Sentenza del 28/01/2022 n. 151 - Comm. Trib. Reg. per le Marche
Richiesta rimborso Irpef. Decorrenza dei termini. Silenzio rifiuto. Dies a quo
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Richiesta di rimborso IRPEF (e IRAP) per l'anno d'imposta 1998; centrale la questione della decorrenza del termine di prescrizione del diritto al rimborso e se il "dies a quo" sia il momento del versamento indebito oppure la formazione del silenzio-rifiuto sull'istanza di rimborso (90 giorni dalla sua presentazione). Inoltre valutazione della tempestività del ricorso giurisdizionale.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale ha respinto l'appello presentato dall'Agenzia delle Entrate confermando la decisione di primo grado. È stato affermato che, per i crediti d'imposta diversi dall'IVA, il termine di prescrizione decennale decorre dalla formazione del silenzio-rifiuto (ossia 90 giorni dalla presentazione dell'istanza), mentre l'art. 21, comma 2, d.lgs. n.546/1992 impone il termine biennale di decadenza per la presentazione dell'istanza. Nel caso di specie l'istanza era del 27/6/2002, il silenzio-rifiuto si è formato il 25/9/2002 e il ricorso giurisdizionale del 20/9/2012 è risultato quindi tempestivo. L'Agenzia è stata condannata alle spese in favore del contribuente (euro 370,00 oltre oneri di legge).
Norme richiamate
d.lgs. n. 546/1992, art. 21, comma 2
"Alla domanda di rimborso o restituzione del credito maturato dal contribuente si applica, in mancanza di una disciplina specifica... il termine biennale di decadenza per la presentazione dell'istanza"
La norma impone il termine biennale per la presentazione dell'istanza di rimborso; inoltre, secondo la giurisprudenza citata, l'istanza produce effetto di sospensione del decorso della prescrizione fino alla formazione del silenzio-rifiuto (90 giorni), momento dal quale decorre il termine prescrizionale decennale.
codice civile, art. 2946
termine decennale di prescrizione
Il termine ordinario di prescrizione decennale si applica ai diritti al rimborso dei crediti d'imposta (diversi dall'IVA) una volta maturato il silenzio-rifiuto; pertanto la prescrizione decennale inizia a decorrere quando il diritto può essere fatto valere, ossia dal momento di formazione del silenzio-rifiuto.
codice civile, art. 2935
Il principio secondo cui la prescrizione comincia solo quando il diritto può essere fatto valere è richiamato per spiegare che, durante la formazione del silenzio-rifiuto, il decorso della prescrizione è sospeso.
Legge 23/12/1996 n. 662
Riferimento normativo collegato alla riduzione IRPEF che ha generato il credito d'imposta dedotto dal contribuente; contestuale valutazione sul fatto che il contribuente abbia comunque versato e quindi abbia acquisito diritto al rimborso.
Circolare Agenzia delle Entrate n. 28/1987
Citata dall'Agenzia per sostenere che l'istanza restituitoria abbia solo effetto interruttivo della prescrizione; il giudice, tuttavia, ha ritenuto prevalente l'orientamento giurisprudenziale secondo cui il dies a quo è la formazione del silenzio-rifiuto.
Circolari Agenzia delle Entrate n. 98/1996 e n. 9/2012
Richiamate dal contribuente a sostegno della decorrenza della prescrizione secondo la data di formazione del silenzio-rifiuto; il giudice le prende in considerazione ma conferma il principio giurisprudenziale di cui all'art. 21 d.lgs. 546/1992.
Massime di principio
- Per i crediti d'imposta diversi dall'IVA l'istanza di rimborso deve essere presentata entro il termine biennale previsto dall'art.21, comma 2, d.lgs. n.546/1992; il mancato rispetto di tale decadenza può precludere l'azione amministrativa.
- Il "dies a quo" della prescrizione decennale (art.2946 c.c.) del diritto al rimborso decorre dalla formazione del silenzio-rifiuto (90 giorni dalla presentazione dell'istanza), non dal momento del versamento indebito, salvo diversa disciplina speciale.
- Durante il periodo di formazione del silenzio-rifiuto (i 90 giorni) il decorso della prescrizione è sospeso; quindi la prescrizione comincia a decorrere solo dopo la formazione del silenzio-rifiuto, secondo il principio che la prescrizione decorre quando il diritto può essere fatto valere (art.2935 c.c.).
- È prudente conservare e documentare la data di presentazione dell'istanza di rimborso e, se l'Ufficio non si pronuncia entro 90 giorni, considerare immediatamente decorso il termine per l'azione giudiziaria (tenendo conto del termine decennale che decorre da quel momento).
- In presenza di disciplina speciale o di norme particolari relative a specifici crediti d'imposta, verificare tali disposizioni perché possono derogare al regime residuale delineato dall'art.21 d.lgs. 546/1992; la dottrina amministrativa (circolari) può essere utile ma è la giurisprudenza e la norma che prevalgono.
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