Sentenza n. 297/2026 - Cagliari, Sezione 2
per l’ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Nuoro - Sez. Civile Lavoro e Previdenza - n. 133 del 5 dicembre 2023, r.g. 398/2023, munita di attestazione di conformità e notificata all’ amministrazione in data 10.03.2025, anche ai fini della decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni, passata in giudicato per mancata impugnazione nei termini di legge, giusta attestazione rilasciata dalla cancelleria in data 25 marzo 2025.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata integrale esecuzione della sentenza del Tribunale di Nuoro che riconosceva al docente il beneficio della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione, per complessivi 2.500 euro oltre interessi
Esito
Favorevole al ricorrente (docente pubblico)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha proposto giudizio di ottemperanza ai sensi dell'art. 114 c.p.a. deducendo la mancata esecuzione, da parte del Ministero dell'Istruzione e del Merito, della sentenza irrevocabile del Tribunale di Nuoro n. 133 del 5 dicembre 2023. La sentenza del giudice ordinario aveva riconosciuto il diritto alla Carta elettronica per gli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, per un importo complessivo di 2.500 euro, oltre interessi legali, disponendo il pagamento secondo le modalità previste dalla disciplina della Carta del docente e ponendo a carico del Ministero anche le spese del giudizio. Il ricorrente ha chiesto la declaratoria di mancata ottemperanza e, ove necessario, la nomina di un commissario ad acta. Nel corso del giudizio l'Amministrazione ha liquidato le spese legali del giudizio presupposto, realizzando un'ottemperanza solo parziale, ma non ha eseguito la parte relativa al capitale riconosciuto dal giudicato. La difesa ministeriale ha dichiarato di avere sollecitato l'esecuzione integrale, senza fornire indicazioni idonee a una tempestiva definizione della controversia.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso per ottemperanza, rilevando che la sentenza del Tribunale di Nuoro era passata in giudicato e che il Ministero aveva eseguito soltanto la parte relativa alle spese legali, lasciando ineseguito il pagamento del capitale riconosciuto. Ha quindi nominato quale commissario ad acta, per l'esecuzione sostitutiva della parte non adempiuta, il Responsabile della Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici, la formazione del Personale Scolastico e la Valutazione del Sistema Nazionale di Istruzione, con facoltà di delega ad altro dirigente dell'ufficio. Il termine per l'adempimento è stato fissato in 60 giorni dalla notificazione o comunicazione amministrativa della sentenza. Trattandosi di funzioni affidate a un dipendente dell'amministrazione debitrice, il TAR ha escluso la liquidazione di un compenso commissariale. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese del giudizio di ottemperanza, liquidate in 500 euro oltre accessori e rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Il giudizio di ottemperanza consente di ottenere l'esecuzione del giudicato e l'adozione, ove necessario, di misure sostitutive mediante la nomina di un commissario ad acta.
art. 1, comma 122, l. 107/2015
Costituisce, insieme alla disciplina attuativa, il fondamento normativo del beneficio della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo.
d.p.c.m. 28 novembre 2016
Disciplina le modalità di assegnazione e utilizzazione della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione dei docenti di ruolo.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, l'esecuzione soltanto parziale del giudicato non impedisce l'accoglimento del ricorso per la parte ancora ineseguita, quando l'amministrazione abbia adempiuto ad alcuni obblighi ma non a quello principale riconosciuto dalla decisione.
- Quando l'amministrazione non esegue tempestivamente una sentenza passata in giudicato, il giudice dell'ottemperanza può nominare un commissario ad acta per l'adozione sostitutiva degli atti necessari all'integrale esecuzione del comando giudiziale.
- La nomina del commissario ad acta può riguardare un dirigente appartenente alla stessa amministrazione debitrice, con facoltà di delega ad altro dirigente dell'ufficio e senza riconoscimento di compenso quando l'attività commissariale è affidata a un dipendente pubblico già inserito nella struttura amministrativa.
- Nel giudizio di ottemperanza, l'amministrazione soccombente può essere condannata alle spese del processo anche quando abbia adempiuto solo parzialmente nelle more del giudizio.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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