Corte di giustizia, Sentenza C-581/18
Sentenza della Corte (Grande Sezione) dell'11 giugno 2020. — RB contro TÜV Rheinland LGA Products GmbH e Allianz IARD S.A. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Oberlandesgericht Frankfurt am Main. — Rinvio pregiudiziale – Diritto dell’Unione europea – Principi generali – Articolo 18 TFUE – Non discriminazione in base alla nazionalità – Applicabilità del diritto dell’Unione – Protesi mammarie difettose – Assicurazione della responsabilità civile derivante dalla produzione di dispositivi medici – Contratto di assicurazione che prevede una limitazione geografica della copertura assicurativa. — Causa C-581/18
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte, in Grande Sezione, ha escluso che l’articolo 18 TFUE possa essere invocato contro una clausola assicurativa che circoscrive la copertura dei danni da dispositivi medici al territorio di un solo Stato membro. La controversia non rientra, allo stato attuale, nell’ambito di applicazione del diritto dell’Unione, poiché non esiste una disciplina UE che imponga al produttore di dispositivi medici di assicurare la propria responsabilità civile né un nesso concreto con una libertà fondamentale esercitata nel caso di specie. Per questo motivo, la Corte non ha esaminato le questioni successive su effetto orizzontale, discriminazione indiretta e massimale assicurativo.
Applicabilità dell’articolo 18 TFUE a una clausola di assicurazione della responsabilità civile con limitazione geografica della copertura per dispositivi medici difettosi
La questione giuridica
Se il divieto di discriminazione in base alla nazionalità di cui all’articolo 18, primo comma, TFUE abbia effetto diretto orizzontale nei rapporti tra privati; in subordine, se tale disposizione osti a una clausola di assicurazione che limiti la copertura ai soli danni verificatisi in un unico Stato membro; e, in caso di applicabilità, a quali condizioni una discriminazione indiretta potrebbe essere giustificata e se l’assicuratore possa opporre il raggiungimento del massimale di garanzia.
Principio di diritto
L’articolo 18, primo comma, TFUE non si applica a una clausola di un contratto di assicurazione stipulato tra un assicuratore e un produttore di dispositivi medici che limiti territorialmente la copertura della responsabilità civile ai soli danni verificatisi nel territorio di un solo Stato membro, poiché, allo stato attuale del diritto dell’Unione, una siffatta controversia non rientra nel campo di applicazione del diritto dell’Unione; di conseguenza, non occorre esaminare né l’asserito effetto diretto orizzontale della disposizione né le ulteriori questioni sulla giustificazione della discriminazione e sul massimale di garanzia.
Norme richiamate
- Articolo 18 TFUE
- Articolo 56 TFUE
- Articolo 34 TFUE
- Articolo 267 TFUE
- Direttiva 85/374/CEE
- Direttiva 93/42/CEE
- Direttiva 2006/123/CE
- Direttiva 2009/103/CE
- Code de la santé publique francese, articolo L. 1142-2
- Code des assurances francese, articolo L. 252-1
- Allegato XI, punto 6, della direttiva 93/42/CEE
Applicabilità dell’articolo 18 TFUE a una clausola di assicurazione con limitazione territoriale
La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale dell’Oberlandesgericht Frankfurt am Main in una controversia tra una paziente tedesca e, tra gli altri, la compagnia assicurativa del produttore francese di protesi mammarie difettose. Il nodo centrale era la compatibilità con il divieto di discriminazione in base alla nazionalità, di cui all’articolo 18, primo comma, TFUE, di una clausola che limitava la copertura assicurativa ai danni verificatisi in Francia metropolitana e nei territori francesi d’oltremare.
Fatti e procedimento principale
La ricorrente aveva subito l’impianto di protesi mammarie prodotte da PIP e commercializzate da un’impresa olandese. Le protesi erano state certificate da TÜV Rheinland, organismo notificato ai sensi della direttiva 93/42/CEE, nell’ambito delle verifiche sul sistema di qualità della produzione. PIP aveva inoltre stipulato, per imposizione del Bureau central de tarification francese, una polizza di responsabilità civile con AGF IARD, poi divenuta Allianz, ma il contratto prevedeva una clausola di limitazione geografica della garanzia ai soli danni verificatisi in un determinato ambito territoriale francese. La ricorrente ha agito in giudizio in Germania contro il medico, TÜV Rheinland e Allianz, sostenendo, per quanto qui rileva, che la clausola territoriale fosse contraria al diritto dell’Unione e che dunque ella potesse agire direttamente contro l’assicuratore.
Questioni pregiudiziali poste alla Corte
Il giudice del rinvio ha chiesto in sostanza:
- se l’articolo 18, primo comma, TFUE abbia effetto diretto orizzontale e possa essere invocato nei rapporti tra privati;
- in subordine, se tale disposizione osti a una limitazione territoriale della copertura assicurativa;
- in caso di applicabilità, quando una discriminazione indiretta possa essere giustificata;
- se l’assicuratore possa eccepire il raggiungimento del massimale di copertura ove abbia sinora liquidato solo sinistri verificatisi nel territorio coperto dalla polizza.
Normativa rilevante richiamata dalla Corte
La Corte richiama anzitutto l’articolo 18 TFUE, applicabile solo nell’ambito di situazioni disciplinate dal diritto dell’Unione e in assenza di norme specifiche di divieto di discriminazione. Richiama poi:
- la direttiva 85/374/CEE sulla responsabilità per danno da prodotti difettosi;
- la direttiva 93/42/CEE sui dispositivi medici, in particolare l’articolo 16, paragrafo 1, e l’allegato XI, punto 6, che impone l’assicurazione della responsabilità civile all’organismo notificato, non al produttore;
- la direttiva 2006/123/CE, non applicabile ai servizi finanziari, compresa l’assicurazione;
- la direttiva 2009/103/CE, citata a titolo comparativo quale esempio di disciplina UE che impone la copertura transfrontaliera per la RC auto. Viene inoltre menzionato il quadro francese, in particolare il Code de la santé publique, articolo L. 1142-2, e il Code des assurances, articolo L. 252-1.
Ragionamento della Corte
La Corte osserva innanzitutto che l’articolo 18 TFUE ha natura autonoma solo quando la situazione rientra nell’ambito di applicazione del diritto dell’Unione e non esistono disposizioni specifiche del Trattato che vietino discriminazioni nella materia considerata. Nel caso concreto, tuttavia, il diritto dell’Unione non disciplina l’obbligo per i produttori di dispositivi medici di stipulare un’assicurazione della responsabilità civile, né regola il contenuto di tale assicurazione.
La direttiva 93/42/CEE disciplina l’immissione in commercio e il controllo dei dispositivi medici, ma non impone al produttore un obbligo assicurativo; l’unico obbligo espresso riguarda l’organismo notificato. La direttiva 85/374/CEE stabilisce la responsabilità oggettiva del produttore per i danni da prodotti difettosi, ma non prevede un obbligo di assicurazione. La direttiva 2006/123/CE resta fuori campo per espressa esclusione dei servizi finanziari.
La Corte verifica poi se la controversia presenti un nesso concreto con una libertà fondamentale. Esclude la libera circolazione dei cittadini, perché la ricorrente non ha esercitato alcuna libertà di circolazione. Esclude anche la libera prestazione dei servizi, poiché il contratto di assicurazione è stato concluso tra due soggetti stabiliti in Francia e la ricorrente non è parte del contratto. Infine, esclude il collegamento con la libera circolazione delle merci, perché la controversia non riguarda un ostacolo alla circolazione delle protesi, ma solo la copertura assicurativa dei danni da esse derivanti.
Alla luce di tali elementi, la Corte conclude che la situazione non rientra nel campo di applicazione del diritto dell’Unione. Di conseguenza, l’articolo 18, primo comma, TFUE non è applicabile alla clausola contrattuale contestata.
Decisione e portata pratica
La Corte risponde alla prima questione nel senso che l’articolo 18, primo comma, TFUE non si applica a una clausola di un contratto tra assicuratore e produttore di dispositivi medici che limiti la copertura ai soli danni verificatisi nel territorio di un unico Stato membro. Poiché la prima condizione di applicabilità della norma non è soddisfatta, la Corte non esamina le ulteriori questioni su effetto diretto orizzontale, giustificazione della discriminazione indiretta e opponibilità del massimale di copertura.
Principio affermato
L’articolo 18 TFUE non può essere invocato per contestare una limitazione territoriale della copertura assicurativa della responsabilità civile del produttore di dispositivi medici quando, allo stato attuale del diritto dell’Unione, la materia non è oggetto di una disciplina UE specifica e la controversia non presenta un nesso concreto con una libertà fondamentale prevista dai Trattati.
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