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Cassazione Civile, Ordinanza n. 13602/2024 del 16/05/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (condominio)

La controversia

La controversia nasceva da una domanda proposta da alcuni proprietari esclusivi di unità immobiliari e dal condominio di un complesso residenziale contro la società costruttrice-venditrice, per ottenere il risarcimento dei danni necessari a eliminare vizi e difformità riscontrati sia sulle parti comuni sia su alcune unità private. In primo grado il Tribunale aveva accertato l'esistenza dei vizi e condannato la società al pagamento delle somme quantificate dal CTU, ritenendo infondate le eccezioni di decadenza e prescrizione perché, in assemblea condominiale, la società aveva sottoscritto un elenco dei vizi impegnandosi a porvi rimedio. L'appello della società era stato dichiarato inammissibile ai sensi dell'art. 348-bis c.p.c. La società ha quindi proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) falsa applicazione dell'art. 1495, comma 2, c.c., sostenendo che il riconoscimento dei vizi non poteva avere efficacia impeditiva generale 'omnibus' ma andava riferito ai singoli difetti poi accertati; 2) violazione dell'art. 1490 c.c., deducendo che il giudice di merito non aveva verificato se i vizi fossero tali da rendere la cosa inidonea all'uso o da diminuirne apprezzabilmente il valore; 3) violazione del D.M. n. 236/1989 e dell'art. 1490 c.c., contestando il rilievo di un vizio di scivolosità della pavimentazione dell'interrato, asseritamente conforme ai parametri normativi per ambienti non esposti alle precipitazioni. I controricorrenti hanno eccepito l'inammissibilità del ricorso per mancata trascrizione dei motivi di appello e dell'ordinanza di inammissibilità ex art. 348-bis c.p.c.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che, nel ricorso avverso la sentenza di primo grado dopo dichiarazione di inammissibilità dell'appello ex art. 348-bis c.p.c., è necessario indicare i motivi di appello e la motivazione dell'ordinanza di inammissibilità, al fine di dimostrare che non si è formato un giudicato interno sulle questioni dedotte in cassazione. Nel caso concreto tale onere non era stato assolto, perché il ricorso non riportava in modo sufficiente né i motivi di appello né il contenuto dell'ordinanza della Corte d'appello. Inoltre, le censure sollecitavano una nuova valutazione del merito, inammissibile in sede di legittimità. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di cassazione e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 1495, comma 2, c.c.

    Il riconoscimento dei vizi può incidere sulla decadenza dalla denuncia, ma il suo rilievo va verificato in concreto rispetto alle singole imperfezioni dedotte; nel caso esaminato, tuttavia, la questione non è stata esaminata nel merito per l'inammissibilità del ricorso.

  • art. 1490 c.c.

    La garanzia per vizi opera solo se i difetti rendono la cosa inidonea all'uso cui è destinata o ne diminuiscono in modo apprezzabile il valore; la censura sulla mancata verifica di tale requisito è stata ritenuta inammissibile perché richiedeva un riesame del merito.

  • D.M. n. 236/1989

    Richiamato dalla ricorrente per contestare la sussistenza del vizio di scivolosità della pavimentazione; la Corte non ha affrontato il merito della doglianza per l'inammissibilità del ricorso.

  • art. 348-bis c.p.c.

    La dichiarazione di inammissibilità dell'appello impone, nel ricorso per cassazione contro la sentenza di primo grado, di indicare i motivi di appello e il contenuto dell'ordinanza di inammissibilità, così da escludere la formazione di un giudicato interno.

  • art. 348-ter, comma 3, c.p.c.

    Consente il ricorso per cassazione avverso la sentenza di primo grado dopo inammissibilità dell'appello, ma entro i limiti delle questioni già devolute al giudice del gravame e con gli oneri di specificità richiesti dalla giurisprudenza.

  • art. 366, n. 3, c.p.c.

    Impone che il ricorso per cassazione contenga l'esposizione sommaria dei fatti di causa; nel caso concreto tale requisito non era assolto perché mancavano i motivi di appello e l'ordinanza ex art. 348-bis c.p.c.

  • art. 329 c.p.c.

    Richiamato insieme all'art. 346 c.p.c. per affermare che, in presenza di inammissibilità dell'appello, resta necessario dimostrare quali questioni siano state effettivamente devolute al giudice di gravame.

  • art. 346 c.p.c.

    Le questioni non riproposte possono ritenersi rinunciate; il ricorrente deve quindi indicare che quelle dedotte in cassazione erano state ritualmente devolute in appello.

  • art. 6 CEDU

    L'onere di specifica indicazione dei motivi di appello e dell'ordinanza ex art. 348-bis c.p.c. non è ritenuto contrastante con il giusto processo, perché chiaro, prevedibile e funzionale al controllo di giudicato interno.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Utilizzato come parametro formale delle tre censure per violazione di legge, ma le doglianze sono state reputate inammissibili perché dirette in sostanza a contestare il merito.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    In caso di inammissibilità del ricorso va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    Richiamato per determinare l'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato in caso di inammissibilità.

  • art. 281-sexies c.p.c.

    Citato con riferimento alla pronuncia della sentenza di primo grado contestualmente al deposito.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione proposto contro la sentenza di primo grado dopo dichiarazione di inammissibilità dell'appello ex art. 348-bis c.p.c., il ricorrente deve indicare specificamente i motivi di appello e il contenuto dell'ordinanza di inammissibilità, per dimostrare l'assenza di giudicato interno sulle questioni dedotte.
  • La mancata trascrizione o sintetica rappresentazione sufficiente di appello e ordinanza rende il ricorso inammissibile per difetto di specificità, poiché impedisce alla Corte di verificare il perimetro devolutivo del gravame.
  • In sede di legittimità non è consentito sollecitare una nuova valutazione delle risultanze istruttorie o del merito della controversia sotto la veste formale della violazione di legge.
  • Il riconoscimento dei vizi da parte del venditore può incidere sulla decadenza dalla denuncia, ma la sua efficacia deve essere valutata in relazione ai singoli difetti e non in termini meramente astratti o generalizzati.
  • La garanzia per vizi della cosa venduta presuppone che il difetto renda il bene inidoneo all'uso o ne diminuisca apprezzabilmente il valore; tuttavia la relativa valutazione, se già compiuta dal giudice di merito, non può essere surrettiziamente rivalutata in cassazione.

Come è indicizzato

MaterieCompravendita immobiliareImpugnazioni
RamiImmobiliareProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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