Sentenza del 28/01/2022 n. 2591 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialela Corte di legittimità ha dichiarato il ricorso inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse dovuta all'adesione alla definizione agevolata e al versamento della prima rata; le spese sono compensate; la Corte ha altresì rilevato l'insussistenza degli presupposti per un ulteriore versamento relativo al contributo unificato ai sensi del D.P.R. n. 115/2002, art. 13, comma 1-quater
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
la contribuente fu sottoposta a verifica fiscale e l'Ufficio notificò avvisi di accertamento sintetico per gli anni 2004 e 2005 (art. 38 D.P.R. n. 600/1973 e D.M. 10/9/1992 e 19/11/1992), determinando redditi molto superiori a quelli dichiarati; la contribuente produsse documentazione per dimostrare le disponibilità finanziarie e censurò la motivazione degli avvisi (in particolare l'uso degli atti di vendita di sei immobili ritenuti smobilizzo di cespiti societari e non personali). Dopo il ricorso in primo e secondo grado e l'impugnazione in Cassazione con tre motivi, prima della camera di consiglio la contribuente aderì alla definizione agevolata prevista dal D.L. n. 119/2018 (art. 6) e versò la prima rata, circostanza non comunicata ex art. 372 c.p.c.
Norme richiamate
D.P.R. n. 600 del 1973
norma impiegata dall'Ufficio per la determinazione sintetica del reddito del contribuente; la decisione di merito non è stata però esaminata in Cassazione a causa della sopravvenuta carenza di interesse
Decreti Ministeriali
D.M. 10 settembre 1992 e D.M. 19 novembre 1992
richiamati come disposizioni applicative della determinazione sintetica del reddito; non oggetto di scrutinio definitivo in Cassazione per sopravvenuta inammissibilità
D.L. n. 119 del 2018
l'adesione alla definizione agevolata prevista da questa norma e il versamento della prima rata hanno determinato la sopravvenuta carenza di interesse al giudizio, comportando l'inammissibilità del ricorso
Codice di procedura civile
si segnala che l'atto di adesione alla definizione agevolata non era stato comunicato secondo la norma, ma la Corte ha ritenuto comunque che la produzione documentale dimostrasse la sopravvenuta carenza di interesse
D.P.R. n. 115 del 2002
art. 13, comma 1-quater (e comma 1-bis richiamato)
la Corte ha accertato l'assenza dei presupposti processuali per il versamento di ulteriori importi relativi al contributo unificato a carico del ricorrente principale
Massime di principio
- L'adesione a una definizione agevolata e il conseguente pagamento (anche parziale) possono determinare la sopravvenuta carenza di interesse al giudizio, con conseguente inammissibilità dell'impugnazione: prima di aderire valutare l'impatto sul contenzioso pendente.
- La produzione di documenti a sostegno della capacità contributiva non evita l'effetto estintivo o di sopravvenuta mancanza di interesse se il contribuente successivamente conclude una definizione che risolve la controversia.
- Se l'Amministrazione ha emesso accertamenti basati su determinazioni sintetiche (art. 38 D.P.R. 600/1973), il contribuente deve tempestivamente valutare se contestare in giudizio o aderire a soluzioni agevolate, perché l'adesione può precludere l'esame di merito degli errori di motivazione o di valutazione probatoria.
- È opportuno comunicare e documentare correttamente ogni adesione o pagamento (anche ai sensi di norme processuali come l'art. 372 c.p.c.) per evitare contestazioni sulla ricezione degli atti e per chiarire tempestivamente la posizione processuale.
- In caso di incertezza sull'opportunità di aderire alla definizione agevolata, considerare alternative (es. trattativa, sospensione dell'adesione) e chiedere consulenza tecnica per valutare la forza probatoria della documentazione economico-contabile rispetto agli accertamenti sintetici.
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