Ordinanza n. 673/2026 - Milano, Sezione 4
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, - del decreto n. -OMISSIS- Imm. ID -OMISSIS- emesso dal Questore della -OMISSIS- Milano in data 14/1/2013 e notificato in data 10/2/2026 avente ad oggetto la revoca del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo n. -OMISSIS-; - provvedimento di irricevibilità dell’istanza inoltrata il 9.11.2024 di aggiornamento del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo n. -OMISSIS- emesso dalla Questura di -OMISSIS- in data 10/2/2026.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto di revoca del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo e provvedimento di irricevibilità dell'istanza di aggiornamento del titolo
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione dell'interno)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare, il decreto del Questore di Milano del 14 gennaio 2013, notificato il 10 febbraio 2026, avente a oggetto la revoca del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, nonché il provvedimento della Questura del 10 febbraio 2026 che ha dichiarato irricevibile l'istanza di aggiornamento del titolo presentata il 9 novembre 2024. In sede cautelare il ricorrente ha chiesto la sospensione dell'efficacia degli atti impugnati. Il TAR ha rilevato che l'istanza di aggiornamento era stata dichiarata irricevibile non solo perché il titolo era stato revocato dalla Questura di Milano, revoca poi ritirata in autotutela, ma anche per ulteriori autonome ragioni ostative: il ricorrente non avrebbe soggiornato nel territorio nazionale almeno dal 2019 al 2024 e avrebbe presentato soltanto nel 2024 la richiesta di aggiornamento di un titolo rilasciato nel 2009. Tali ragioni non sono state contestate nel ricorso.
La decisione
Il TAR ha respinto l'istanza cautelare per difetto del fumus boni iuris e per la debolezza del periculum in mora. Quanto al fumus, ha ritenuto che il provvedimento di irricevibilità fosse sorretto da autonome ragioni ostative, diverse dalla revoca del titolo successivamente ritirata in autotutela. Poiché tali ragioni erano di per sé sufficienti a sostenere il provvedimento sul piano motivazionale e non erano state contestate, esse sono divenute intangibili nel giudizio e impediscono, allo stato, di ravvisare una ragionevole probabilità di accoglimento del ricorso. Quanto al periculum, il ricorrente era stato rimpatriato l'11 febbraio 2026 e si trovava quindi già fuori dal territorio dello Stato. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Disciplina la tutela cautelare nel processo amministrativo; il giudice ha valutato fumus boni iuris e periculum in mora e ha respinto la domanda cautelare.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale fondamento dell'oscuramento delle generalità della parte ricorrente a tutela dei suoi diritti o della sua dignità.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati, insieme alla normativa nazionale sulla protezione dei dati personali, a fondamento dell'oscuramento delle generalità del ricorrente.
Massime di principio
- In sede cautelare, la presenza di una motivazione plurima e autonoma consente di negare il fumus boni iuris quando una delle ragioni poste a fondamento del provvedimento sia idonea, da sola, a sorreggerlo e non sia stata specificamente contestata nel ricorso.
- Il ritiro in autotutela di una delle ragioni poste a fondamento di un provvedimento non determina, di per sé, l'illegittimità dell'atto quando permangano ulteriori ragioni autonome, sufficienti a sostenerne la motivazione.
- La mancata contestazione in giudizio di una ragione autonoma e sufficiente a sorreggere il provvedimento ne determina l'intangibilità ai fini della controversia e preclude, in sede cautelare, il riconoscimento del fumus fondato su censure rivolte ad altri profili.
- Il periculum in mora è debole quando, al momento della decisione cautelare, il destinatario dell'atto di allontanamento sia già stato rimpatriato e non si trovi più nel territorio dello Stato.
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