Ordinanza n. 1218/2026 - Roma, Sezione 1
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, - della Deliberazione della Giunta Capitolina n. 420 del 13 novembre 2025, avente ad oggetto: “Modifiche e integrazioni alla DGC 3400/1995 e ss.mm.ii. concernenti la modifica del vigente perimetro della ZTL Centro Storico e l’istituzione della Zona 30 nella ZTL Centro Storico”, posta in pubblicazione sull’Albo pretorio di Roma Capitale dal 21 novembre al 5 dicembre 2025; - della nota dell’Assessorato alla Mobilità QG14773 del 25 marzo 2025 e gli esiti dello studio di revisione del perimetro e dei varchi in ingresso alla ZTL “Centro Storico”; - del Progetto di Fattibilità Tecnico Economica trasmesso con nota n. 43591 del 9 maggio 2025; - della DD QG/2325 del 4 ottobre 2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Deliberazione della Giunta Capitolina che modifica il perimetro della ZTL Centro Storico e istituisce la Zona 30, nonché gli atti presupposti e conseguenti
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato, chiedendone la sospensione cautelare, la deliberazione della Giunta Capitolina n. 420 del 13 novembre 2025, con cui è stato modificato il perimetro della ZTL Centro Storico e istituita la Zona 30, unitamente agli atti presupposti e conseguenti. Ha dedotto che le due autorimesse di sua titolarità, precedentemente collocate al confine esterno della ZTL e accessibili da una strada non soggetta a varchi elettronici, sarebbero state ricomprese nel nuovo perimetro, con conseguente preclusione all'accesso. Roma Capitale ha sostenuto, invece, che le autorimesse erano già ubicate all'interno del perimetro della ZTL previgente e che la modifica del 2025 si sarebbe limitata a eliminare un'incongruenza tra il confine formalmente vigente e la collocazione dei varchi, adeguando tecnicamente il sistema di controllo alla disciplina già applicabile. Nell'ordinanza non sono specificamente indicati i singoli vizi di legittimità dedotti.
La decisione
Il TAR, nella sommaria delibazione propria della fase cautelare, ha ritenuto non condivisibili le doglianze della ricorrente e ha escluso la sussistenza dei presupposti per la sospensione degli atti impugnati. Il giudice ha valorizzato la ricostruzione di Roma Capitale secondo cui le autorimesse erano già comprese nella ZTL vigente e l'intervento del 2025 aveva natura di adeguamento tecnico del sistema dei varchi, volto a eliminare una discrasia tra perimetro formale e controllo elettronico. Ha inoltre considerato che l'ordinamento della ZTL prevede strumenti autorizzativi destinati a categorie di utenti e idonei a gestire esigenze specifiche nel rispetto dei criteri generali vigenti. L'istanza cautelare è stata quindi respinta. Le spese della fase cautelare sono state compensate per la presenza di giusti motivi.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La domanda cautelare è stata esaminata secondo i presupposti e le regole della tutela cautelare nel processo amministrativo.
Massime di principio
- Nella fase cautelare il giudice amministrativo compie una delibazione sommaria delle doglianze e può respingere la domanda quando, allo stato degli atti, le censure non risultino condivisibili.
- La modifica tecnica del sistema di controllo di una ZTL, ove diretta ad adeguare i varchi al perimetro formalmente già vigente e a eliminare una discrasia preesistente, non integra necessariamente una nuova imposizione della limitazione di accesso.
- La previsione di strumenti autorizzativi per specifiche categorie di utenti può essere valorizzata, in sede cautelare, quale modalità di gestione delle esigenze individuali derivanti dalle limitazioni di accesso a una ZTL.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Ordinanza · 25 feb 2026Ordinanza n. 89/2026 - Salerno, Sezione 3
- Ordinanza · 25 feb 2026Ordinanza n. 90/2026 - Salerno, Sezione 3
- Ordinanza · 25 feb 2026Ordinanza n. 91/2026 - Salerno, Sezione 3
- Ordinanza · 25 feb 2026Ordinanza n. 92/2026 - Salerno, Sezione 3
- Ordinanza · 25 feb 2026Ordinanza n. 93/2026 - Salerno, Sezione 3
- Ordinanza · 25 feb 2026Ordinanza n. 94/2026 - Salerno, Sezione 3
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →