Cassazione Civile, Ordinanza n. 02545/2024 del 26/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di liquidazione dell'imposta di registro emesso in relazione a un decreto ingiuntivo ottenuto dalla società ricorrente per il pagamento di compensi derivanti da un rapporto di prestazione d'opera professionale. La contribuente aveva contestato la pretesa fiscale dinanzi ai giudici tributari, sostenendo: (1) che la sentenza d'appello avrebbe omesso di pronunciarsi sulla censura di nullità dell'avviso per difetto di motivazione; (2) che l'avviso fosse comunque privo di adeguata motivazione per mancata allegazione degli atti sottoposti a tassazione; (3) che l'Ufficio avesse erroneamente applicato l'imposta di registro anche al rapporto negoziale sottostante, oltre che al decreto ingiuntivo, configurando una indebita doppia tassazione; (4) che l'atto enunciato non fosse stato individuato né allegato e che quindi non potesse ritenersi legittima la tassazione. La ricorrente invocava la violazione delle norme sulla motivazione degli atti impositivi, sul presupposto dell'enunciazione e sulle regole probatorie e processuali del giudizio di cassazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto integralmente il ricorso. Ha escluso l'omessa pronuncia, ritenendo che i giudici di merito avessero espressamente affrontato la motivazione dell'avviso. Ha ritenuto sufficiente, ai fini dell'obbligo motivazionale, l'indicazione nel provvedimento degli estremi del decreto ingiuntivo e dei criteri tariffari, senza necessità di allegazione materiale dell'atto. Quanto ai motivi relativi alla tassazione per enunciazione, ha dichiarato il terzo motivo in parte inammissibile per difetto di autosufficienza ex art. 366, n. 6, c.p.c., e in parte infondato; ha comunque affermato che l'art. 22 del d.P.R. n. 131/1986 consente di colpire con l'imposta di registro anche l'atto non registrato enunciato in un atto soggetto a registrazione, pure se l'atto enunciato è registrabile solo in caso d'uso, e che ciò non dipende da un autonomo "uso" ai sensi dell'art. 6. La Corte ha inoltre precisato che l'imposta di registro è imposta d'atto e che la tassazione fissa dell'atto enunciante e dell'atto enunciato è compatibile con il sistema. Condanna la ricorrente alle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
Richiamato come parametro del motivo per omessa pronuncia/nullità della sentenza per violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
art. 112 c.p.c.
La Corte esclude la violazione perché la sentenza di merito aveva effettivamente esaminato la doglianza sulla motivazione dell'avviso.
art. 36 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Richiamato dalla ricorrente in tema di motivazione della sentenza tributaria.
art. 7, comma 1, L. 27 luglio 2000, n. 212
Invocato per sostenere il difetto di motivazione dell'avviso di liquidazione.
art. 52, comma 2-bis, d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131
Richiamato per il requisito motivazionale degli avvisi in materia di imposta di registro.
artt. 22 e 40 d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131
La Corte afferma che l'art. 22 consente la tassazione per enunciazione del rapporto non registrato; l'atto enunciato può essere colpito anche se soggetto a registrazione in caso d'uso. L'art. 40 è richiamato nel contesto della tesi difensiva sulla tassazione del rapporto sottostante.
art. 115 c.p.c.
Invocato dalla ricorrente per censurare l'apprezzamento del materiale probatorio e documentale da parte del giudice di merito.
art. 2697 c.c.
Richiamato dalla ricorrente sul riparto dell'onere probatorio in relazione all'esistenza e individuazione dell'atto enunciato.
art. 366, primo comma, n. 6, c.p.c.
La Corte dichiara inammissibile il motivo che non riproduce e non localizza specificamente gli atti e i documenti su cui si fonda, ribadendo il requisito di autosufficienza del ricorso per cassazione.
art. 6 d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131
La Corte esclude che il mero richiamo di un atto non registrato in un atto registrato integri di per sé un caso d'uso.
art. 69 d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131
Richiamato dalla Corte per osservare che la previsione della pena pecuniaria per gli atti soggetti a registrazione in termine fisso conferma l'inclusione, nell'art. 22, della disciplina sugli atti soggetti a registrazione in caso d'uso.
art. 37 d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131
Richiamato nel testo dell'art. 22 per le enunciazioni contenute negli atti dell'autorità giudiziaria.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Richiamato nel dispositivo per dare atto dei presupposti del contributo unificato aggiuntivo in caso di rigetto.
Massime di principio
- In tema di imposta di registro sugli atti giudiziari, l'obbligo di motivazione dell'avviso di liquidazione può ritenersi assolto con l'indicazione degli estremi dell'atto tassato e dei criteri di applicazione dell'imposta, senza necessità di allegare materialmente l'atto, purché esso sia agevolmente individuabile.
- Nel giudizio di cassazione, il motivo che si fonda su atti o documenti processuali deve rispettare rigorosamente il requisito di autosufficienza: è necessario riprodurre il contenuto rilevante degli atti e indicarne con precisione la collocazione processuale; in difetto, la censura è inammissibile.
- Ai fini dell'art. 22 d.P.R. n. 131/1986, l'enunciazione sussiste solo se l'atto registrato richiama espressamente un altro negozio con elementi tali da consentirne l'identificazione autonoma; non basta un riferimento generico a circostanze da cui si possa soltanto desumere l'esistenza di un rapporto non denunciato.
- La tassazione per enunciazione opera anche quando l'atto enunciato sia soggetto a registrazione in caso d'uso: il semplice richiamo in un atto registrato non coincide con il "caso d'uso" di cui all'art. 6, ma costituisce un autonomo presupposto impositivo previsto dall'art. 22.
- L'imposta di registro è un'imposta d'atto: ciascun atto rientrante nel perimetro legale può essere tassato autonomamente, sicché la presenza di un provvedimento giudiziario che richiami un rapporto negoziale non esclude la tassazione, in misura fissa, anche del rapporto enunciato.
- Ai fini della validità della pretesa tributaria per enunciazione, è sufficiente che l'atto giudiziario enunciante contenga elementi idonei a individuare il contratto o rapporto sottostante e a costituirne titolo, essendo irrilevante che il contribuente deduca in seguito una diversa ricostruzione dei fatti non supportata da specifica allegazione nel ricorso.
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