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Sentenza

Sentenza del 26/07/2019 n. 20341 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

I contribuenti hanno impugnato la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia che aveva ritenuto elusiva, ai sensi dell'art. 37-bis del D.P.R. n. 600 del 1973, la rivalutazione delle partecipazioni nella Immobiliare G. s.r.l. e la successiva cessione delle quote a società del gruppo M. Secondo l'Amministrazione, tali operazioni avrebbero trasformato utili da liquidazione, che sarebbero stati tassati come redditi di capitale, in plusvalenze da cessione di partecipazioni, beneficiando della rivalutazione prevista dal D.L. n. 282 del 2002. I ricorrenti hanno denunciato, principalmente, la violazione dell'art. 112 c.p.c. e il travisamento della fattispecie e delle prove, rilevando che la Commissione regionale aveva confuso la rivalutazione delle quote con la rivalutazione dell'immobile sociale. Hanno inoltre contestato l'assenza di prova delle valide condizioni richieste per configurare l'elusione, tra cui l'assenza di valide ragioni economiche, l'aggiramento di obblighi tributari e l'ottenimento di un vantaggio fiscale indebito.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso e ha dichiarato assorbito il secondo. Ha rilevato che la Commissione tributaria regionale aveva confuso le partecipazioni societarie con l'immobile della società, fondando la decisione su una ricostruzione dei fatti incompatibile con gli atti processuali. Tale errore aveva inciso su circostanze decisive, poiché le operazioni avevano riguardato esclusivamente la rivalutazione e la cessione delle quote, mentre l'immobile era rimasto di proprietà della Immobiliare G. s.r.l. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Commissione tributaria regionale della Lombardia, in diversa composizione, che dovrà riesaminare la controversia e provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità. Non vi è stata una decisione definitiva sulla sussistenza dell'elusione.

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 600 del 1973, art. 37-bis

    La disposizione disciplinava il contrasto alle operazioni elusive.

    Per configurare l'elusione non basta la realizzazione di operazioni astrattamente ricomprese nella norma: occorre verificare concretamente l'assenza di valide ragioni economiche, l'aggiramento di obblighi o divieti tributari e il conseguimento di un vantaggio fiscale indebito. La prova del disegno elusivo incombe sull'Amministrazione finanziaria.

  • D.L. n. 282 del 2002, art. 2

    Norma richiamata per la rivalutazione delle partecipazioni societarie.

    La rivalutazione fiscalmente consentita delle partecipazioni può incidere sulla tassazione della successiva cessione, ma il suo utilizzo deve essere valutato nel contesto concreto dell'operazione per stabilire se abbia avuto una funzione elusiva.

  • Codice di procedura civile, art. 112

    Il giudice deve pronunciarsi sulla domanda e sui motivi dedotti dalle parti.

    La decisione deve corrispondere all'oggetto effettivo della controversia e non può fondarsi su una fattispecie diversa da quella allegata e provata nel processo.

  • Codice di procedura civile, art. 360, comma 1, n. 4

    Motivo di ricorso per cassazione relativo alla nullità della sentenza o del procedimento.

    Consente di denunciare vizi processuali, tra cui la violazione dell'art. 112 c.p.c. e una motivazione incompatibile con l'oggetto della controversia.

  • Codice di procedura civile, art. 395, n. 4

    Revocazione per errore di fatto risultante dagli atti.

    L'errore revocatorio riguarda un'erronea percezione materiale di fatti non controversi; non comprende invece gli errori di valutazione o interpretazione degli atti che incidono sul ragionamento giuridico, i quali possono costituire errori di giudizio.

  • Codice civile, art. 2697

    Regola generale sull'onere della prova.

    Chi sostiene l'esistenza dei presupposti dell'elusione deve fornire elementi probatori idonei a dimostrare il disegno elusivo e il vantaggio fiscale indebito.

  • D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, comma 3

    Norma richiamata dai ricorrenti in tema di presunzioni.

    Le presunzioni utilizzate per fondare la pretesa tributaria devono essere coerenti e adeguatamente supportate; non è sufficiente una deduzione basata su circostanze equivoche o su una ricostruzione fattuale errata.

  • T.U.I.R., art. 44

    Norma richiamata con riferimento agli utili da liquidazione quali redditi di capitale.

    La qualificazione fiscale degli utili distribuiti o derivanti dalla liquidazione societaria è rilevante per valutare se una diversa struttura negoziale abbia trasformato indebitamente tali redditi in plusvalenze con minore imposizione.

Massime di principio

  • In una contestazione di elusione fiscale, l'Amministrazione deve dimostrare concretamente tutti i presupposti dell'abuso o dell'elusione; la mera sequenza di operazioni fiscalmente vantaggiose non è sufficiente.
  • Il giudice deve ricostruire con precisione l'operazione effettivamente compiuta: la confusione tra beni della società e partecipazioni dei soci può rendere illogica e invalida la motivazione della sentenza.
  • Quando la motivazione si fonda su fatti decisivi incompatibili con gli atti processuali, il vizio può comportare la cassazione della sentenza con rinvio, anche senza una decisione definitiva sul merito della pretesa tributaria.
  • La rivalutazione legittimamente prevista dalla legge non è automaticamente elusiva; deve essere valutata insieme alla successiva cessione e alle eventuali finalità economiche effettive dell'operazione.
  • La prova della partecipazione del contribuente a un eventuale disegno elusivo comune non può essere desunta soltanto dalla vicinanza temporale delle operazioni o dal risultato fiscale ottenuto, ma richiede elementi specifici e coerenti.

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