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Sentenza

Sentenza del 28/01/2022 n. 144 - Comm. Trib. Reg. per le Marche

Art. 10 punto 15 D.P.R n. 633/72. Aziende ospedaliere. Trasporto sanitario. Fornitura o solo di ambulanze o solo di autista ai fini IVA.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Contestazione relativa a omessa regolarizzazione I.V.A. (anno 2005) su 16 fatture per euro 29.074,70 emesse da C s.r.l. per prestazioni riferite alternativamente alla fornitura solo di ambulanza o solo di autista. L'Amministrazione finanziaria sosteneva che l'esenzione prevista dall'art. 10, punto 15, DPR 633/72 si applica solo al trasporto di malati o feriti effettuato con veicoli attrezzati e con personale minimo costituito da autista e soccorritore, mentre la fattispecie concreta riguardava noleggio di mezzi, locazione e somministrazione di manodopera e quindi sarebbe imponibile. L'Azienda Ospedaliera sosteneva che le prestazioni erano logicamente e funzionalmente preordinate al servizio di emergenza e quindi esenti, e inoltre che quale ente pubblico che svolge funzioni istituzionali non è soggetta alle sanzioni previste per i committenti soggetti a I.V.A.

La decisione

La Commissione Tributaria Regionale ha respinto l'appello dell'Agenzia delle Entrate. Ha stabilito che, interpretando restrittivamente l'art. 10 punto 15 DPR 633/72 e tenendo conto della disciplina comunitaria, l'esenzione riguarda esclusivamente il trasporto di malati o feriti con veicoli attrezzati e personale pertinente; il trasporto di materiale, il noleggio di ambulanze o la sola fornitura di personale non rientrano di norma nell'esenzione. Tuttavia la sanzione irrogata ai sensi dell'art. 6 comma 8 D.Lvo 471/1997 (sanzione per il cessionario/committente che non regolarizza fatture irregolari) non poteva essere applicata all'Azienda Ospedaliera nella sua veste di ente pubblico che svolge funzioni istituzionali (non ente pubblico economico). Perciò, pur riconoscendo che alcune prestazioni erano imponibili, l'atto di contestazione è stato comunque rigettato in sede di appello e le spese compensate.

Norme richiamate

  • D.P.R. 26/10/1972 n. 633, art. 10, punto 15

    le prestazioni di trasporto di malati o feriti con veicoli all'uopo equipaggiati, effettuate da imprese autorizzate e da ONLUS

    L'esenzione si applica solo al trasporto di persone malate o ferite con veicoli attrezzati e personale adatto; non comprende il noleggio del mezzo, la sola fornitura di personale o il trasporto di materiale.

  • D.P.R. 26/10/1972 n. 633, altri punti rilevanti (18, 19, 24, 27-ter)

    menzionati nella motivazione come parti della disciplina IVA in materia sanitaria

    La normativa italiana disciplina in modo puntuale le ipotesi di esenzione in ambito sanitario; le esenzioni vanno interpretate restrittivamente nel rispetto del diritto UE.

  • D.Lvo 18/12/1997 n. 471, art. 6 comma 8

    testo normativo richiamato nella sentenza (sanzione al cessionario/committente che abbia acquistato beni o servizi senza fattura o con fattura irregolare, salvo regolarizzazione)

    La sanzione è prevista per cessionari/committenti che operano nell'esercizio di imprese, arti o professioni; non può essere estesa per analogia a enti che agiscono in veste non commerciale. La CTR ha ritenuto che l'Azienda Ospedaliera, operando in assolvimento di funzioni istituzionali, non fosse destinataria della sanzione.

  • Legge 23/12/1978 n. 833

    norma istitutiva del Servizio Sanitario Nazionale citata per qualificare l'Azienda Ospedaliera

    Attribuisce la veste di ente pubblico che, nell'esercizio delle sue funzioni istituzionali, non va trattato alla stregua di operatore economico soggetto alle stesse sanzioni previste per i committenti I.V.A.

  • D.Lvo 31/12/1992 n. 546, art. 52

    richiamato in ordine all'autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate ad appellare

    Norma procedurale che disciplina l'autorizzazione all'impugnazione da parte dell'Amministrazione finanziaria

  • Direttiva CEE 77/388 (art. 13)

    disciplina comunitaria dell'IVA, richiamata nella motivazione

    Impegna gli Stati membri a regolare puntualmente le esenzioni in materia sanitaria; impone un'interpretazione restrittiva delle esenzioni IVA armonizzate a livello comunitario.

  • D.P.R. 26/10/1972 n. 633, art. 12

    richiamato in motivazione relativamente alle prestazioni accessorie

    Le prestazioni accessorie sono esenti solo se strettamente connesse a una prestazione principale esente; nel caso in esame non è dimostrata l'esistenza di una prestazione principale unica che assorbisse noleggio e somministrazione di manodopera.

Massime di principio

  • L'esenzione IVA di cui all'art. 10, punto 15, DPR 633/72 riguarda esclusivamente il trasporto di persone malate o ferite effettuato con veicoli attrezzati e con il personale necessario (tipicamente autista e soccorritore).
  • Il noleggio di ambulanze, la sola fornitura di autisti, la somministrazione di manodopera o il trasporto di materiale sanitario, se fatturati separatamente, non rientrano di regola nell'esenzione e sono imponibili.
  • Le esenzioni IVA devono essere interpretate restrittivamente in conformità al diritto dell'Unione Europea; non è lecito estendere l'esenzione a prestazioni che non corrispondono alla fattispecie normativa espressa.
  • Se il servizio erogato è effettivamente un trasporto sanitario di emergenza (mezzo attrezzato + personale sanitario/di soccorso che operano insieme), allora la prestazione è più facilmente qualificabile come esente; la qualificazione dipende dalla concreta realtà del servizio più che dalla formulazione contrattuale.
  • Le fatture devono documentare con chiarezza la natura del servizio: specificare se si tratta di trasporto di pazienti, presenza di personale di soccorso, attrezzature impiegate e autorizzazioni; in assenza di prova, l'Amministrazione può qualificare l'operazione come imponibile.
  • Un ente pubblico che agisce in veste non commerciale per l'adempimento di funzioni istituzionali può sottrarsi all'applicazione delle sanzioni previste per soggetti economici (art. 6 comma 8 D.Lvo 471/97), ma questo non preclude che l'IVA sia dovuta dal fornitore qualora la prestazione sia imponibile.
  • In casi analoghi è essenziale verificare contratto di appalto, modalità di esecuzione del servizio, documentazione operativa (missioni, registri trasporti, certificati di intervento) e la qualifica delle imprese appaltatrici (autorizzazioni, accreditamenti).

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