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Sentenza

Sentenza n. 2527/2026 - Roma, Sezione 4B

per l'annullamento - del provvedimento del Ministero dell’Istruzione e del Merito Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione, protocollo m.pi.AOODGOSV.REGISTRO UFFICIALE U.0048192.29-11-2024 con il quale è stata rigettata l’istanza presentata dalla ricorrente ai sensi dell’articolo 16, comma 1, del decreto legislativo n. 206/2007, finalizzata al riconoscimento del titolo di specializzazione su posto di sostegno acquisito in Spagna: - del parere negativo prot. AOODGINTCO n. 8644 del 5 giugno 2024 reso dal Ministero dell’Università e della Ricerca sul riconoscimento del corso denominato: “Curso en atención a las necesidades específicas de apoyo educativo”, asseritamente frequentato presso l’Universidad San Jorge - Gruppo San Valero, Spagna, in collaborazione con la società privata SERCA e con il centro Piatel; - di ogni altro atto precedente e successivo, comunque connesso con il provvedimento impugnato ivi compreso il preavviso di rigetto formulato ai sensi dell’art. 10 bis della legge 7 agosto 1990 n. 241;

Giustizia amministrativa202413781

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IV bisSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego di riconoscimento, ai sensi dell'art. 16, comma 1, d.lgs. 206/2007, di un titolo spagnolo di specializzazione sul sostegno, unitamente al parere negativo ministeriale e agli atti connessi

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (ministeri)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato il diniego del Ministero dell'Istruzione e del Merito relativo all'istanza di riconoscimento in Italia del titolo di specializzazione su posto di sostegno conseguito in Spagna, nonché il parere negativo del Ministero dell'Università e della Ricerca sul corso frequentato presso un'università spagnola in collaborazione con soggetti privati. Ha dedotto plurime censure di violazione di legge ed eccesso di potere e ha formulato anche domanda cautelare. L'istanza cautelare era stata accolta nel corso del giudizio. Successivamente, dopo il deposito della sopravvenuta sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea sulle questioni sottoposte al giudicante, la ricorrente ha dichiarato in udienza la sopravvenuta carenza di interesse, avendo completato in Italia il TFA sul sostegno.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, senza esaminare nel merito le censure rivolte contro il diniego e il parere negativo. La sopravvenuta frequenza e conclusione del TFA sul sostegno in Italia ha eliminato l'interesse concreto e attuale alla decisione sull'impugnazione del precedente diniego di riconoscimento del titolo spagnolo. Le spese di giudizio sono state compensate, in considerazione del contrasto giurisprudenziale esistente nella materia.

Norme richiamate

  • art. 16, comma 1, d.lgs. 206/2007

    La disposizione costituiva la base normativa dell'istanza amministrativa di riconoscimento del titolo di specializzazione conseguito in Spagna; il TAR non ne ha esaminato l'applicazione nel merito a causa della sopravvenuta carenza di interesse.

  • art. 10-bis l. 241/1990

    Il preavviso di rigetto era indicato tra gli atti impugnati, ma la relativa legittimità non è stata esaminata per l'improcedibilità del ricorso.

  • art. 35, comma 1, lett. c, c.p.a.

    La norma è richiamata quale base processuale della definizione del giudizio, dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.

  • art. 85, comma 9, c.p.a.

    La norma è richiamata nel provvedimento nell'ambito della definizione del giudizio; il dispositivo ha dichiarato l'improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse.

Massime di principio

  • La sopravvenuta acquisizione, in Italia, del titolo o della qualifica perseguiti mediante il riconoscimento di un titolo estero elimina l'interesse concreto e attuale alla decisione sull'impugnazione del diniego di riconoscimento e determina l'improcedibilità del ricorso.
  • Quando il giudizio diviene improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, il giudice non è tenuto a esaminare nel merito le censure dedotte contro il provvedimento impugnato.
  • La compensazione delle spese può essere disposta quando la controversia sia stata definita senza esame del merito e sussista un contrasto giurisprudenziale sulla materia.

Come è indicizzato

MaterieRiconoscimento dei titoli di studioEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiIstruzione e universitàProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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