Corte di giustizia, Sentenza C-489/24
Sentenza della Corte (Decima Sezione) del 5 marzo 2026. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Raad van State (Paesi Bassi). — Rinvio pregiudiziale – Politica d’asilo – Direttiva 2013/32/UE – Articolo 31, paragrafo 3, terzo comma, lettera b) – Procedure ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale – Possibilità di prorogare il termine per la decisione di sei mesi in caso di un gran numero di domande di protezione internazionale presentate contemporaneamente – Decisioni di proroga successive – Condizioni e limiti – Articolo 4, paragrafo 1 – Obbligo per gli Stati membri di provvedere affinché l’autorità accertante disponga di mezzi appropriati per assolvere ai suoi compiti. — Causa C-489/24
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha chiarito che la direttiva 2013/32 non esclude, in linea di principio, proroghe successive del termine per decidere sulle domande di asilo. Tuttavia, tali proroghe sono ammissibili solo se giustificate da un afflusso simultaneo di un gran numero di domande e se lo Stato dimostra di non aver potuto, nonostante gli sforzi, rafforzare in tempo utile l’autorità accertante con mezzi adeguati. Resta fermo il limite massimo di 21 mesi dalla presentazione della domanda e l’obbligo di informare il richiedente del ritardo e dei motivi della proroga.
Rinvio pregiudiziale sulla possibilità per uno Stato membro di disporre proroghe successive del termine di sei mesi per decidere sulle domande di protezione internazionale in caso di afflusso simultaneo di molte domande.
La questione giuridica
Se l’articolo 31, paragrafo 3, terzo comma, lettera b), della direttiva 2013/32, in combinato disposto con l’articolo 4, paragrafo 1, della medesima direttiva, consenta a uno Stato membro di prorogare più volte e consecutivamente il termine per decidere sulla domanda di protezione internazionale; in caso affermativo, quali condizioni debbano essere rispettate, quale rilievo abbiano l’aumento delle domande e gli sforzi organizzativi dell’autorità accertante, e se esista un limite alla durata cumulativa delle proroghe.
Principio di diritto
L’articolo 31, paragrafo 3, terzo comma, lettera b), della direttiva 2013/32, letto con l’articolo 4, paragrafo 1, consente proroghe successive del termine di decisione sulle domande di protezione internazionale solo se lo Stato membro dimostra con elementi concreti che, nonostante gli sforzi compiuti, non ha avuto tempo sufficiente per dotare l’autorità accertante di mezzi appropriati e sufficienti; inoltre, la durata cumulativa delle proroghe non può superare né il tempo necessario per adempiere a tale obbligo organizzativo né il termine massimo di 21 mesi dalla presentazione della singola domanda.
Norme richiamate
- Direttiva 2013/32/UE
- Articolo 267 TFUE
- Articolo 31, paragrafo 3, terzo comma, lettera b), direttiva 2013/32/UE
- Articolo 31, paragrafo 2, direttiva 2013/32/UE
- Articolo 31, paragrafo 3, quarto comma, direttiva 2013/32/UE
- Articolo 31, paragrafo 5, direttiva 2013/32/UE
- Articolo 31, paragrafo 6, direttiva 2013/32/UE
- Articolo 4, paragrafo 1, direttiva 2013/32/UE
- Regolamento (UE) n. 604/2013
Proroghe successive del termine per decidere sulle domande di asilo
La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale del Raad van State (Paesi Bassi) nell’ambito di una controversia tra il Segretario di Stato alla Giustizia e alla Sicurezza e un richiedente siriano, X, relativa al mancato rispetto del termine per decidere su una domanda di protezione internazionale. Il nodo interpretativo concerne la possibilità di applicare più volte e consecutivamente la proroga di nove mesi prevista dalla direttiva 2013/32 in caso di forte afflusso di domande.
Contesto normativo rilevante
La Corte richiama, in particolare, l’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2013/32, che impone agli Stati membri di designare un’autorità competente per l’esame delle domande e di assicurarle mezzi appropriati, soprattutto personale competente in numero sufficiente. Centrale è anche l’articolo 31, che prevede:
- l’obbligo di esaminare le domande quanto prima possibile, senza sacrificare un esame adeguato e completo;
- il termine ordinario di sei mesi;
- la possibilità di proroga fino a nove mesi in presenza di un gran numero di domande presentate contemporaneamente, rendendo molto difficile concludere la procedura nel termine ordinario;
- il limite massimo assoluto di 21 mesi dalla presentazione della domanda;
- l’obbligo di informare il richiedente del ritardo e, su richiesta, dei motivi e dei tempi previsti.
Fatti del procedimento principale
X ha presentato domanda di protezione internazionale nei Paesi Bassi il 17 febbraio 2023. Dopo la scadenza del termine di sei mesi, ha diffidato l’amministrazione, quindi ha adito il rechtbank Den Haag. Quest’ultimo ha ritenuto che la proroga applicata dall’amministrazione fosse valida solo entro un certo arco temporale, escludendo l’applicabilità della successiva proroga alle domande presentate dopo il 26 giugno 2023. Il Segretario di Stato ha impugnato tale decisione, sostenendo di poter prorogare nuovamente il termine in presenza di un persistente aumento delle domande e di ritardi nello smaltimento dell’arretrato.
Questioni pregiudiziali
Il giudice del rinvio ha chiesto se:
- l’articolo 31, paragrafo 3, terzo comma, lettera b), possa essere applicato in tempi successivi;
- in caso affermativo, quali condizioni e limiti si applichino;
- il giudice debba considerare l’aumento delle domande anche rispetto al periodo precedente alla proroga già adottata;
- debbano essere valutati gli sforzi dell’autorità per superare la carenza di organico, alla luce dell’articolo 4, paragrafo 1.
Ragionamento della Corte
La Corte rileva che la lettera dell’articolo 31, paragrafo 3, terzo comma, lettera b), non risolve da sola la questione. Il contesto normativo mostra però che la proroga resta un’eccezione rispetto alla regola del termine di sei mesi, e che il sistema della direttiva mira a conciliare rapidità e adeguatezza dell’esame. In questo quadro, la Corte ribadisce che la proroga è giustificata solo da un aumento significativo e in un breve periodo del numero di domande rispetto alla tendenza abituale e prevedibile, non da un incremento progressivo su un lungo periodo.
La Corte afferma che non è escluso, in linea di principio, che uno Stato membro possa adottare proroghe successive. Tuttavia, ciò è consentito solo se lo Stato dimostra:
- di aver affrontato un afflusso simultaneo di domande;
- di non aver avuto tempo sufficiente, nonostante gli sforzi compiuti, per mettere a disposizione dell’autorità accertante mezzi appropriati e sufficienti;
- di rispettare comunque il termine massimo di 21 mesi per la singola domanda.
La durata cumulativa delle proroghe successive non può quindi essere usata per coprire un deficit strutturale e duraturo di organizzazione amministrativa. Se il numero di domande rimane costantemente elevato per lungo tempo, lo Stato deve invece rafforzare l’autorità accertante con mezzi adeguati, incluso personale competente assunto e formato in tempo utile.
Decisione e dispositivo
La Corte interpreta l’articolo 31, paragrafo 3, terzo comma, lettera b), della direttiva 2013/32, in combinato disposto con l’articolo 4, paragrafo 1, nel senso che le proroghe successive sono ammissibili solo in presenza di una dimostrazione concreta e motivata della necessità temporanea di proroga per consentire allo Stato di adempiere al proprio obbligo organizzativo. Resta fermo che la durata complessiva di tali proroghe non può superare né il tempo necessario per rafforzare l’autorità accertante, né il limite assoluto di 21 mesi dalla presentazione della domanda.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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