Sentenza del 28/01/2022 n. 393 - Comm. Trib. Reg. per la Calabria
IVA - Rimborsi - Lavori su beni terzi - Sussistenza
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente chiedeva la deducibilità dai redditi d'impresa (e/o il rimborso IVA) dei costi sostenuti per lavori di ristrutturazione/manutenzione su un immobile non di sua proprietà ma locato. L'Amministrazione aveva negato la deducibilità/rimborso sostenendo che, essendo il bene di terzi, mancava il requisito dell'inerenza necessario per il riconoscimento fiscale delle spese.
La decisione
Il giudice ha accolto il ricorso: ha affermato che le spese sostenute per lavori su immobili locati possono essere dedotte (e l'IVA riportata in detrazione/rimborso se dovuto) purché sia presente il requisito dell'inerenza. L'inerenza è valutata in termini qualitativi e consiste in un nesso di strumentalità, anche soltanto potenziale, tra il bene e l'attività svolta dall'impresa; la proprietà del bene non esclude di per sé la deducibilità delle spese.
Massime di principio
- I costi per lavori su immobili locati possono essere considerati deducibili se è dimostrabile la loro inerenza rispetto all'attività d'impresa o professionale.
- L'inerenza è un requisito qualitativo: non è necessaria la titolarità del bene, basta il nesso di strumentalità, anche solo potenziale, tra l'immobile e l'attività esercitata.
- È fondamentale documentare la connessione tra le spese e l'attività (contratto di locazione, fatture, destinazione d'uso, modalità di utilizzo) per sostenere la deducibilità o il diritto al rimborso IVA.
- Va valutata la natura della spesa (manutenzione ordinaria vs. straordinaria/miglioria): le spese che incrementano il valore del cespite possono richiedere capitalizzazione e ammortamento anziché deduzione immediata.
- Ai fini IVA, la detraibilità o il diritto a rimborso presuppongono che l'operazione sia pertinente all'attività imponibile; occorre quindi una correlazione documentale fra costo e attività d'impresa.
- La mancanza di proprietà del bene non impedisce il riconoscimento fiscale della spesa, ma aumentano l'importanza degli elementi probatori che attestino la strumentalità dell'immobile rispetto all'attività.
- Eventuali patti contrattuali con il proprietario (per esempio obbligo di ripristino o rimborso) e eventuali rimborsi ricevuti devono essere considerati nella contabilizzazione e nella valutazione fiscale.
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