Sentenza del 28/01/2022 n. 2596 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società impugna la sentenza della Commissione tributaria regionale delle Marche che ha confermato l'avviso di accertamento relativo al 2004, con il quale l'Agenzia delle entrate ha disconosciuto in massima parte (recuperando €103.589,00) spese contabilizzate come pubblicità per €140.000, corrisposte al Sig. P., artista, ritenute non inerenti all'attività di intermediazione nel commercio di prodotti alimentari. La ricorrente deduceva vizi di motivazione e omessa pronuncia su nullità dell'appello dell'Amministrazione e lamentava l'erronea applicazione dei criteri di inerenza stabiliti dal TUIR e dalla giurisprudenza.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati i motivi: l'omessa pronuncia espressa sulla eccezione di nullità dell'atto d'appello non determina automaticamente nullità della sentenza quando la questione è stata implicitamente esaminata e superata dal merito; sull'inerenza, il Collegio ha confermato che le spese contestate erano incompatibili con i presupposti di deducibilità, per la scarsa correlazione tra la promozione artistica sponsorizzata e il mercato cliente della società, per la sproporzione dell'onere rispetto ai ricavi e per l'antieconomicità/incongruità rilevata. La Corte ha inoltre ricordato che in Cassazione non è consentito rinnovare l'accertamento di fatto operato in grado di merito. Condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e del contributo unificato.
Norme richiamate
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Disciplina l'obbligo di motivazione delle decisioni in materia tributaria; la ricorrente invocava nullità per motivazione apparente, ma la Corte ha ritenuto la motivazione sufficiente e non viziata.
Codice di procedura civile
art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4
Ground di cassazione per violazione di norme di diritto processuale/motivazione; invocato dalla ricorrente ma non ritenuto sussistente perché la questione processuale era implicitamente superata dal merito.
Codice di procedura civile
Norma che impone al giudice di pronunciare su tutte le questioni sollevate; la Corte ha chiarito che l'omessa pronuncia su questione processuale non equivale automaticamente a nullità se la questione è stata implicitamente decisa o è irrilevante rispetto al merito.
D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR)
Norme sul regime di determinazione del reddito d'impresa e sulla deducibilità dei costi; in particolare l'art. 109 (comma 5 richiamato in giurisprudenza) è interpretato come criterio per escludere la deducibilità dei costi estranei all'attività, e la Corte ne ha usato i principi per valutare l'inerenza delle spese pubblicitarie.
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
Richiamato nel quadro delle norme fiscali applicabili all'accertamento; il riferimento attiene alle regole generali sull'accertamento dei redditi e sulla determinazione della base imponibile utilizzate dall'Amministrazione.
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
art. 13, comma 1-quater (e richiamo al comma 1-bis)
Disciplina il contributo unificato e i versamenti accessori; la Corte dà atto dell'obbligo, a carico del ricorrente, di versare il contributo unificato aggiuntivo se dovuto.
Massime di principio
- Sulla deducibilità delle spese pubblicitarie grava sull'imprenditore l'onere di allegare e dimostrare la coerenza economica e la riferibilità delle spese all'attività; la mera contabilizzazione non è sufficiente.
- Il concetto di inerenza è valutazione qualitativa: non è indispensabile dimostrare un utile immediato, ma la spesa deve risultare riferibile all'attività d'impresa e non meramente antieconomica o incongrua; antieconomicità e incongruità sono indici rilevanti di mancata inerenza.
- Quando la sponsorizzazione o la pubblicità si rivolge a un pubblico 'di nicchia' distante dalla clientela potenziale dell'impresa e le spese risultano sproporzionate rispetto ai ricavi, è probabile il disconoscimento della deducibilità.
- In sede di cassazione non è consentito riesaminare i fatti accertati in grado di merito: le impugnazioni che in realtà chiedono una rivalutazione del fatto sono inammissibili.
- L'omessa pronuncia esplicita su eccezioni processuali non determina di per sé la nullità della sentenza se si può ritenere che la questione sia stata implicitamente decisa o superata dal giudizio sul merito.
- Per aumentare le probabilità di riconoscimento delle spese pubblicitarie è opportuno predisporre documentazione che dimostri la strategia di marketing, l'adeguatezza del canale pubblicitario al target commerciale, la previsione di ritorni economici e la regolarità delle fatture e della tenuta contabile del beneficiario.
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