
Usato per condannare i ricorrenti al pagamento delle spese processuali a seguito del rigetto dei ricorsi
Massime di principio
- La riqualificazione del fatto in reato tributario (es. art. 11 d.lgs. 74/2000) in luogo di una fattispecie fallimentare non può essere decisa in via piena in sede di legittimità se non è questione adeguatamente istruita e la giurisprudenza sottolinea la specialità reciproca tra i due ambiti; pertanto non è automatica la sostituzione della qualificazione penale in Cassazione
- L'amministratore di fatto può essere ritenuto penalmente responsabile come un amministratore di diritto: l'accertamento si fonda su indici concreti (gestione operativa, deleghe, testimonianze, partecipazione costante alla direzione) e può comportare la responsabilità per atti anteriori alla nomina formale se emerge la diretta gestione
- La presenza, nell'ambito del passivo, del solo credito erariale non esclude in assoluto l'integrazione del reato fallimentare: il danno ai creditori va inteso anche in chiave di offesa agli 'uti singuli' e possono sussistere crediti non insinuati o non ancora emersi che richiedono accertamenti di fatto non esperibili in Cassazione
- Le circostanze attenuanti generiche e la dosimetria della pena sono valutazioni di merito; la Corte di legittimità sindaca solo la correttezza logico-giuridica della motivazione, non la rivalutazione dei fatti sottostanti
- Motivi non proposti in appello o allegazioni nuove emergenti in Cassazione sono, di regola, inammissibili (art. 606 c.p.p., comma 3); va curata la tempestiva deduzione dei profili difensivi nei gradi precedenti
- Una rinuncia ai motivi d'appello pattuita con riserva o condizionata a un accordo (art. 599-bis c.p.p.) perde efficacia se l'accordo viene meno; dichiarazioni di rinuncia autonome in udienza possono essere prive di efficacia se fondate su un accordo caduto
- La censura sul trattamento sanzionatorio in Cassazione è ammissibile solo se si dimostra che la motivazione del giudice di merito è illogica, contraddittoria o priva di fondamento; altrimenti la determinazione resta praticamente insindacabile
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