Cassazione Penale, Sentenza n. 3370/2024 del 26/01/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del 27/06/2023 del Tribunale di Catanzaro che confermava la misura cautelare della custodia in carcere disposta dal GIP il 1/06/2023. L'indagato è contestato, fra l'altro, del reato di associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p., "cosca Mancuso") e di numerosi reati cd. fine (tentate estorsioni, danneggiamenti, invasione di terreni, detenzione di stupefacenti e di arma). Con il ricorso si denunciavano: nullità dell'ordinanza genetica per mancata autonoma valutazione della gravità indiziaria e delle esigenze cautelari; mancata o contraddittoria valutazione dell'attendibilità dei collaboratori di giustizia (che, secondo la difesa, descrivevano al più contiguità e non intraneità alla cosca); errata lettura delle intercettazioni in ordine alle tentate estorsioni e all'aggravante del metodo mafioso; carenza di motivazione sui restanti reati (art. 73 DPR 309/1990 e L. 2/10/1967, n.895) e sulla sussistenza delle esigenze cautelari, anche in considerazione della distanza temporale dei fatti (2017-2019).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il Tribunale del riesame avesse fornito adeguata e logica motivazione circa la gravità indiziaria e le esigenze cautelari: il quadro indiziario è basato su conversazioni intercettate riportate analiticamente e sulle dichiarazioni concordanti di più collaboratori di giustizia (che indicano l'indagato, detto "pinnularu", come intraneo alla cosca Mancuso con compiti di danneggiamenti, invasioni ed estorsioni), nonché su riscontri investigativi. Anche le contestazioni relative a stupefacenti e armi sono supportate da intercettazioni. È stata ritenuta corretta la valorizzazione dell'aggravante del metodo mafioso (intimidazione/omertà percepita dalle vittime) e fondata la valutazione del pericolo di reiterazione, anche alla luce della presunzione di pericolosità prevista dall'art. 275, comma 3, c.p.p. Outcomes pratici: rigetto del ricorso, condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di euro 3.000 alla Cassa delle ammende; ordine di trasmissione del provvedimento al Direttore dell'istituto penitenziario ai sensi dell'art. 94 disp. att. c.p.p.
Norme richiamate
art. 416-bis cod. pen.
Norma che punisce l'associazione di tipo mafioso; nel caso valutata in relazione alla partecipazione di Ascone alla cosca "Mancuso" e riconosciuta anche attraverso la considerazione del metodo mafioso (intimidazione/omertà e dominio territoriale).
art. 275, comma 3, cod. proc. pen.
Presunzione legale di pericolosità per specifici reati che legittima, salvo prova contraria, l'adozione della misura cautelare della custodia in carcere; richiamata dalla Corte quale argomento rilevante nel giudizio sulla sussistenza delle esigenze cautelari.
art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
Norma correlata ai reati in materia di stupefacenti; nel provvedimento è stata richiamata per i capi relativi alla detenzione di sostanze stupefacenti, la cui prova cautelare è stata desunta da intercettazioni.
L. 2 ottobre 1967, n. 895 (art. 2 e correlati)
Normativa richiamata per reati relativi alle armi; il Tribunale ha ritenuto probatoria la compresenza di intercettazioni riconducibili a detenzione di arma da fuoco.
art. 94 disp. att. cod. proc. pen.
Norme procedurali sull'informazione al Direttore dell'istituto penitenziario circa lo stato cautelare dell'indagato; la Corte ha ordinato la trasmissione del provvedimento per gli adempimenti previsti.
Massime di principio
- In sede di Cassazione non è consentita una rivalutazione libresca degli elementi di fatto: le critiche che si limitano a chiedere una diversa lettura delle prove sono inammissibili se il giudice del merito ha motivato adeguatamente.
- La gravità indiziaria per reati di tipo mafioso può essere fondata su un quadro composito di prove: conversazioni intercettate analiticamente, dichiarazioni di collaboratori di giustizia coerenti fra loro e riscontri investigativi concreti sono idonei a costituire prova cautelare.
- La difesa che deduca nullità dell'atto (es. mancata autonoma valutazione) deve specificare come l'omissione abbia inciso concretamente sulla decisione cautelare; eccezioni generiche rischiano di essere dichiarate infondate.
- L'aggravante del "metodo mafioso" è interpretabile in termini di metodo intimidatorio e di agevolazione del dominio territoriale: è sufficiente che dalle intercettazioni/dichiarazioni emerga una situazione di intimidazione e omertà percepita dalle vittime.
- La presunzione di pericolosità prevista dall'art. 275, comma 3 c.p.p. trova applicazione nelle ipotesi di reati associativi e può rendere più agevole la conferma di misure cautelari, salvo prova concreta di perdita di legami con il contesto criminoso.
- Il mero tempo intercorrente fra i fatti contestati e l'adozione della misura non invalida automaticamente la valutazione cautelare se sussistono elementi che attestano la persistenza di legami o operatività del sodalizio.
- Per contestare con successo la sussistenza di esigenze cautelari occorre dimostrare specificamente l'assenza di esigenze di tutela (pericolo di fuga, di inquinamento delle prove, di reiterazione), non limitandosi a rilievi generici.
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