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Cassazione Penale, Ordinanza n. 05627/2026 del 11/02/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, ritenendo non sussistenti elementi per escludere la colpa nella proposizione dell'impugnazione inammissibile, ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La Corte d'appello ha confermato la condanna dell'imputato per detenzione illecita di stupefacenti di lieve entità. Il ricorso per cassazione, proposto dall'imputato tramite difensore, deduceva violazione di legge penale e vizio di motivazione in relazione all'affermazione della responsabilità, sostenendo in sostanza che lo stupefacente rinvenuto in un casotto vicino all'abitazione non fosse nella disponibilità esclusiva dell'imputato e che terzi potessero accedervi. La Corte di cassazione ha rilevato che il motivo non si confrontava con la motivazione della sentenza impugnata, che aveva valorizzato il fatto che il locale era di proprietà dell'imputato, conteneva gabbie per uccelli e costituiva passaggio necessario per accedere all'abitazione, con conseguente disponibilità dello stupefacente. La censura è stata ritenuta generica e meramente reiterativa di doglianze già disattese in appello, quindi inammissibile.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

    Disposizione incriminatrice posta a fondamento della condanna confermata in appello, relativa alla detenzione di stupefacenti di lieve entità.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

  • sentenza Corte costituzionale n. 186 del 2000

    Richiamata per il principio secondo cui la condanna alla somma in favore della Cassa delle ammende presuppone che non vi siano elementi per ritenere che la parte abbia proposto il ricorso senza colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

  • S.U. n. 8825 del 27 ottobre 2016, Galtelli

    Il ricorso privo di specifici riferimenti critici al contenuto del provvedimento impugnato difetta di specificità estrinseca ed è inammissibile.

  • Sez. 3, n. 44882 del 18 luglio 2014, Cariolo e altri

    È inammissibile il ricorso per cassazione che riproponga le stesse censure già formulate in appello e motivatamente respinte, poiché non può limitarsi a reiterare doglianze di merito senza confrontarsi con la motivazione della decisione impugnata.

Massime di principio

  • È inammissibile il ricorso per cassazione che non si confronti specificamente con la motivazione della sentenza impugnata, limitandosi a reiterare in modo generico le medesime doglianze già respinte in appello.
  • La mera riproposizione in cassazione di censure di merito già esaminate e confutate dal giudice di appello integra genericità estrinseca e non consente un controllo di legittimità.
  • Ai fini della responsabilità per detenzione di stupefacenti, la disponibilità della sostanza può essere desunta da plurimi indici fattuali convergenti, quali la proprietà del locale di rinvenimento, la presenza di elementi sintomatici della destinazione del luogo e la necessità di attraversarlo per accedere all'abitazione.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile e non emergono ragioni per escludere la colpa del ricorrente, consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioImpugnazioni
RamiStupefacentiProcesso penale
SottomaterieLieve entità
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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