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Sentenza

Sentenza n. 12800/2026 - Roma, Sezione 1T

per l'annullamento: A.- Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: per l’annullamento del ritiro in via amministrativa ex art.39 TULPS di armi e munizioni, eseguito dalla Legione dei Carabinieri Lazio – Stazione di -OMISSIS- in data 5 marzo 2025, e atti prodromici, connessi e conseguenziali. B.- Per quanto riguarda i motivi aggiunti depositati in data 7 luglio 2025: per l’annullamento della revoca del decreto di nomina a guardia particolare giurata e dell’autorizzazione di porto di pistola, per difesa personale a tassa ridotta emesso in data 6 giugno 2025 dalla Questura di Roma e notificato in data 10 giugno 2025 e conseguente richiesta risarcitoria.

Giustizia amministrativa202505764

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. I TerSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: ritiro cautelare ex art. 39 TULPS di armi, munizioni, porto d'armi e relativa licenza di porto di pistola, nonché successiva revoca del decreto di nomina a guardia particolare giurata e dell'autorizzazione di porto di pistola

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione di pubblica sicurezza)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il ritiro cautelare di armi e munizioni eseguito il 5 marzo 2025 e, con motivi aggiunti, la successiva revoca del decreto di nomina a guardia particolare giurata e dell'autorizzazione di porto di pistola. Ha dedotto travisamento dei fatti, difetto di istruttoria, carenza assoluta di motivazione e violazione di legge. In particolare, ha sostenuto che l'avvio del procedimento di revoca non fosse sufficiente a giustificare il ritiro cautelare ex art. 39 TULPS, prospettando un'elusione della precedente sentenza con cui erano stati annullati provvedimenti anteriori per insufficienza dell'istruttoria. Ha inoltre contestato l'applicazione dell'art. 39 TULPS e dell'art. 2 del D.M. 28 aprile 1998, rilevando l'assenza di precedenti penali e contestando le valutazioni della Commissione medica della ASL circa la propria idoneità psico-fisica, in contrasto con valutazioni mediche di parte e dell'istituto di vigilanza.

La decisione

Il TAR ha respinto sia il ricorso introduttivo sia i motivi aggiunti. Ha escluso l'elusione del giudicato, rilevando che i nuovi provvedimenti si fondavano su circostanze sopravvenute e non esaminate nel precedente giudizio. Ha ritenuto legittimo il ritiro cautelare, poiché l'art. 39 TULPS attribuisce all'autorità di pubblica sicurezza un'ampia discrezionalità preventiva e non presuppone un accertato abuso delle armi, essendo sufficienti elementi obiettivi idonei a far dubitare dell'affidabilità e dell'autocontrollo dell'interessato. Nel caso concreto, tali elementi erano costituiti dallo stato depressivo certificato, dal prolungato periodo di malattia, dalla richiesta dell'istituto di vigilanza di una verifica urgente dell'idoneità e dalla condotta tenuta presso la stazione dei Carabinieri. Il ritiro cautelare può riguardare anche la licenza di porto d'armi, altrimenti l'interessato potrebbe procurarsi nuove armi, vanificando la misura. Quanto alla revoca dei titoli di polizia, il Collegio ha valorizzato il rifiuto di consegnare il porto d'armi e il giudizio della Commissione medico-legale secondo cui mancavano i requisiti psico-fisici previsti dall'art. 2 del D.M. 28 aprile 1998. Le valutazioni mediche non sono risultate affette da palese travisamento o manifesta irragionevolezza, rientrando nella normale opinabilità della scienza medica. Per la nomina a guardia particolare giurata sono richiesti requisiti soggettivi particolarmente rigorosi, anche ulteriori rispetto a quelli necessari per il porto d'armi, in ragione della delicatezza delle funzioni. È stata respinta anche la domanda risarcitoria. Spese compensate.

Norme richiamate

  • art. 39 TULPS

    Il ritiro cautelare delle armi è una misura preventiva e provvisoria finalizzata a evitare che una situazione di pericolo possa degenerare.

    La norma consente il ritiro cautelare di armi, munizioni e anche della relativa licenza di porto d'armi sulla base di elementi obiettivi idonei a far dubitare dell'affidabilità dell'interessato, senza necessità di un abuso già accertato. La misura può essere adottata in via anticipatoria e urgente.

  • art. 2 D.M. 28 aprile 1998

    Il Collegio Medico Legale ... ritiene che il sig. -OMISSIS- NON sia in possesso dei requisiti psicofisici previsti dall'art. 2 del D.M. 28 aprile 1998.

    L'accertata mancanza dei requisiti psico-fisici costituisce fondamento della revoca dell'autorizzazione di porto d'armi e rileva anche ai fini della permanenza della nomina a guardia particolare giurata.

  • art. 138 TULPS

    I requisiti soggettivi prescritti ... sono ancor più stringenti di quelli richiesti per il rilascio della licenza di portare armi.

    La nomina a guardia particolare giurata richiede un accertamento particolarmente rigoroso dell'affidabilità, della condotta e del rispetto della legalità, non essendo necessario un giudizio di vera e propria pericolosità sociale.

  • artt. 7 e 8 l. 241/1990

    L'amministrazione ha avviato un procedimento amministrativo finalizzato alla revoca dei titoli di polizia, poi concluso con il provvedimento del 6 giugno 2025.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Ha costituito, unitamente all'art. 9, paragrafo 1, del regolamento UE 2016/679, la base per l'oscuramento delle generalità e dei dati identificativi del ricorrente.

  • art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato quale presupposto per la tutela dei dati personali e l'oscuramento delle generalità del ricorrente.

Massime di principio

  • Il ritiro cautelare delle armi previsto dall'art. 39 TULPS è una misura preventiva, provvisoria e anticipatoria, adottabile sulla base di elementi obiettivi che facciano dubitare dell'affidabilità, dell'autocontrollo o della capacità di dominio degli impulsi del detentore, senza che sia necessario un abuso delle armi già accertato.
  • Il ritiro cautelare ex art. 39 TULPS può estendersi anche alla licenza di porto d'armi, poiché la privazione delle sole armi non impedirebbe al destinatario di procurarsene altre e vanificherebbe la finalità preventiva della misura.
  • La precedente caducazione giudiziale di provvedimenti in materia di armi per difetto di istruttoria non impedisce l'adozione di nuovi atti quando questi si fondino su circostanze sopravvenute, non esaminate nel precedente giudizio e autonomamente istruite.
  • Le valutazioni medico-legali sull'idoneità psico-fisica al porto d'armi sono sindacabili dal giudice amministrativo solo in presenza di palese travisamento o manifesta irragionevolezza; il contrasto tra valutazioni specialistiche non dimostra, di per sé, l'illegittimità del giudizio amministrativo, se questo rientra nella normale opinabilità della scienza medica.
  • La nomina a guardia particolare giurata presuppone requisiti soggettivi più rigorosi di quelli richiesti per il semplice porto d'armi, in ragione della delicatezza delle funzioni e della qualifica di incaricato di pubblico servizio; non è indispensabile un accertamento di pericolosità sociale, essendo sufficiente una valutazione negativa dell'affidabilità e della condotta dell'interessato.

Come è indicizzato

MaterieLicenze e autorizzazioni di poliziaPartecipazione al procedimento
RamiForze armate e forze di poliziaProcedimento amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di istruttoriaProporzionalità e ragionevolezzaEffetto conformativo e riedizione del potere

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