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Sentenza

Sentenza del 28/01/2022 n. 119 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna

non disponibile

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La Galleria R.O. chiedeva il rimborso dei contributi di bonifica versati per gli anni 2011-2014 perché riteneva di non aver ricevuto alcun beneficio dalle opere di bonifica (i suoi immobili erano collegati alla fognatura comunale e lo scolo delle acque meteoriche non sarebbe avvenuto grazie alle opere consortili). Il Consorzio negava il rimborso sostenendo l'utilità delle opere in termini di protezione dal rischio idraulico e chiedendo l'inammissibilità del ricorso per mancata tempestiva impugnazione delle cartelle esattoriali.

La decisione

La Corte d'appello ha accolto l'appello del Consorzio e ha revocato la sentenza di primo grado che aveva dato ragione alla contribuente. Ha ritenuto che: 1) la riscossione dei contributi di bonifica mediante ruolo ai sensi dell'art. 21 R.D. 215/1933 è legittima grazie alla clausola di continuità dell'art. 17 D.Lgs. 46/1999 e alla giurisprudenza della Corte di Cassazione; conseguentemente la contribuente avrebbe dovuto impugnare tempestivamente gli atti esattoriali per ottenere il rimborso; 2) sul merito, essendo gli immobili inseriti in un piano di classifica approvato e avendo il Consorzio prodotto una relazione tecnica di beneficio (difesa dalle acque esterne), sussiste la presunzione di vantaggio apportato dalle opere e incombe sul proprietario l'onere di provare l'assenza del beneficio. Pertanto la Galleria è condannata al pagamento delle spese di entrambi i gradi di giudizio.

Norme richiamate

  • R.D. 23 maggio 1933, n. 215 - art. 21

    La norma è stata ritenuta applicabile alla riscossione mediante ruolo dei contributi di bonifica; la giurisprudenza della Cassazione la considera in vigore e idonea a giustificare la riscossione tramite agenti della riscossione.

  • D.Lgs. 15 febbraio 1999, n. 46 - art. 17 comma 3

    La clausola di continuità prevista dall'art. 17, comma 3, impedisce che la presunta abrogazione dell'art. 21 impedisca la riscossione tramite ruolo; in pratica mantiene 'ultra vigenti' le modalità di riscossione precedenti.

  • Legge 23 novembre 2005, n. 246 - art. 14 comma 17 lett. c)

    art. 14, comma 17, lett. c)

    La parte normativa richiamata era stata invocata dall'appellante per sostenere la non abrogazione di disposizioni antecedenti al 1970; tuttavia la Corte ha dato prevalenza alla giurisprudenza che, insieme alla clausola di continuità, conferma la legittimità della riscossione.

  • D.Lgs. 1.12.2009, n. 179

    Richiamato dalle parti nella discussione sul carattere procedurale/tributario delle norme antecedenti al 1970; la Corte ha comunque seguito l'orientamento che mantiene l'operatività della riscossione tramite ruolo.

Massime di principio

  • Se immobili risultano inseriti in un piano di classifica approvato, si presume che le opere di bonifica apportino un beneficio (conservativo o di difesa), e l'ente impositore non è onerato di provare ulteriormente il beneficio; grava sul proprietario dimostrare l'assenza effettiva di vantaggio.
  • La riscossione dei contributi di bonifica mediante ruolo ai sensi dell'art. 21 R.D. 215/1933 è considerata legittima in virtù della clausola di continuità (art. 17 D.Lgs. 46/1999) e della costante giurisprudenza di Cassazione; pertanto il contribuente deve impugnare tempestivamente le cartelle esattoriali per non perdere il diritto al rimborso.
  • Un 'beneficio generale' derivante da opere consortili (es. potenziamento degli impianti di smaltimento, difesa dalle acque) può avere rilievo probatorio e, se adeguatamente documentato, essere qualificato come 'specifico' ai fini contributivi: la genericità della pretesa dell'utente non è sufficiente a esonerarlo.
  • La produzione di una consulenza tecnica o relazione tecnica da parte del Consorzio ha valore indiziario se non adeguatamente e concretamente contrastata dal contribuente; occorre controprove tecniche o documentali per vincere la presunzione di beneficio.
  • L'interdipendenza tra rete fognaria comunale e sistemi gestiti dal Consorzio non esonera i proprietari inclusi nel perimetro di contribuenza dal pagamento dei contributi consortili, a meno che non provino che l'opera non apporti loro alcun beneficio diretto o specifico.

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