Sentenza del 07/07/2015 n. 1228 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
Contenzioso - Atti, notificazioni e comunicazioni - Relate di notifica cartelle di pagamento sottese all'atto di preavviso di fermo amministrativo - Prove sufficienti per dimostrare contenuto dell'atto posto alla base della procedura di riscossione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa produzione delle relate di notifica delle cartelle di pagamento è stata ritenuta sufficiente a dimostrare che il contenuto degli atti posti alla base della procedura di riscossione era stato regolarmente portato a conoscenza dell'interessato. La contestazione del contribuente è stata pertanto respinta e il preavviso di fermo amministrativo è risultato adeguatamente fondato sotto il profilo della notificazione.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente sosteneva che non fosse stata adeguatamente dimostrata la conoscenza del contenuto delle cartelle di pagamento poste a fondamento del preavviso di fermo amministrativo. La contestazione riguardava quindi la sufficienza della documentazione relativa alle notifiche e, in particolare, delle relate di notifica.
Massime di principio
- Nelle controversie sulla validità di un preavviso di fermo amministrativo, le relate di notifica delle cartelle sottostanti possono costituire prova sufficiente della regolare conoscenza degli atti da parte del contribuente.
- Non è normalmente necessario produrre nuovamente l'intero contenuto della cartella se la documentazione della notificazione consente di dimostrare che l'atto è stato regolarmente portato a conoscenza del destinatario.
- Chi contesta la riscossione deve indicare specifiche irregolarità della notificazione o fornire elementi idonei a superare la presunzione derivante dalla relata; una contestazione generica può non essere sufficiente.
- La regolarità della notifica degli atti presupposti può sostenere la legittimità degli atti successivi della procedura esecutiva o cautelare, come il preavviso di fermo amministrativo.
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